Riparto giurisdizionale in materia di rapporto di pubblico impiego – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3551/2011
Ai sensi dell’art. 68 del d.lg. n. 29 del 1993 (nel testo modificato dall’art. 29 del d.lg. n. 80 del 1998, trasfuso nell’art. 63 del d.lg. n. 165 del 2001) sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in ogni sua fase, dalla instaurazione sino all’estinzione, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni nell’esercizio del potere loro conferito dall’art. 2, comma 1, del d.lg. n. 29 del 1993 (riprodotto nell’art. 2 del d.lg. n. 165 del 2001) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali delle organizzazioni degli uffici – nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono – caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo status di una categoria di dipendenti, costituendo quest’ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati iure privatorum.
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Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 3551 del 13/06/2011
FATTO e DIRITTO
Il Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, con sentenza 23 febbraio 2006, n. 90, ha respinto il ricorso, proposto dall’odierna ricorrente, finalizzato all’annullamento:
– delle dotazioni organiche della scuola secondaria di secondo grado della provincia di L’Aquila per l’anno scolastico 2004-2005 adottate su proposta del Centro servizi amministrativi di L’Aquila con decreto del Direttore generale del 28 maggio 2004, n. 4168;
– delle operazioni di mobilità dei docenti di ruolo nelle scuole secondarie di secondo grado della provincia di L’Aquila di cui ai decreti del Responsabile del Centro servizi amministrativi di L’Aquila del 14 giugno 2004, prot. n. 7880 e del 19 giugno 2004, prot. n. 2440.
L’appellata [OMISSIS] ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
L’eccezione è ammissibile in quanto dedotta in un giudizio instaurato primo dell’entrata in vigore (16 settembre 2010) del codice della giustizia amministrativa (Cons. St., VI, 15 dicembre 2010, n. 8925).
Essa è fondata.
La Sezione non può che confermare quanto già deciso con la sentenza 19 giugno 2008, n. 3065.
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ravvisandosi ricorrere nel caso di specie la giurisdizione del Giudice ordinario.
Invero la ricostruzione contenuta nell’appellata sentenza non tiene conto del costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione – condiviso dalla Sezione in quanto rispondente ad elementari esigenze di certezza in ordine alla individuazione del giudice fornito del potere di decidere la controversia – a tenore del quale, salve le ipotesi c.d. di provvedimenti macro organizzatori, il giudice competente a conoscere le controversie in materia di pubblico impiego è il giudice ordinario.
Ancora di recente, il Supremo Collegio ha affermato che:
“Ai sensi dell’art. 68 del d.lg. n. 29 del 1993 (nel testo modificato dall’art. 29 del d.lg. n. 80 del 1998, trasfuso nell’art. 63 del d.lg. n. 165 del 2001) sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in ogni sua fase, dalla instaurazione sino all’estinzione, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni nell’esercizio del potere loro conferito dall’art. 2, comma 1, del d.lg. n. 29 del 1993 (riprodotto nell’art. 2 del d.lg. n. 165 del 2001) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali delle organizzazioni degli uffici – nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono – caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo status di una categoria di dipendenti, costituendo quest’ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati iure privato rum” (Cassazione civile, sez. un., 13 luglio 2006, n. 15904).
Al contrario, giova evidenziare che la concorde giurisprudenza di primo grado civile ed amministrativa ha condivisibilmente ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario in materia di sindacato dei criteri di assegnazione di cattedre a personale docente di ruolo (altresì ritenendo, sotto altro profilo, che “la pretesa, concernente l’annullamento del provvedimento del dirigente del liceo scientifico in assegnazione delle cattedre di matematica e fisica, con specifico riferimento all’assegnazione al corso sperimentale per la sola fisica, riguarda questioni attinenti al rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a., devolute al giudice ordinario”).
Deve pertanto rilevarsi il difetto di giurisdizione del Tar adito con riferimento alla controversia in esame e per converso la giurisdizione del giudice ordianrio.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, annulla per difetto di giurisdizione la sentenza di primo grado, indicata in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente FF
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/06/2011