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Camere di commercio: più tutele nella designazione dei consiglieri – Garante Privacy, Parere 26/05/2011

Procedure a prova di privacy  per la  nomina dei consiglieri e dei membri della giunta delle Camere di commercio. Il Garante ha dato via libera ad uno schema di regolamento predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico che definisce tempi, criteri e modalità della procedura per la designazione. Il parere rilasciato dal Garante riguarda una versione aggiornata dello schema di decreto, che tiene conto degli approfondimenti e delle indicazioni rese dalla stessa Autorità al Ministero per assicurare maggiore tutela ai dati personali necessari  al procedimento, in particolare quelli sensibili e giudiziari.

Lo schema prevede che le organizzazioni interessate alla designazione dei componenti del consiglio depositino presso la Camera di commercio l’elenco delle imprese o degli associati mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. In seguito al recepimento delle osservazioni dell’Autorità, è stato stabilito che tale dichiarazione dovrà essere presentata su supporto digitale, crittografato con chiave pubblica indicata dalla camera di commercio, o, in alternativa, su supporto cartaceo ma in busta chiusa sigillata.

L’uso del dispositivo sicuro per l’accesso ai dati cifrati o l’apertura delle buste sigillate devono essere regolati da un’apposita procedura. Gli eventuali dati sensibili contenuti nell’elenco possono essere trattati unicamente per i controlli previsti.

Il Garante ha inoltre stabilito che i dati personali necessari per le designazioni vengano distrutti al termine del mandato consiliare.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del Prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dello sviluppo economico;

Visto l’art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

Il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di decreto recante regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle Camere di commercio, in attuazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

Il decreto è volto a dare attuazione all’articolo 12 (“Costituzione del consiglio”), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Ai sensi di tale articolo, i componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti a determinati settori individuati dalla stessa legge, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e da una apposita Consulta; al fine dello svolgimento delle opportune verifiche, gli elenchi degli associati delle predette organizzazioni sono depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Con l’odierno schema di decreto è definita l’attuazione delle predette disposizioni, nonché di quelle di cui al comma 1 dell’articolo 14 della medesima legge, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonché all’elezione dei membri della giunta.

RILEVATO

Il parere è reso su una versione aggiornata dello schema di decreto che tiene conto degli approfondimenti e delle indicazioni rese dall’Ufficio del Garante ai competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico nel corso di una riunione e di successivi contatti informali, volti a garantire un più elevato standard di tutela del diritto alla protezione dei dati personali.

Le indicazioni rese dall’Ufficio hanno riguardato, in particolare, la disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari necessari per le procedure di designazione dei componenti i consigli delle camere di commercio e per lo svolgimento delle necessarie verifiche (articolo 7), nonché le misure di sicurezza e in particolare le modalità con cui crittografare i dati (artt. 2, comma 4, 3, comma 3, 7, commi 6 e 7). Le indicazioni rese dall’Ufficio hanno riguardato, inoltre, la predisposizione del modello di informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice inserito nelle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà allegate allo schema di decreto.

In seguito al recepimento delle osservazioni dell’Autorità, l’odierno provvedimento prevede pertanto, per quanto di interesse, che, ai fini dell’avvio delle procedure per la determinazione della consistenza delle rispettive organizzazioni di categoria, le organizzazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori presentano e depositano presso la camera di commercio l’elenco delle imprese o degli associati, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o su supporto digitale (e quindi crittografato con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica indicata dalla camera di commercio) o, in alternativa, su supporto cartaceo, contenuto in busta chiusa sigillata. Si prescrive il ricorso a un’apposita procedura formalizzata per l’uso del dispositivo sicuro da parte del titolare del certificato di cifratura, nonché per l’eventuale apertura delle buste chiuse e sigillate.

Si precisa inoltre che eventuali dati sensibili contenuti nell’elenco possono essere trattati unicamente per i controlli relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le verifiche effettuate dalla camera di commercio su richiesta del Presidente della giunta regionale, nonché (limitatamente all’elenco delle imprese associate) ai fini dell’integrazione con i dati del diritto annuale.

Per quanto concerne la procedura di designazione dei componenti i consigli camerali, il comma 1 dell’articolo 7 dello schema di decreto attribuisce finalità di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 65 e 67 del Codice, al trattamento dei dati sensibili e  giudiziari necessari alla realizzazione di tale procedimento, mentre ai fini della determinazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili da parte delle camere di commercio indispensabili per il compimento della medesima procedura, il comma 2 rinvia al regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di ciascuna camera di commercio, adottato ex articolo 20, comma 2, del Codice.

Infine, si prevede che il trattamento dei dati necessari alle procedure di designazione dei componenti i consigli camerali è consentito per tutta la durata del mandato consiliare, al termine del quale è obbligo della camera di commercio distruggere i dati in proprio possesso.

Sulla base delle indicazioni accolte, non vi sono rilievi da formulare.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto recante regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

Roma, 26 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

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