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Omesso pagamento Iva entro il termine per l’acconto relativo al periodo di imposta successivo – Corte Costituzionale, Ordinanza n. 224/2011

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall’art. 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino

Corte Costituzionale, Ordinanza n. 224 del 21/07/2011

Reati tributari – Omesso pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo – Previsione, a seguito del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, della sanzione della reclusione da sei mesi a due anni – Denunciata applicazione alle omissioni relative all’anno 2005.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall’art. 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, promosso dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di P. A., con ordinanza del 22 settembre 2010, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza del 22 settembre 2010, il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall’art. 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, «limitatamente alle omissioni […] relative all’anno 2005»;

che il giudice a quo – investito del processo nei confronti di una persona imputata del reato previsto dal citato art. 10-ter – riferisce che il difensore dell’imputato ha eccepito l’illegittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.;

che il Tribunale torinese ritiene la questione non manifestamente infondata, in riferimento al solo art. 3 Cost.;

che, al riguardo, il rimettente rileva come la norma denunciata punisca con la pena indicata dall’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 chiunque non versa, nei limiti ivi previsti, l’imposta sul valore aggiunto (IVA), dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo;

che, alla luce della disciplina tributaria concernente tale versamento in acconto – e, in particolare, dell’art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991)» – il reato in esame si consuma, quindi, nel mese di dicembre (in particolare, il 27 dicembre) dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’imposta dovuta: sicché, in pratica, il soggetto che, in base alla dichiarazione annuale, risulti debitore per IVA in misura superiore a 50.000 euro (costituente la soglia di punibilità prevista dal richiamato art. 10-bis), fruirebbe di un termine di dodici mesi per corrispondere il tributo, al fine di non incorrere in responsabilità penale;

che, con riferimento all’imposta dovuta per l’anno 2005, detto termine risulterebbe, di contro, assai più breve: essendo stata la norma incriminatrice introdotta dal decreto-legge n. 223 del 2006 – entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (4 luglio 2006) e non recante alcuna disposizione transitoria relativa alla fattispecie criminosa in questione – il contribuente avrebbe avuto, infatti, a disposizione, per eseguire il versamento, solo il periodo intercorrente tra luglio e dicembre 2006;

che la norma censurata si porrebbe, di conseguenza, in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto punirebbe allo stesso modo due condotte differenti: vale a dire, tanto quella di chi ometta il versamento dell’IVA per l’anno 2005, avendo a disposizione solo il più ristretto termine dianzi indicato; quanto quella di chi ometta il versamento dell’imposta per gli anni successivi, fruendo dell’ordinario termine annuale;

che il giudice a quo esclude, per converso, che la previsione sanzionatoria denunciata possa ritenersi lesiva dell’art. 25, secondo comma, Cost., per violazione del principio di irretroattività della norma incriminatrice;

che se è vero, infatti, che al momento della scadenza del «termine fiscale» per il pagamento dell’IVA relativa all’anno 2005 il reato in discussione non era ancora stato introdotto – essendo il decreto-legge n. 223 del 2006 posteriore a detta scadenza – è altrettanto vero, però, che la condotta penalmente rilevante non è l’omesso versamento dell’IVA nel termine previsto dalla normativa tributaria, ma il mancato versamento nel maggiore termine stabilito per la corresponsione dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo;

che, pertanto, il soggetto che aveva omesso il pagamento dell’IVA per il 2005 nel termine previsto dalla normativa tributaria avrebbe avuto ancora, fino al dicembre 2006, la possibilità di «assumere le proprie determinazioni in ordine all’effettuazione di tale versamento»: sicché, se non vi ha provveduto, rendendosi così responsabile del reato in esame, la relativa scelta sarebbe comunque maturata in un momento nel quale la fattispecie incriminatrice era già presente nell’ordinamento, donde l’impossibilità di attribuire alla nuova incriminazione un effetto retroattivo;

che la questione, riferita al solo art. 3 Cost., sarebbe, altresì, rilevante nel giudizio a quo, nel quale l’imputato è chiamato a rispondere del reato previsto dalla norma censurata proprio per avere omesso il pagamento dell’IVA dovuta, in base alla dichiarazione annuale, per l’anno 2005, per un importo di euro 226.329;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile per oscurità del petitum e insufficiente motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, o, comunque, manifestamente infondata nel merito.

Considerato che il Tribunale di Torino dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall’art. 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, «limitatamente alle omissioni […] relative all’anno 2005»;

che l’eccezione di inammissibilità della questione per oscurità del petitum, formulata dall’Avvocatura generale dello Stato, non è fondata;

che dal tenore del dispositivo e della motivazione dell’ordinanza di rimessione emerge, infatti, in modo sufficientemente chiaro che il giudice a quo chiede a questa Corte una pronuncia che escluda l’applicabilità della norma incriminatrice censurata all’omesso versamento dell’IVA relativa all’anno 2005;

che parimenti infondata è l’ulteriore eccezione della difesa dello Stato, di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza;

che il rimettente pone, infatti, puntualmente in evidenza come la questione sia rilevante in ragione del fatto che all’imputato nel giudizio principale è stato contestato il reato di omesso versamento dell’IVA, risultante dalla dichiarazione annuale, proprio in relazione all’anno di imposta 2005, per un importo di euro 226.329 (superiore, dunque, alla soglia di punibilità);

che il Tribunale torinese enuncia, inoltre, in modo altrettanto chiaro l’unica ragione che, a suo avviso, renderebbe la norma censurata contrastante, in parte qua, col parametro costituzionale evocato: vale a dire, il fatto che la stessa sottoponga alla medesima pena soggetti che fruiscono di un termine sensibilmente differenziato per eseguire il versamento di imposta penalmente rilevante;

che la questione – se pure ammissibile – è, tuttavia, manifestamente infondata nel merito;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo costituisce un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche (ex plurimis, sentenza n. 94 del 2009, ordinanze n. 61 del 2010, n. 170 del 2009 e n. 212 del 2008; nonché, con particolare riguardo alla disciplina dei termini, sentenze n. 342 del 2006, n. 489 del 1989 e n. 367 del 1987);

che, quindi, la circostanza che – in base alla ricostruzione operata dal giudice a quo – per ragioni collegate alle meccaniche di entrata in vigore della norma incriminatrice, il debitore di IVA per l’anno 2005 venga a disporre, al fine di eseguire il versamento – o, meglio, per decidere se effettuarlo o meno con la consapevolezza che la sua omissione avrà conseguenze penali (essendo il pagamento doveroso, in base alla normativa tributaria, già prima e indipendentemente dall’introduzione della nuova incriminazione) – di un termine minore di quello accordato ai contribuenti per gli anni successivi, non può ritenersi, di per sé, lesiva del parametro costituzionale evocato;

che, d’altro canto, il termine di oltre cinque mesi e mezzo (dal 4 luglio 2006 al 27 dicembre 2006), riconosciuto al soggetto in questione (in luogo dei quasi dodici mesi “ordinari”), non può ritenersi intrinsecamente incongruo, ossia talmente breve da pregiudicare o da rappresentare, di per sé, un serio ostacolo all’adempimento (per analoga considerazione, con riguardo ad altra fattispecie, sentenza n. 342 del 2006);

che, correlativamente, neppure può considerarsi lesivo del principio di eguaglianza il fatto che la norma censurata sottoponga allo stesso trattamento sanzionatorio soggetti che fruiscono di termini comunque differenti per il versamento idoneo ad evitare la responsabilità penale;

che – come reiteratamente affermato da questa Corte – al legislatore è consentito includere in uno stesso paradigma punitivo una pluralità di fattispecie diverse per struttura e disvalore, spettando, in tali casi, al giudice far emergere la differenza tra le varie condotte tramite la graduazione della pena tra il minimo e il massimo edittale (ex plurimis, sentenze n. 250 e n. 47 del 2010; ordinanze n. 213 del 2000 e n. 145 del 1998);

che, nella specie, la particolare (e, per l’aspetto considerato, meno favorevole) situazione in cui – sempre alla stregua della ricostruzione del rimettente – sono venuti a trovarsi i contribuenti per l’anno 2005 rispetto ai destinatari del precetto per gli anni successivi, potrà essere, dunque, eventualmente apprezzata e valorizzata dal giudice in sede di determinazione della pena nell’ambito della forbice edittale, sufficientemente ampia a tal fine (da sei mesi a due anni di reclusione);

che la questione va dichiarata, pertanto, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall’art. 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 2011.

F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2011.

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