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Esecuzione forzata – Possibilità di intervenire in carenza di titolo esecutivo, pegno o sequestro. Corte Costituzionale, Ordinanza n. 202/2011

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 499, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli

Corte Costituzionale, Ordinanza n. 202 del 04/07/2011

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Esecuzione forzata – Intervento dei creditori – Possibilità di intervenire in carenza di titolo esecutivo, pegno o sequestro – Previsione a favore degli imprenditori per i crediti risultanti dalle loro scritture contabili – Mancata estensione ai lavoratori muniti di documentazione attestante la verosimiglianza della pretesa creditoria.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 499, primo comma, del codice di procedura civile, promosso dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Napoli – sezione distaccata di Pozzuoli, nel procedimento vertente tra Di Francia Camillo ed altri e il Comune di Pozzuoli ed altro, con ordinanza del 15 luglio 2010, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visti l’atto di costituzione di Di Francia Camillo ed altri, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’11 maggio 2011 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che – nel corso di una procedura esecutiva nella quale sono intervenuti, ai sensi dell’art. 499 del codice di procedura civile, alcuni dipendenti del Comune di Pozzuoli, i quali vantano un credito avente ad oggetto la restituzione, da parte di quel Comune, di somme per contributi previdenziali ed assistenziali illegittimamente trattenuti dall’Ente e versati, altrettanto indebitamente, da quest’ultimo all’I.N.P.S. – il Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, con ordinanza emessa il 15 luglio 2010, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 499, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non riconosce la possibilità di intervenire nella esecuzione, in assenza di titolo esecutivo o sequestro o pegno, a soggetti diversi dagli imprenditori, come è desumibile dal rinvio, ad opera della stessa disposizione, alle scritture contabili di cui all’art. 2214 del codice civile;

che il rimettente premette: a) che gli interventi dei predetti dipendenti, ancorché esperiti in relazione a procedure precedenti la modifica del codice di procedura civile, sono disciplinati dal novellato art. 499 in quanto posti in essere successivamente alla predetta riforma, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall’art. 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, in vigore dal 1° marzo 2006; b) che sono fondati su crediti basati su sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli e conseguenti determinazioni comunali ritenute idonee a fondare la emissione di decreti ingiuntivi non esecutivi da parte del giudice del lavoro;

che il giudice a quo fa, quindi, presente che il precedente testo dell’art. 499 cod. proc. civ. autorizzava l’intervento sulla base della mera enunciazione del credito da parte dell’interventore, mentre il testo attuale autorizza l’intervento solo di coloro che, nei confronti del debitore, oltre ad avere un credito fondato su titolo esecutivo, abbiano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero vantino un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero siano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 cod. civ.;

che l’art. 499 cod. proc. civ. non riconosce la possibilità di intervenire – senza titolo esecutivo o sequestro o pegno – a soggetti diversi dagli imprenditori, atteso che la disposizione processuale rinvia alle scritture contabili di cui all’art. 2214 cod. civ., e che, in particolare, lo stesso art. 499 cod. proc. civ. consente l’intervento dell’imprenditore richiedendo la documentazione sufficiente a fondare l’emissione del decreto ingiuntivo;

che, nel caso in esame, la documentazione prodotta dai lavoratori è stata ritenuta sufficiente a fondare l’emissione di decreto ingiuntivo;

che, a prescindere dalla concedibilità o meno del provvedimento monitorio, la fattispecie in esame è caratterizzata da documentazione fortemente indiziante nel senso della fondatezza della pretesa creditoria, atteso che si è in presenza di un vero e proprio riconoscimento del debito;

che, tuttavia, sulla base della disposizione citata, dovrebbe dichiararsi l’inammissibilità degli interventi esperiti nella procedura;

che, ciò posto, il giudice a quo sospetta che la norma in questione sia in contrasto con: a) il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., creando una irragionevole discriminazione tra creditori imprenditori e non imprenditori a prescindere dall’esistenza o meno di documentazione attestante la verosimiglianza della pretesa creditoria, laddove dovrebbe essere la presenza o meno di documenti idonei e attendibili a fondare l’ammissibilità o meno dell’intervento; b) il principio di ragionevolezza di cui allo stesso art. 3 Cost., consentendo l’intervento al creditore sulla base di documentazione proveniente dal medesimo interventore, ed escludendolo per l’ipotesi in cui l’intervento sia fondato su documentazione proveniente dal debitore e, quindi, maggiormente significativa sul piano probatorio; c) lo stesso principio di ragionevolezza sotto diverso profilo, in quanto il creditore privilegiato che intenda intervenire nella procedura esecutiva deve munirsi di titolo esecutivo, a differenza del creditore munito delle scritture contabili, in contrasto anche con la ratio di fondo dello stesso art. 499 cod. proc. civ., che intende assicurare concretezza al principio della par condicio creditorum ai sensi dell’art. 2741 cod. civ. evitando che i tempi necessari per procurarsi il titolo esecutivo pregiudichino definitivamente le ragioni creditorie (mentre, nella specie, si derogherebbe al principio della par condicio creditorum in favore del creditore ordinario e non già in favore di quello privilegiato); d) il principio del giusto e celere processo di cui all’art. 111 Cost. e il diritto alla difesa di cui all’art. 24 Cost., rischiando l’applicazione dell’attuale art. 499 cod. proc. civ. di pregiudicare definitivamente le ragioni dei creditori privilegiati, e rendendo inevitabile il ricorso alla tutela giurisdizionale più complessa di cognizione;

che, sul piano della rilevanza, osserva il rimettente che osta alla soddisfazione degli interventori solo ed esclusivamente la formula dell’art. 499 cod. proc. civ., posto che nella procedura in esame vi sono tutti i requisiti per procedere all’assegnazione ed in particolare: a) vi è la dichiarazione positiva del terzo per somme eccedenti i servizi indispensabili ex art. 159 del d.lgs. 18 settembre 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); b) in ogni caso, trattandosi di crediti di lavoro, essi rientrerebbero proprio tra quei diritti al cui soddisfacimento sono finalizzate le somme accantonate per il pagamento dei c.d. servizi indispensabili; c) vi è capienza sufficiente per ripartire le somme anche tra gli interventori, perchè il creditore principale – munito di regolare titolo esecutivo – ha dedotto di essere già stato soddisfatto, ancorché limitatamente a capitale ed interessi, con esclusione delle sole spese legali; d) oltre al creditore principale, è munito di titolo esecutivo anche un altro interventore, che ha come titolo esecutivo ancora non pagato una sentenza che risale addirittura al 1993 ed emanata dall’allora Conciliatore di Pozzuoli; e) l’ammissibilità dell’intervento è verifica officiosa del giudice e preliminare ad ogni altra questione;

che, infine, non sembrano prospettabili opzioni ermeneutiche costituzionalmente orientate della norma censurata, atteso che la previsione è certamente chiara nel riferirsi solo ed esclusivamente ai creditori muniti delle scritture ex art. 2214 cod. civ., sicché estenderne l’applicazione anche ad altri creditori muniti di documentazione ritenuta idonea si risolverebbe in una vera e propria sentenza manipolativa additiva non consentita al giudice rimettente;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione sollevata;

che, sotto il primo profilo, secondo l’autorità intervenuta, il rimettente avrebbe omesso di descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame, non apparendo sufficiente al riguardo il riferimento all’intervento nella procedura in oggetto dei dipendenti del Comune di Pozzuoli;

che il giudice a quo non avrebbe fornito alcuna motivazione delle ragioni per le quali l’intervento nella procedura esecutiva in corso sarebbe escluso per i creditori provvisti di decreti ingiuntivi;

che siffatta motivazione sarebbe tanto più necessaria alla luce del quadro normativo introdotto con la novella del codice di procedura civile, con particolare riguardo alla mutata disciplina del titolo esecutivo di cui all’art. 474 cod. proc. civ. nonché alle modifiche dei restanti commi dell’art. 499 cod. proc. civ.;

che tale lacuna si risolverebbe in un difetto di motivazione anche sulla rilevanza della disposizione censurata circa la sua corretta applicabilità nel giudizio a quo;

che, infine, il giudice a quo avrebbe omesso di verificare la possibilità di una interpretazione della norma censurata conforme alla Costituzione, limitandosi ad escluderla solo genericamente;

che, nel merito, la questione sarebbe infondata, dal momento che le dedotte censure muoverebbero da premesse argomentative che non terrebbero conto delle modifiche apportate dal legislatore della novella del 2005 anche ai restanti commi dell’art. 499 cod. proc. civ., modifiche recanti un articolato procedimento di riconoscimento dei crediti non risultanti da titolo esecutivo;

che il giudice a quo non ha esaminato la previsione dell’art. 510 cod. proc. civ., che prevede l’accantonamento a favore dei creditori sprovvisti di titolo esecutivo il cui credito sia stato disconosciuto ai sensi dell’art. 499, ultimo comma, cod. proc. civ.;

che, in ogni caso, non si rinverrebbe alcuna violazione delle posizioni soggettive processuali degli interventori, posto che la norma censurata risponde alla finalità di attuare con celerità la fase della liquidazione, semplificando le attività di accertamento della sussistenza e della misura dei crediti fatti valere dai creditori intervenuti, finalità che permea di sé l’intero intervento legislativo;

che, inoltre, la comparazione viene effettuata dal rimettente in relazione alla previsione, ammessa in via di eccezione, dall’art. 499, primo comma, cod. proc. civ., di alcune categorie di destinatari cui è consentito di intervenire nella procedura esecutiva, e non già con riguardo alla regola, stabilita dal legislatore, di limitare l’intervento ai soli creditori muniti di titolo esecutivo;

che, quanto all’asserita violazione dell’art. 24 Cost., l’Autorità intervenuta osserva che il processo esecutivo ha caratteristiche proprie che lo distinguono da quello di cognizione, in quanto destinato ad assicurare la realizzazione della pretesa giuridica rappresentata dal titolo esecutivo ovvero, per gli interventori privi di titolo esecutivo, secondo il particolare procedimento di riconoscimento di credito di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 499 cod. proc. civ.;

che la preclusione al processo esecutivo per il creditore non munito di titolo esecutivo non esclude, poi, la possibilità di agire in sede di cognizione, e quindi in via esecutiva, per il riconoscimento del proprio diritto;

che, quanto, infine, al presunto vulnus all’art. 111 Cost., rileva l’Avvocatura generale che, a prescindere dalla mancanza di concretezza della questione, la modifica del 2005 si conforma alle esigenze di celerità del processo, in quanto, come desumibile dall’esame complessivo dell’art. 499 cod. proc. civ., la eventuale esclusione dei crediti non risultanti da titolo esecutivo realizza la esclusione temporanea del creditore contestato dalla partecipazione alla distribuzione nell’attesa che questi acquisisca un titolo esecutivo;

che si sono costituti, ma fuori termine, i dipendenti del Comune di Pozzuoli intervenuti nella procedura esecutiva di cui si tratta.

Considerato che il Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 499, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non riconosce la possibilità di intervenire nella esecuzione, in assenza di titolo esecutivo o sequestro o pegno, a soggetti diversi dagli imprenditori, come è desumibile dal rinvio, ad opera della stessa disposizione, alle scritture contabili di cui all’art. 2214 del codice civile, per violazione: a) del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., in quanto creerebbe una discriminazione tra creditori imprenditori e non imprenditori a prescindere dall’esistenza o meno di documentazione attestante la verosimiglianza della pretesa creditoria, laddove dovrebbe essere la presenza o meno di documenti idonei e attendibili a fondare l’ammissibilità o meno dell’intervento; b) del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., perché consentirebbe l’intervento al creditore sulla base di documentazione proveniente dallo stesso interventore, e lo escluderebbe per l’ipotesi in cui l’intervento sia fondato su documentazione proveniente dal debitore e, quindi, maggiormente significativa sul piano probatorio; c) dello stesso principio di ragionevolezza sotto diverso profilo, in quanto il creditore privilegiato che intenda intervenire nella procedura esecutiva deve munirsi di titolo esecutivo, a differenza del creditore munito delle scritture contabili, in contrasto anche con la ratio di fondo dello stesso art. 499 cod. proc. civ., che intende assicurare concretezza al principio della par condicio creditorum ai sensi dell’art. 2741 cod. civ. evitando che i tempi necessari per procurarsi il titolo esecutivo pregiudichino definitivamente le ragioni creditorie; d) del principio del giusto e celere processo di cui all’art. 111 Cost. e del diritto alla difesa di cui all’art. 24 Cost., perchè l’applicazione dell’attuale art. 499 cod. proc. civ. rischierebbe di pregiudicare definitivamente le ragioni dei creditori privilegiati, e renderebbe inevitabile il ricorso alla tutela giurisdizionale più complessa di cognizione;

che va dichiarato inammissibile, in questa sede, l’atto di costituzione dei creditori dipendenti del Comune di Pozzuoli, perché tardivo;

che la norma censurata, nel testo originario, consentiva l’intervento nella procedura esecutiva, oltre che ai creditori indicati nel precedente art. 498 (creditori aventi un diritto di prelazione sui beni pignorati risultante da pubblici registri), i quali dovevano (e devono tuttora) essere avvertiti della espropriazione, anche agli altri creditori, ancorché non privilegiati;

che per effetto dell’art. 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall’art. 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, in vigore dal 1° marzo 2006, l’art. 499 cod. proc. civ., per la parte che interessa nella presente sede, reca oggi una formulazione (che è quella della cui legittimità costituzionale il rimettente dubita) la quale limita l’ammissibilità dell’intervento nella procedura ai creditori che nei confronti del debitore abbiano un credito fondato su titolo esecutivo, nonché a quelli che, al momento del pignoramento, avessero eseguito un sequestro sui beni pignorati o avessero un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri ovvero fossero titolari di un credito di somma di danaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 cod. civ.;

che deve, peraltro, avvertirsi, per un verso, che i commi successivi dello stesso art. 499 cod. proc. civ. – la cui attuale formulazione è, parimenti, frutto della novellazione richiamata – disciplinano il procedimento con riferimento alla possibilità di riconoscimento o disconoscimento dei crediti per i quali hanno avuto luogo interventi senza titolo esecutivo; per l’altro, che l’art. 510 cod. proc. civ., nel regolare la fase della distribuzione della somma ricavata dalla procedura esecutiva, dispone, ai commi secondo e terzo, l’accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore;

che, infine, va ricordata la disciplina riservata ai titoli esecutivi dall’art. 474 cod. proc. civ., a sua volta inciso dalla novellazione del 2005;

che il riferito quadro normativo induce a rilevare la incompiutezza della motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, operata nella ordinanza di rimessione senza alcun richiamo al ricordato plesso di disposizioni che accompagna la norma censurata, né con riferimento alla complessiva disciplina dell’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo nella procedura esecutiva, riguardata sotto il profilo del possibile riconoscimento del credito ovvero del disconoscimento dello stesso con la conseguenza dell’accantonamento della somma relativa in sede di distribuzione del ricavato della procedura medesima; né, soprattutto, con riferimento al mancato rilievo della circostanza che, nella specie, i creditori intervenuti avessero ottenuto decreto ingiuntivo;

che tale ragione di manifesta inammissibilità della questione sollevata supera quella, evocata dall’Avvocatura generale dello Stato, relativa alla omessa descrizione della fattispecie, dal momento che, dalla ordinanza di rimessione, attraverso una ricostruzione sistematica dei dati offerti pur in modo frammentario e non organico, appare sufficientemente chiara la vicenda processuale che ha dato luogo al giudizio di legittimità costituzionale all’odierno esame;

che quanto precede prescinde da una ragione di manifesta infondatezza della questione sollevata, rinvenibile nel tentativo, operato dal giudice rimettente, di ottenere dalla Corte una pronuncia che estenda una disposizione avente chiaramente carattere derogatorio rispetto al principio della par condicio creditorum ad ipotesi diverse da quella per la quale essa è stata dettata, e che è quella del creditore di somma di danaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 cod. civ., in contrasto con il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui non è possibile una pronuncia additiva tesa ad estendere una disposizione derogatoria ed eccezionale – quale quella impugnata – senza che sussista piena identità di funzione tra le discipline poste a raffronto (ex plurimis: sentenze n. 96 del 2008; n. 439 del 2007; n. 149 del 2005; ordinanza n. 144 del 2007).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, perché tardivo, l’atto di costituzione dei dipendenti del Comune di Pozzuoli;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 499, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2011.

F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2011.

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2 pensieri riguardo “Esecuzione forzata – Possibilità di intervenire in carenza di titolo esecutivo, pegno o sequestro. Corte Costituzionale, Ordinanza n. 202/2011

  • rodolfo ranzani

    Sentenza di estremo interesse e ricca di argomenti. Auspicabile un intervento del legislatore, anche se, dati i tempi, degli aspetti quotidiani e pratici della professione, sembra ormai non occuparsene più nessuno. Complimenti al sito.

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  • Roberto Buonanno

    la sentenza non scioglie il dubbio: un creditore privilegiato, in difetto di titolo esecutivo e in mancanza dei presupposti ex art. 499, I co. c.p.c., può spiegare intervento? L’ammissibilità di questo quando deve essere valutata dal G.E.?
    La questione – a mio avviso – sarà sicuramente riproposta.

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