Danni non patrimoniali. Non solo Tabelle di Milano ma anche adeguamenti, se necessari – Cassazione Civile, Sentenza n. 14402/2011
A pochi giorni dalla storica Sentenza n. 12408/2011, la Terza Sezione Civile della Cassazione torna ad affrontare il tema del risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione all’integrità psico-fisica. Secondo gli Ermellini, le “Tabelle” per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psico-fisica” del Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione. I relativi parametri sono conseguentemente da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella, di inferiore ammontare, cui sia diversamente pervenuto, incongrua essendo la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si perviene mediante l’adozione dei parametri esibiti dalle dette tabelle di Milano.
Vanno ristorati anche i c.d. aspetti relazionali propri del danno da perdita del rapporto parentale o del c.d. danno esistenziale, sicché è necessario verificare se i parametri recati dalle tabelle tengano conto (anche) dell’alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell’esistenza, e cioè in (radicali) cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedersi alla c.d. “personalizzazione”, riconsiderando i parametri recati dalle tabelle in ragione (anche) di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l’integralità del ristoro spettante al danneggiato.
Secondo la Terza Sezione Civile della Cassazione, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, nei diversi aspetti o voci in cui tale categoria si compendia, l’applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento; a tal fine tali criteri devono essere pertanto idonei a garantire anche la c. d. personalizzazione del danno.
Il cosiddetto “danno esistenziale”, si legge nella sentenza, non consiste nella privazione di attività non remunerative, fonti di compiacimento o benessere bensì, nel pregiudizio del fare aredittuale del soggetto determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento dell’esistenza, e in particolare delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito della comune vita di relazione, sia all’interno che all’esterno del nucleo familiare (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572 ). E’ lo sconvolgimento foriero di «scelte di vita diverse», in altre parole, lo sconvolgimento dell’esistenza obiettivamente accertabile in ragione dell’alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito della vita comune di relazione, sia all’interno che all’esterno del nucleo familiare, che, pur senza degenerare in patologie medicalmente accertabili (danno biologico), si rifletta in un’alterazìone della sua personalità tale da comportare o indurlo a scelte di vita diverse ad assumere essenziale rilievo ai finì della configurabilità e ristorabilità di siffatto profilo del danno non patrimoniale (v. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572).
(© Litis.it, 4 Luglio 2011 – Riproduzione riservata)
Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 14402 del 30/06/2011
(Presidente, Predem – Estensore, Scarano)
Allegato Pdf: Cassaziuone Civile, Sentenza 14402/2011
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