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Esercizio del diritto di sciopero e condotta antisindacale del datore di lavoro – Cassazione Lavoro, Sentenza n. 13780/2011

Sussiste un interesse del sindacato che organizza uno sciopero a sapere come verrà risolto il problema delle garanzia delle prestazioni indispensabili e a conoscere i nomi dei lavoratori tenuti a garantirle ed esonerati dalla partecipazione allo sciopero (né può presumersi che il sindacato venga tempestivamente informato direttamente dai lavoratori che hanno dato la loro disponibilità al datore di lavoro, specie qualora questi lavoratori siano iscritti ad altre associazioni sindacali o non siano affiliati ad alcun sindacato). Tale interesse del sindacato è riconosciuto e tutelato dal contratto collettivo. La violazione da parte del datore di lavoro della norma contrattuale che prevede la comunicazione di cui sopra al sindacato costituisce condotta antisindacale.

(© Litis.it, 28 Giugno 2011 – Riproduzione riservata)

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 13780 del 23/06/2011
 
Fatto e diritto
 
1. L’Azienda ospedaliera [OMISSIS] chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Torino, pubblicata il 18 settembre 2006, che ha rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado emessa nella controversia ex art. 28 della legge_300_1970 promossa dalla Federazione lavoratori Funzione pubblica CGIL di [OMISSIS].

2. Il sindacato chiese al giudice del lavoro di [OMISSIS] di dichiarare antisindacale il comportamento dell’Azienda consistente nel fatto che, in occasione dello sciopero generale indetto il 30 novembre 2004, in violazione del contratto collettivo di lavoro che regola la materia, aveva omesso di comunicare, entro il termine fissato dalla norma contrattuale, i nominativi dei lavoratori che avrebbero dovuto garantire le prestazioni indispensabili.

3. Il giudice accolse il ricorso ed emise il decreto. L’opposizione dell’azienda venne respinta. L’appello contro tale decisione è stato rigettato.

4. L’azienda articola il ricorso per cassazione in due motivi, illustrati anche con una memoria. Il sindacato si difende con controricorso.

5. Il primo motivo è di natura processuale. Si denunzia la violazione dell’art. 24 Cost. e degli artt. 101, 414, 415, 420, 421, 429 cpc perché la Corte ha considerato legittimo il fatto che il giudice di primo grado abbia emesso il decreto utilizzando un documento che il sindacato ricorrente si riservò di produrre nel verbale d’udienza del 13 dicembre 2004 e poi produsse nell’ufficio del giudice il giorno dopo. Tale documento è l’atto interno del sindacato Funzione pubblica CGIL, in base al quale il giudice ha potuto verificare che la F.P. CGIL medici è una articolazione della Funzione pubblica CGIL e quindi va identificata con la CGIL sanità, firmataria dell’ accordo_sui_servizi_pubblici_essenziali del 20 settembre 2001.

6. La sequenza dei fatti processuali è così articolata: il ricorso venne proposto il 3 dicembre 2004. La comparizione delle parti fu fissata per il 14 dicembre. Nel corso dell’udienza il sindacato si dichiarò disponibile a produrre il documento per consentire la verifica delle sue affermazioni. Depositò il documento il giorno dopo in cancelleria. Il decreto venne emesso dal giudice il 18 dicembre, tenendo conto dell’atto depositato. Del documento si discusse nel giudizio di opposizione, nel corso del quale l’azienda eccepì la violazione del contraddittorio perché la produzione non era stata autorizzata.

7. Non può ritenersi che sia stata posta in essere una violazione di legge. L’art. 28 prevede che il giudice, una volta depositato il ricorso, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommane informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al precedente comma, ordina al datore di lavoro….”. L’istruttoria consiste, pertanto, nella convocazione delle patti e nella assunzione di sommarie informazioni. È una regolamentazione connotata dalla massima informalità, all’interno di un contesto di estrema rapidità.

8. Questa configurazione peculiare del potere istruttorio nella fase sommaria della procedura, consente al giudice di acquisire informazioni, anche dopo l’audizione delle parti, nel modo più informale. In un ambito così caratterizzato, il giudice può considerare, ai fini della emissione del decreto, un documento depositato in cancelleria dopo l’audizione delle parti al fine di comprovare la fondatezza di una affermazione fatta in tale sede. Il contraddittorio, sicuramente compresso nella prima fase, trova piena garanzia nella fase di opposizione, che completerà, se l’altra parte lo vorrà, il giudizio di primo grado.

9. Da ciò deve desumersi che la procedura prevista dall’art. 28 è stata rispettata e che, se anche vi fosse stata nullità del procedimento, la stessa è stata sanata per il raggiungimento dello scopo: con l’opposizione, l’attuale ricorrente ha avuto la possibilità di contestare l’acquisizione documentale e di svolgere, nell’ambito di un giudizio a cognizione piena, tutte le sue difese sul punto.

10. Il motivo è anche inammissibile perché, secondo l’insegnamento di Cass. ss.uu. 30 settembre 2009, n. 20935 (e della prevalente, se non unanime dottrina), la dichiarazione di nullità di atti o provvedimenti compiuti o emessi in violazione del contraddittorio presuppone l’indicazione dello specifico pregiudizio subito dalla parte che lamenta la violazione nonché delle attività che avrebbero potuto essere compiute se la violazione non fosse stata perpetrata.

11. In conclusione, la violazione non c’è stata; se vi fosse stata sarebbe stata sanata; e comunque non è stata ritualmente denunciata.

12. Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 1362 cc e 3 dell’accordo sui servizi pubblici essenziali 20 e 26 settembre 2001, che impone all’azienda di indicare i lavoratori che dovranno, in caso di sciopero, garantire le prestazioni indispensabili. La giustificazione dell’azienda è che non aveva provveduto ad effettuare tale comunicazione perché i lavoratori avevano organizzato i turni in modo da garantire il funzionamento dei reparti.

13. L’art. 3 dell’accordo si esprime così: “la Direzione generale dell’azienda…. individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti….tenuto all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati entro il quinto giorno precedente alla data di effettuazione dello sciopero”.

14. La norma, pertanto, configura un diritto a sapere chi sono i lavoratori che dovranno garantire le prestazioni indispensabili e che, di conseguenza, sono esonerati dallo sciopero. Titolari di questo diritto sono, da un lato, i lavoratori interessati, dall’altro le organizzazioni sindacali.

15. Nel caso in esame, alcuni lavoratori si sono offerti di garantire tali prestazioni e l’azienda ha preso atto di tale scelta e non ha indicato soluzioni diverse, evidentemente ritenendola adeguata e facendola propria. Ha omesso di comunicare ai sindacati chi fossero tali lavoratori.

16. Dalla lettura della disposizione si desume però che il diritto delle organizzazioni sindacali a sapere almeno cinque giorni prima dello sciopero quali lavoratori dovranno garantire le prestazioni indispensabili, è autonomo e distinto rispetto a quello dei singoli lavoratori interessati. La mancata comunicazione alle organizzazioni sindacali lede questo diritto.

17. Al di là di questo insuperabile dato formale, sussiste un interesse del sindacato che organizza uno sciopero a sapere come verrà risolto il problema delle garanzia delle prestazioni indispensabili e a conoscere i nomi dei lavoratori tenuti a garantirle ed esonerati dalla partecipazione allo sciopero (né può presumersi che il sindacato venga tempestivamente informato direttamente dai lavoratori che hanno dato la loro disponibilità al datore di lavoro, specie qualora questi lavoratori siano iscritti ad altre associazioni sindacali o non siano affiliati ad alcun sindacato). Tale interesse del sindacato è riconosciuto e tutelato dal contratto collettivo.

18. Il ricorso dell’azienda ospedaliera, pertanto, deve essere rigettato. Le spese devono per legge essere poste a carico della parte che perde il giudizio.
 
P.Q.M.
 
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’azienda ricorrente al rimborso, al sindacato controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 15,00 Euro, nonché 3.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.
 
 
Depositata in cancelleria il 23 giugno 2011

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