Nulla la multa inflitta con sistema telelaser se il controllo non è stato adeguatamente segnalato – Cassazione Civile, Ordinanza n. 13727/2011
Circolazione Stradale – Sanzioni Amministrative – Rilevamento con telelaser – Obbligo di preventiva segnalazione – Necessità. L’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità previsto in un primo momento per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia deve essere esteso anche a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale. Ne consegue che va dichiarata la nullutà del verbale di contravvenzione stilato sulla base del rilevamento telelaser non adeguatamente segnalato.
(© Litis.it, 22 Giugno 2011 – Massima a cura dell’Avv. Marco Martini. Riproduzione riservata
Cassazione Civile, Sezione Seconda, Ordinanza n. 13727 del 22/06/2011
(Presidente, Settimj – Relatore, Giusti)
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 1 febbraio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380- bis cpc: << Con sentenza n. 61 in data 20 aprile 2009, il Tribunale di Parma, sezione distaccata di Fidenza, ha accolto il gravame proposto dall’Unione di Comuni Terre Verdiane e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, ha rigettato l’opposizione interposta da , avverso il verbale di contestazione per violazione del codice della strada.
Per quanto qui ancora rileva, il Tribunale ha ritenuto che l’accertamento dell’infrazione, commessa il 26 luglio 2007, di mancato rispetto del limite di velocità – accertamento avvenuto mediante una postazione di rilevamento mobile, alla presenza degli agenti della polizia stradale – non necessitasse della previa informazione agli automobilisti della presenza del dispositivo di rilevamento. Per la Cassazione della sentenza del Tribunale il ha proposto ricorso, con atto notificato il 31 maggio 2010, sulla base di un motivo.
L’Unione di Comuni Terre Verdiane non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Con l’unico mezzo il ricorente pone il quesito se l’obbligo di informazione previsto dall’art. 4 del decreto legge n. 121 del 2002 in tema di utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità comporti l’obligo di posizionare cartelli di segnalazione della presenza di postazione per la rilevazione dell’accertamento di violazioni con metodiche elettroniche in caso di mancata contestazione immediata, sanzionato in caso di mancato rispeto con la nullità della sanzione comminata e se tale obbligo fose già sussistente il giorno 26 luglio 2007, data di accertamento della violazione contestata al ricorrente.
Il motivo è manifestatamente infondato.
Questa Corte ( Sez. II, 18 gennaio 2010, n. 656) ha già statuito che l’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità previsto, in un primo momento, dall’art. 4 del d.l n. 121 del202, conv. nella legge n.168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia, menzionati nell’art.201, comm 1- bis, lett.f), del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l’entrata in vigore dell’art. 3 del d.l. n.117 del 2007, conv. nela l. n.160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi telelasere gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia.
L’art.3 del d.l. n.117 del 2007 non è nella specie ratione temporis applicabile. Esso, infatti, è entrato in vigore successivamente alla commissione dell’infrazione, ossia il 4 agosto 2007, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2007 ( v. art.8 del d.l).
Sussistono pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Considerato che con atto depositato in data 15 aprile 2011, prima dell’inizio adunanza in camera di consiglio, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, sulla base di precedente atto di transazione intervenuto con l’Unione di Comuni delle Terre Verdiane;
che non può accoglieresi l’eccezione di tardività della rinuncia sollevata dal pubblico ministero;
che, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte (ordinanza del 16 luglio 2008, n. 19514) hanno statuito che in tema di giudizio di cassazione e di procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cpc, dal complesso delle innovazioni apportate con la novella di cui al d.lgs n.40 del 2006, inequivocamente volta al rafforzamento della funzione nomofilattica della Corte di legittimità, a sua volta certamente agevolata da una definizione del giudizio di cassazione alternativa alla decisione, e dalla nuova formulazione dell’art. 391, secondo comma,cpc, per il quale il rinunciante può (e non più deve) essere condannato alle spese, così avallando l’ipotesi che si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione alla rinuncia, si desume che il termine utile per rinunciare al ricorso va individuato nel momento in cui è precluso alle parti l’esercizio di un ‘ulteriore attività processuale e non in quello, antecedente, della notifica agli avvocati della relazione depositata dal consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cpc, senza che in tal modo, venga meno la remora a presentare ricori inammissibili o manifestatamente infondati, stante il ruolo potenzialmente deterrente della condanna alle spese, e che sia escluso il risparmio di attività per il quale si giustifica l’ammissibilità della rinuncia, essendo il collegio comunque esentato dall’esame del ricorso, sia in sede di adunanza in camera di consiglio, che di eventuale pubblica udienza, in cui la causa venga rinviata ex art.380- bis, quinto comma,cpc.
che il collegio condivide il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite e successivamente dalle stesse ribadito (ordinanza 6 settembre 2010, n. 19051);
che, pertanto, il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimataUnione svolto attività difensivain questa sede
P.Q.M
La Corte dichiara estinto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della II Sezione Civile della corte suprema di Cassazione, il 15 aprile 2011.
Depositata in cancelleria il 22 giugno 2011
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