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Sì al danno morale nei confronti delle vittime di uno stupro – Cassazione Civile, Sentenza n. 13611/2011

Sì al danno morale nei confronti delle vittime di uno stupro. Lo ha accordato la Cassazione convalidando il risarcimento a un giovane della provincia di Palermo che nel 1989 fu vittima di una violenza di gruppo. Nel riconoscere il danno morale, la Cassazione ha sottolineato che “il danneggiato da tale odioso reato si porta dentro per il resto” dell’esistenza “un frammento di vita spezzato dal fatto criminoso e da cui con fatica, come riconosce anche la specialistica psico-criminologica, proverà ad uscire”. In questo modo, la Terza sezione civile (sentenza 13611) ha convalidato un risarcimento danni pari a 10 mila euro nei confronti di un giovane della provincia di Palermo che, all’epoca dei fatti – era il giugno del 1989 – aveva appena tredici anni e fu vittima di una violenza di gruppo.

Secondo la Suprema Corte, che ha respinto il ricorso di uno degli autori della violenza, legittimamente la Corte d’appello di Palermo, nel 2008, ha aumentato l’ammontare del risarcimento del danno morale (in primo grado erano stati accordati poco più di mille euro) alla luce del “pregiudizio ai diritti in quanto persona, tra cui quello pregnante della innocenza del fanciullo, nonché quello della sua reputazione ed immagine, soprattutto perché il tutto si è verificato in un piccolo centro e con modalità odiose”.

Più in generale, la Cassazione ricorda che “è noto al comune senso morale, nonché alla disciplina incriminatrice, che nella violenza carnale la persona offesa, tanto più se si tratta di minore addirittura infraquattordicenne, è contemporaneamente soggetto passivo ed oggetto di violenza e il soggetto passivo è degradato ad oggetto”. Inoltre, spiega la Suprema Corte che “il degrado inferto dal violentatore, o dai violentatori come nel caso in questione, non attiene soltanto al corpo, ma anche alla dimensione spirituale dell’offeso, la cui persona è dall’agente vista, nella sua ‘coseità’, per cui il danneggiato da tale odioso reato si trova a vivere non solo nel momento in cui la subisce”.

Le ripercussioni della violenza, aggiunge ancora la Cassazione, “hanno effetti ultrattivi nell’equilibrio psico-fisico di un minore, oltre che di ogni altra, sia pure adulta, vittima”.

(Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 13611/2011)

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