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Inammissibile l’appello se non si deposita la copia della sentenza impugnata entro 30 giorni dalla notifica – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3619/2011

La mancata produzione in grado di appello della copia della sentenza impugnata, che già prima dell’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo costituiva motivo di inammissibilità del gravame, deve ora parimenti ritenersi che determini l’inammissibilità del gravame a norma dell’art. 94 c.p.a., laddove dispone che “nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione ai sensi dell’articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni”. Invero, detta disposizione non impedisce certo che il deposito di copia della sentenza impugnata sia effettuato separatamente rispetto al deposito del ricorso (nell’ipotesi di cui all’art. 119, comma 6, cit., dei motivi aggiunti) e ciò per effetto del rinvio esterno all’art. 372 c.p.c. che consente il deposito autonomo di documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso, purché, però, nel veduto termine perentorio di trenta giorni dall’ultima notificazione del ricorso, dimezzato nel rito abbreviato.

(© Litis.it, 7 Luglio 2011 – Riproduzione riservata)

Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza n. 3619 del 14/06/2011

FATTO e DIRITTO

1. – Con la sentenza in forma semplificata qui appellata con ricorso proposto avverso il dispositivo di sentenza integrato da successivi motivi aggiunti, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso in primo grado azionato dall’odierna appellante avverso gli atti della procedura ad evidenza pubblica per la fornitura di n. 60.000 calze estive per Vigili del Fuoco, da aggiudicarsi con procedura ristretta ai sensi del prezzo più basso – gara del 24 giugno 2010 indetta dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile previa pubblicazione del bando nella G.U.R.I n. 30 del 15 marzo 2010.

Con il ricorso di primo grado deduceva l’interessata ( che aveva partecipato alla gara medesima collocandosi al secondo posto della relativa graduatoria ) l’illegittimità dell’aggiudicazione intervenuta in favore della controinteressata, sussistendo a suo avviso a càrico della stessa due cause di esclusione dalla gara non rilevate dall’Amministrazione: irregolarità fiscale rilevante ad excludendum ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 163/2006; violazione del bando di gara in relazione alla dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria.

2. – Nell’impugnare prima il dispositivo e poi la sentenza di primo grado, l’appellante reitera le censùre, già svolte con il ricorso originario, di illegittimità dell’atto impugnato.

Con Ordinanza n. 1278/2011, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 18 marzo 2011, è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 13 maggio 2011, alla quale l’assenza del difensore di parte appellante non ha consentito l’indicazione alla stessa della sussistenza di questioni di inammissibilità e di improcedibilità dell’appello, rilevate d’ufficio.

3. – L’appello è in parte inammissibile ed in parte improcedibile.

Inammissibile si rivela invero la produzione di motivi aggiunti ex art. 119, comma 6, c.p.a., non avendo l’appellante prodotto in giudizio copia, ancorché informe, della sentenza impugnata.

Ebbene, la mancata produzione in grado di appello di copia alcuna della sentenza impugnata, che già prima dell’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo costituiva motivo di inammissibilità del gravame ( cfr., tra le altre, le decisioni della Sezione VI, 23 aprile 2007, n. 1818; della Sez. V, 20 ottobre 1982, n. 739; della Sez. IV, 30 giugno 1981, n. 516; dell’ad. plen., 22 dicembre 1982, n. 20; da ultimo, Cons. St., VI, 19 marzo 2009, n. 1682 ), deve ora parimenti ritenersi che detta omissione determini l’inammissibilità del gravame a norma dell’art. 94 c.p.a., laddove dispone che “nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione ai sensi dell’articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni”.

Invero, ritiene il Collegio che detta disposizione non impedisca certo che il deposito di copia della sentenza impugnata sia effettuato separatamente rispetto al deposito del ricorso (nell’ipotesi di cui all’art. 119, comma 6, cit., dei motivi aggiunti) e ciò per effetto del rinvio esterno all’art. 372 c.p.c. che consente il deposito autonomo di documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso, purché, però, nel veduto termine perentorio di trenta giorni dall’ultima notificazione del ricorso, dimezzato nel rito abbreviato.

Nel caso di specie l’onere non risulta comunque in alcun modo validamente assolto nel termine di legge.

Anche, poi, a voler ritenere legittima la produzione dei documenti previsti dall’art. 94 cit. anche oltre il termine stabilito dalla norma, attraverso l’espletamento delle modalità stabilite dall’art. 372, comma 2, c.p.c. o, in alternativa, mediante l’applicazione dell’art. 347, comma 2, c.p.c.), il collegio rileva come l’appellante non abbia operato il dovuto inserimento nel suo fascicolo di copia della sentenza impugnata nemmeno nel termine ( di quaranta giorni liberi prima dell’udienza, dimezzato nel rito abbreviato ), entro il quale gli è consentito di produrre documenti.

Inoltre il collegio rileva come il mancato onere della parte appellante non sia stato surrogato nemmeno dall’appellato o da altra parte costituita.

Nemmeno è possibile dare ingresso a modalità alternative di accertamento d’ufficio del testo della decisione impugnata ( quale potrebbe essere la ricerca sul sito internet della Giustizia amministrativa ), giacché, se si riconosce nel processo, come il Collegio reputa si debba riconoscere, una funzione eminentemente pubblicistica , rimane comunque nell’esclusivo dominio della parte il potere di instaurare o far procedere la propria azione secondo determinate modalità od in determinati termini. La surrogazione del giudice si giustifica solamente quando l’onere imposto alla parte si pone in contrasto con le regole che in astratto devono improntare il giusto processo e ostacola apprezzabilmente l’esercizio del diritto di azione e di difesa. Nel caso di specie si tratta di un onere di semplice attuazione, non certo surrogabile dal Giudice.

Dall’inammissibilità dei motivi aggiunti consegue l’improcedibilità dell’originario appello proposto avverso il dispositivo di sentenza.

Ed invero l’appello proposto avverso il solo dispositivo di sentenza -che, già disciplinato dal secondo periodo del comma 7 dell’art. 23-bis della legge n. 1034/1971 ed oggi dal primo periodo del comma 6 dell’art. 119 c.p.a., assume, sulla base della stessa lettera della disposizione, una funzione essenzialmente cautelare, concernente la sola esecutività della statuizione del Giudice di primo grado, sì che esso esaurisce i propri effetti all’interno della fase cautelare (Cons. St., V, 23 gennaio 2000, n. 327; Cons. St., IV, 7 luglio 2000, n. 3842; Cons. St., V, 21 ottobre 2003, n. 6523 )- deve ritenersi procedibile solo qualora sia seguìto dalla rituale proposizione di motivi aggiunti ( Cons. St., V, 26 marzo 1999; Cons. St., IV, 16 maggio 2006, n. 2773 ).

Né si può ipotizzare, in caso di appello immediato avverso il dispositivo della sentenza non seguìto dalla rituale notifica e deposito di motivi aggiunti avverso la sentenza “completa” di motivazione e dispositivo, che il tema decisòrio del giudizio di secondo grado resti cristallizzato alla esposizione con lo stesso sviluppata ed alle doglianze in esso formulate. Vi osta il principio, secondo cui oggetto dell’appello deve in ogni caso considerarsi la sentenza completa di tutti i suoi elementi costitutivi, tra i quali i motivi sui quali essa si fonda, che assolvono al duplice compito di far conoscere agli interessati le ragioni della decisione e di consentire al giudice dell’impugnazione il controllo sia quanto alla conformità del comando contenuto nel dispositivo alle norme sostanziali e di rito ( cfr., in termini, Cons. Stato, V Sez., 30 ottobre 1995, n. 1504 e, da ultimo, Cons. St., IV, 30 settembre 2008, n. 4706 ). Inoltre la sentenza integrale diventa strumento indispensabile per la concreta, e specifica, riferibilità delle censùre svolte avverso i diversi capi della sentenza gravata , atteso che l’appello ha carattere impugnatorio. Sicché le censure in esso contenute devono investire puntualmente il decisum di primo grado e, in particolare, precisare i motivi per i quali la decisione impugnata sarebbe erronea e da impugnare (cfr., tra le tante, Sezione VI, 28 agosto 2006, n. 5014 e 22 agosto 2006, n. 4927; Sezione V, 28 giugno 2006, n. 4212; da ultimo, Cons. St., VI, 23 aprile 2007, n. 1818).

E’ utile ricordare, anche a tal fine, che il collegio non è stato proprio messo nella condizione di conoscere il testo della sentenza.

4. – L’appello, in conclusione, va in parte dichiarato inammissibile ed in parte va dichiarato improcedibile.

Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti, salva la liquidazione delle spese della fase cautelare di cui all’Ordinanza n. 1278/2011.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo dichiara improcedibile.

Spese compensate, salva la liquidazione delle spese della fase cautelare di cui all’Ordinanza n. 1278/2011.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 13 maggio 2011, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell’Utri, Consigliere
Dante D’Alessio, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 14/06/2011

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