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Maternità e occupazione: ok a flusso dati per progetto Regione Lombardia – Garante Privacy, Provvedimento 26/05/2011

La Consigliera di Parità della Regione Lombardia potrà ricevere dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Direzione Provinciale del Lavoro di Bergamo le informazioni relative alle lavoratrici madri che si sono dimesse nel periodo 2005-2008. Il Garante ha infatti dato via libera allo scambio di dati tra i due enti ai fini della realizzazione del progetto di ricerca “Maternità e occupazione” finanziato dalla Regione. Il progetto ha come obiettivo l’analisi delle motivazioni che spingono le neomamme a lasciare il lavoro e la creazione di uno sportello telematico  che offra servizi informativi e interattivi dedicati. É previsto che le donne siano contattate telefonicamente e informate  circa  la modalità di raccolta e trattamento delle loro informazioni personali e lo scopo dell’iniziativa. Per realizzare questa finalità la Consigliera di parità deve poter acquisire dal Ministero una serie di dati: nome, data di nascita, numero telefonico, anno inizio lavoro, anno dimissioni e azienda delle lavoratrici madri. Una tale comunicazione di dati tra enti è però ammessa, in base al Codice privacy, quando sia prevista  da una norma di legge oppure quando sia comunque necessaria per assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali dei soggetti pubblici interessati. Mancando la previsione normativa, il Ministero del Lavoro, intendendo favorire la nascita del progetto, ha dunque rappresentato al Garante la necessità che la Consigliera di Parità acquisisca queste informazioni.
 
L’Autorità ha riconosciuto, pur in assenza di una espressa norma di legge o di regolamento, che per la realizzazione del progetto “Maternità e Occupazione”, rientrante nell’ambito delle funzioni istituzionali della Consigliera, tale flusso di dati è comunque necessario. E ha quindi consentito la trasmissione delle informazioni da parte della Direzione Provinciale del Lavoro.
 
L’Autorità ha prescritto che le informazioni possano essere trattate unicamente per tale scopo e quindi conservate presso la Consigliera di Parità non oltre il termine della durata della progetto. Ha inoltre disposto, in caso di pubblicazione dei dati, la diffusione in forma aggregata o secondo modalità che non rendano comunque identificabili  i soggetti.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTA la comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di Bergamo (nota prot. n. 12805, del 29 aprile 2011);

VISTO l’art. 17 del regolamento n. 1/2007 del 14 dicembre 2007, concernente le procedure interne all’Autorità aventi rilevanza esterna, disponibile sul sito Internet istituzionale www.garanteprivacy.it, doc web n. 1477480, e pubblicato in G.U. n. 7 del 9 gennaio 2008;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di Bergamo (di seguito Direzione Provinciale) ha rappresentato che “intende avviare una collaborazione con la Consigliera di Parità della Regione Lombardia (di seguito Consigliera di Parità) per il progetto “Maternità e Occupazione””. La realizzazione del progetto prevede l’”acquisizione dei dati, da parte della Consigliera di Parità regionale, relativi alle dimissioni presentate dalle lavoratrici madri negli anni 2005, 2006, 2007, 2008″”.

La Direzione Provinciale ha specificato che “nell’ambito del suddetto progetto di ricerca sarà consentito l’accesso e il trattamento, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, dei dati personali contenuti nella documentazione tenuta da questo Ufficio e relativa alla conferma delle dimissioni dal lavoro da parte delle lavoratrici madri durante il periodo di tutela della maternità” (…)”.

La Direzione Provinciale ha, inoltre, precisato che “la richiesta, come ha specificato la medesima Consigliera di parità, è motivata dal fatto che le lavoratrici dimissionarie, per motivi di inconciliabilità con la loro vita familiare, necessitano di supporti specifici per poter rientrare al lavoro. Infatti, la nascita del figlio/a rappresenta spesso un elemento di rottura inducendo molte donne ad interrompere l’attività lavorativa a causa dell’impegno nella cura dei figli di cui si trovano a far fronte e alla conseguente difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il progetto ha come obbiettivo quello di analizzare in profondità i motivi della donne che in Regione Lombardia arrivano a compiere la scelta di lasciare il lavoro retribuito, andando a ricostruire, a distanza di tempo dalle dimissioni, gli eventi che hanno contraddistinto la loro esistenza”.

La Direzione Provinciale ha, infine, evidenziato che la Consigliera di Parità vorrebbe, pertanto, acquisire i seguenti dati relativi alle lavoratrici madri che hanno presentato le dimissioni negli anni 2005, 2006, 2007, 2008:

• nome e cognome;

• giorno, mese, anno di nascita;

• numero telefonico;

• anno inizio lavoro;

• anno decorrenza dimissioni;

• azienda.

Nell’illustrare il progetto, la Direzione Provinciale ha precisato che:

• i dati comunicati alla Consigliera di Parità saranno utilizzati dalla Consigliera medesima per contattare le interessate tramite la metodica dell’intervista telefonica;

• all’atto del contatto sarà fornita oralmente alle interessate l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Codice, e verrà evidenziata, in particolare, la volontarietà dell’adesione al progetto;

• che il titolare del trattamento è la Consigliera di Parità e che il trattamento verrà svolto dal titolare medesimo e/o dagli incaricati di questo al trattamento, la cui nomina sarà comunicata alla Direzione Provinciale.

La Direzione Provinciale ha, quindi, comunicato al Garante – ai sensi degli artt. 19, comma 2 e 39, comma 1, lett. a) del Codice- l’intenzione di voler comunicare alla Consigliera di Parità della Regione Lombardia i predetti dati personali ritenendoli, anche in considerazione delle ragioni sopra esposte, necessari per poter contattare le lavoratrici madri e quindi realizzare il progetto “Maternità e occupazione”, inerente le funzioni istituzionali della Consigliera medesima.

OSSERVA

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di Bergamo ha effettuato una comunicazione al Garante, ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 39, comma 2, del Codice, al fine di poter comunicare alla Consigliera di Parità della Regione Lombardia i dati personali (nome e cognome, giorno, mese, anno di nascita; numero telefonico; anno inizio lavoro; anno decorrenza dimissioni; azienda) relativi alle lavoratrici madri che hanno presentato le dimissioni negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e detenuti dalla suddetta Direzione Provinciale del Lavoro.

La comunicazione tra soggetti pubblici di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, è ammessa se espressamente prevista da norma di legge o di regolamento oppure, in mancanza di tale norma, qualora risulti, comunque, necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali; in quest’ultimo caso, il titolare deve effettuare una preventiva comunicazione al Garante (artt. 19, comma 2, e 39 del Codice).

Dall’analisi della normativa di settore applicabile relativa all’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità risulta, in particolare, che:

1. “le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa, nell’ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici svolgendo in particolare i seguenti compiti (…):

a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l’individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo” (art. 15, commi 1, lett. a) e b), d.lg. 11 aprile 2006 n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246” che, all’art. 57, comma 1, abroga il d.lg. 23 maggio 2000, n. 196);

2. “su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parità, le Direzioni regionali e provinciali del lavoro territorialmente competenti acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta” (art. 15, comma 4, d.lg. n. 198/2006).

Nel caso in esame, pertanto, alla luce della documentazione esaminata e in relazione al quadro normativo di settore allo stato vigente, la comunicazione alla Consigliera di Parità della Regione Lombardia dei dati personali sopra individuati e detenuti dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Bergamo risulta necessaria -pur in assenza di un’espressa previsione di legge o di regolamento che la preveda espressamente- per consentire la realizzazione del progetto “Maternità e occupazione”, rientrante nelle richiamate funzioni istituzionali della Consigliera di Parità.

Al riguardo, sono state, altresì, considerate le garanzie rappresentate dalla Direzione Provinciale nella documentazione in atti, per assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne interessate nell’ambito del trattamento dei dati personali previsto per la realizzazione del progetto “Maternità e occupazione”, con particolare riferimento alle modalità previste per rendere un’idonea informativa, ai sensi dell’art. 13 del Codice (oralmente all’atto del contatto telefonico e prima che inizi l’intervista, evidenziando la volontarietà della partecipazione delle stesse al progetto).

In tale quadro, si ritiene necessario che i dati personali delle lavoratrici madri che hanno presentato le dimissioni negli anni 2005, 2006, 2007, 2008, comunicati dalla Direzione provinciale del Lavoro nonché quelli successivamente raccolti presso le interessate, siano trattati unicamente per la realizzazione del predetto progetto di ricerca “Maternità e occupazione” e siano conservati presso la Consigliera di Parità non oltre il termine di durata del progetto stesso. Nel caso si intenda diffondere, anche mediante pubblicazioni, i risultati del predetto progetto di ricerca, tale operazione potrà essere effettuata secondo modalità che non rendano identificabili le persone interessate neppure tramite dati identificativi indiretti (art. 4, comma 1, lett. b) del Codice), ovvero riportando le informazioni raccolte in forma aggregata.

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE:

A. ai sensi dell’ art. 39, comma 2, del Codice, determina che la Direzione Provinciale del Lavoro di Bergamo, senza attendere il decorso dei 45 giorni dalla comunicazione al Garante, possa comunicare alla Consigliera di Parità della Regione Lombardia -che ne ha fatto richiesta- i dati personali relativi alle lavoratrici madri che hanno presentato le dimissioni negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 (limitatamente a nome e cognome, giorno, mese, anno di nascita; numero telefonico; anno inizio lavoro, anno decorrenza dimissioni, azienda), ritenendo che, pur in assenza di un’espressa previsione di legge o di regolamento che lo preveda espressamente, tale flusso di dati sia necessario per la realizzazione del progetto “Maternità e occupazione”, che verrà svolto a cura della suddetta Consigliera di Parità;

B. ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive che:

• i dati personali relativi alle lavoratrici madri che hanno presentato le dimissioni negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 comunicati dalla Direzione provinciale del Lavoro e i dati successivamente raccolti presso le interessate siano trattati dalla Consigliera di Parità della Regione Lombardia unicamente per la realizzazione del predetto progetto di ricerca “Maternità e occupazione” e siano conservati dalla stessa non oltre il termine di durata del progetto;

• nel caso la Consigliera di Parità della Regione Lombardia intenda diffondere, anche mediante pubblicazioni, i risultati del predetto progetto di ricerca, tale operazione sia effettuata secondo modalità che non rendano identificabili le persone interessate neppure tramite dati identificativi indiretti (art. 4, comma 1, lett. b) del Codice), ovvero riportando le informazioni raccolte in forma aggregata.

Roma, 26 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

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