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Il sorpasso sulla destra non dà diritto al risarcimento danni – Cassazione Civile, Sentenza n. 14099/2011

Nessun rimprovero può muoversi al soggetto che, aprendo lo sportello sul lato destro del veicolo causi una collisione, non potendo configurarsi in capo a quest’ultimo un dovere di tener conto dell’altrui comportamento in violazione di norme di legge – sorpasso sulla destra.

(© Litis.it, 1 Agosto, 2011 – Riproduzione riservata)

Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 14099 del 21/06/2011
(Presidente Petti – Relatore D’Amico)

Svolgimento del processo

[OMISSIS] convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Viareggio, B. B, C. C. e l’U.C.I., nelle rispettive qualità di proprietario, conducente di un camper di targa tedesca ed Ufficio preposto a fornire garanzia assicurativa in caso di danno cagionato da veicolo di targa straniera, al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni materiali ed alla persona che asseriva di aver subito a causa di un incidente stradale causato dalla apertura di uno sportello del suddetto camper.

Interveniva D. D. proprietaria del ciclomotore sul quale viaggiava [OMISSIS]

Il Giudice di Pace di Viareggio rigettava preliminarmente l’eccezione di improponibilità della domanda proposta dall’attore; condannava i convenuti al risarcimento del danno imputando interamente la responsabilità dell’urto all’apertura dello sportello; dichiarava l’inammissibilità dell’intervento tardivamente proposto da D. D.

Proponeva appello l’U.C.I.

Resistevano [OMISSIS] e D. D.

Il Tribunale di Lucca, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda proposta da [OMISSIS] avverso l’U.C.I. sostenendo che la condotta imprudente del primo costituiva una violazione della norma di cui all’art. 148 C.d,S. in quanto aveva effettuato un superamento a destra del veicolo fermo. Condannava il [OMISSIS] a restituire all’U.C.I. le somme percepite in base alla suddetta sentenza.

Propongono ricorso per cassazione [OMISSIS] e D. D., con tre motivi.

Resiste con controricorso l’U.C.I. – Ufficio Centrale Italiano.

 Motivi della decisione

Preliminarmente si dichiara inammissibile il ricorso di D. D. per non avere impugnato la sentenza del Giudice di pace con la quale il suo intervento era stato dichiarato tardivamente proposto.

Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente denuncia “Falsa applicazione dell’art. 148 c.d.s.”.

Sostiene [OMISSIS] che la decisione del Tribunale appare meritevole di censura in riferimento all’applicazione della disposizione di cui all’art. 148 del Codice della strada la quale disciplina la c.d. manovra di sorpasso: il suo comportamento non costituì infatti un “sorpasso” in senso tecnico, bensì un “superamento” di auto ferme al semaforo.

Il motivo non può essere accolto.

A seguito di un accertamento di fatto l’impugnata sentenza ha infatti ritenuto che il [OMISSIS] ha posto in essere un vero e proprio sorpasso tenendo un comportamento colpevole mentre nessun rimprovero può essere rivolto alla passeggera del camper per aver aperto lo sportello nella convinzione che nessun veicolo potesse provenire da destra.

Con secondo motivo del ricorso si denuncia “violazione dell’art. 157 co. 7 c.d.s.” sostenendo che chiunque apra la portiera di un veicolo ha l’obbligo di assicurarsi preventivamente di poter compiere liberamente tale manovra, in modo tale che dalla stessa non possa derivare un pericolo per gli altri utenti della strada.

Il motivo deve essere rigettato.

L’impugnata sentenza, con indagine di fatto, ha ritenuto che, in relazione al sinistro per cui è causa nessun rimprovero può muoversi al soggetto che ha aperto lo sportello sul lato destro del veicolo, non potendo configurarsi in capo a quest’ultimo un dovere di tener conto dell’altrui comportamento in violazione di norme di legge.

Con il terzo motivo si lamenta “insufficienza della motivazione in ordine alla manovra di apertura dello sportello”.

Si ritiene che la decisione del Tribunale di Lucca è censurabile riguardo all’insufficienza della motivazione sull’affermata legittimità della manovra di apertura dello sportello anteriore destro del camper da parte della trasportata.

Il motivo è infondato.

La motivazione è congrua e si tratta in ogni caso di accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se, come nella specie, congruamente motivato.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

 Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi euro 1.600,00 di cui 1.400,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Depositata in cancelleria il 21 giugno 2011

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