ESECUZIONE DI GIUDICATO – CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3485/2011
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n. 3485 del 08/06/2011
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza del TAR Lazio-Roma, sez. II ter, n. 1497/07 del 20.2.2007 è stato accolto il ricorso presentato da parte della società odierna ricorrente avverso la determinazione dirigenziale del Comune di Roma n. 800 del 2.4.2003 avente ad oggetto il diniego del rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico per la collocazione di sedie e tavolini sullo spazio antistante il locale sito in Roma, Vicolo Scandemberg 45.
La richiamata sentenza è stata così motivata: “ In conformità all’art. 157, comma 4, del nuovo codice della strada le carreggiate carrozzabili debbono riservare uno spazio minimo di tre metri per il transito dei veicoli. Da una nota della polizia municipale prodotta agli atti di causa il 30.3.2006 risulta che il tratto di strada interessato dalla richiesta occupazione misura mt. 4,60. Poiché la società ricorrente ha chiesto di poter occupare uno spazio di mt. 1,10 la sua domanda è conforme alla legge. L’Amministrazione comunale era caduta in errore, giacché i precedenti rilievi dei vigili urbani, risalenti al 2002, indicavano la misura di mt. 3,50 di larghezza nel tratto interessato.”.
Con istanza di cui al prot. n. 12193 del 12.2.2008, la società ha trasmesso al Comune copia della sentenza di cui sopra ed ha chiesto il riesame della propria originaria istanza di rilascio della concessione di cui trattasi.
Il Comune ha indetto una prima conferenza di servizi in data 20.10.2007 ed una seconda in data 2.7.2008, ed ha poi reiterato il diniego, atteso che, nell’esatto tratto della via interessato dalla richiesta di occupazione di suolo pubblico, ossia all’altezza del civico n. 45, la larghezza effettiva, al netto delle sporgenze degli stipiti destro e sinistro della porta di ingresso, risulta di mt. 3,50 e pertanto, detratta l’occupazione richiesta, non consentirebbe il mantenimento della larghezza necessaria al fine di garantire il passaggio dei mezzi di soccorso, come da nota del competente comando dei VVFF.
Dall’istruttoria eseguita è emerso, infatti, che la larghezza di mt. 4,60, considerata dalla sentenza del TAR, corrisponde al civico n. 112 e non al civico 45 cui si riferiva l’istanza.
La Società richiedente, comunque, ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato.
Con la sentenza in epigrafe il TAR ha respinto il ricorso, osservando che non poteva essere condivisa la tesi svolta dalla ricorrente circa l’inottemperanza al giudicato, posto che l’Amministrazione, su richiesta dell’interessata, aveva proceduto ad un riesame della domanda, pervenendo ad un nuovo provvedimento negativo sulla base di una istruttoria che aveva posto in evidenza l’esatta situazione della viabilità in loco.
Tale nuova determinazione, fondata su motivazione autonoma e correttiva della precedente, mentre, per un verso, attesta l’ottemperanza prestata all’obbligo di riesaminare l’istanza, per altro verso si configura come nuovo atto di esercizio del potere autorizzatorio, che avrebbe dovuto essere contestato mediante apposita impugnazione nei termini di decadenza.
La Etroma ha proposto appello per la riforma della sentenza deducendo che il nuovo diniego doveva essere considerato atto elusivo del giudicato, non essendosi verificato alcun mutamento della situazione di fatto.
La tesi dell’appellante non può essere condivisa.
La documentazione in atti ha posto in evidenza che il Comune appellato è pervenuto alla reiterazione del diniego sulla base di una motivazione fondata su un diverso accertamento della situazione dei luoghi interessati dall’istanza. E’ quindi incontestabile che il vincolo nascente dal giudicato doveva essere verificato, sia pure in sede di ottemperanza, attraverso la contestazione delle nuove ragioni poste a fondamento del provvedimento negativo, per dimostrarne l’inconsistenza o la pretestuosità.
Tale contestazione è mancata, assumendosi, anzi, da parte dell’appellante che nessun fatto nuovo fosse intervenuto rispetto alla precedente pronuncia.
In conclusione l’appello deve essere rigettato.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta;
compensa integralmente le spese;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Marzio Branca, Consigliere, Estensore
Roberto Chieppa, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/06/2011