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Incendio di veicoli parcheggiati. La compagnia di assicurazione deve risarcire il danno – Cassazione Civile, Sentenza n. 15392/2011

La sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2054 cod. civ. e dell’art. 1 della legge n. 990 del 1969 (ed ora dell’art. 122 del Dlgs 209/2005), anch’essa gli estremi della fattispecie “circolazione”, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l’assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso.

(© Litis.it, 18 Luglio 2011 – Riproduzione riservata)

Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 15392 del 13/07/2011

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Lecce, in persona del GOT, riformava la sentenza del Giudice di Pace di Lecce, che aveva condannato, in favore di P. R., la Nuova Tirrena spa, quale società assicuratrice di M. R. R. per la responsabilità da circolazione stradale, al risarcimento del danno conseguente ad un incendio di autoveicoli parcheggiati.

In particolare il giudice di secondo grado, in accoglimento dell’appello proposto dalla Assicurazione, riteneva non applicabile la disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 relativa alla circolazione stradale, stante la situazione di quiete delle autovetture, ed essendo stati coinvolti i mezzi solo accidentalmente, ed inoltre, riteneva totalmente estranea all’evento la R. Ordinava la restituzione degli importi liquidati dal primo giudice.

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione P. R., con un unico motivo.

La Nuova Tirrena spa e M. R. R., ritualmente intimati, non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

1. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata.

2. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della legge n. 990 del 1969 e insufficiente motivazione, censurando la decisione impugnata nella parte in cui esclude l’incendio di un veicolo, in situazione di arresto e di sosta, dal concetto di circolazione stradale ai fini della assicurazione obbligatoria, contrariamente alla giurisprudenza di legittimità.

3, Il ricorso è manifestamente fondato.
La Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui <<La sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2054 cod. civ. e dell’art. 1 della legge n. 990 del 1969 (ed ora dell’art. 122 del Dlgs 209/2005), anch’essa gli estremi della fattispecie “circolazione”, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l’assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso.>> (da ultimo Cass. 11 febbraio 2010, n. 3108 ).
La sentenza impugnata ha risolto la questione di diritto in modo totalmente difforme dalla giurisprudenza consolidata di legittimità.
Deve, pertanto, essere cassata, con rinvio a Tribunale di Lecce, in persona di diverso giudice, che deciderà la controversia applicando il suddetto principio di diritto e liquiderà le spese anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Lecce, in persona di diverso giudice, anche per le spese processuali del giudizio di cassazione.

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2011

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