EQUA RIPARAZIONE EX LEGE 89/01 (LEGGE PINTO) – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3492/2011
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 3492 del 08/06/2011
FATTO e DIRITTO
La Corte d’appello di Lecce, con la decisione epigrafata, condannava il Ministero al pagamento della somma di complessivi € 5.000, 00 in favore della parte ricorrenti, con interessi legali nei termini specificati, oltre al rimborso delle spese del giudizio, generali ed accessorie.
La pronunzia passava in giudicato e, munita di formula esecutiva, veniva ritualmente notificata all’amministrazione.
Con atto di diffida e messa in mora notificato, la parte provvedeva all’assegnazione del termine previsto per provvedere.
Nonostante tali adempimenti, l’amministrazione della Giustizia non procedeva ad eseguire la pronunzia mediante corresponsione delle somme determinate dal giudice ordinario; di qui l’azione proposta col ricorso ai sensi dell’art. 114 del c.p.a., nei confronti del Ministero della Giustizia è tesa ad ottenere l’ottemperanza del provvedimento in parola.
Alla camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Nel merito dell’azione proposta la Sezione, essendo presenti tutti i presupposti processuali necessari per l’esercizio dell’azione di ottemperanza di cui all’ ai sensi dell’art. 114 del c.p.a., non può che rilevarne la fondatezza, non risultando in atti alcun elemento che attesti il pagamento effettivo, da parte dell’amministrazione condannata, delle somme riconosciute dal decreto in epigrafe specificato in favore degli istanti.
Occorre pertanto ordinare all’amministrazione intimata di provvedere al pagamento delle somme predette entro un termine certo ed altresì procedere alla nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, di un commissario “ad actus”, fissandone sin da ora il compenso per l’eventuale attività e da porsi a carico dell’amministrazione condannata.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c) e vanno poste a carico dell’amministrazione intimata. Esse sono liquidate in via equitativa e tenuto conto della semplicità e della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) lo accoglie l’appello e per l’effetto:
1. ordina al Ministero di Grazia e Giustizia di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe mediante corresponsione delle somme di cui sopra al difensore antistatario, entro novanta giorni dalla notifica delle presente sentenza o, in mancanza, dal deposito della stessa presso la segreteria;
2. nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, quale commissario “ad actus” il Ragioniere generale dello Stato o un dirigente dal medesimo delegato che dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni;
3.condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro 200, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/06/2011