Inammissibile l’istanza di accesso per un controllo generalizzato su come ha operato la pubblica amministrazione – Consiglio di Stato, Sentenza 3457/2011
Non sono ammissibili le istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni ed in tali casi il diniego – o il silenzio rifiuto – dell’amministrazione è conforme al disposto dell’art. 24 comma 1 lett. c), della l. n. 241 del 1990. Nel caso in esame, l’istanza di accesso era stata avanzata alla Regione Calabria al fine di conoscere i dati relativi ai centri di costo ed ai fattori produttivi che erogano prestazioni di laboratorio al fine di prendere visione di tutti i dati sulla scorta dei quali viene parametrata la remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche e verificare se, alle decurtazioni tariffarie per le prestazioni di laboratorio, corrispondano analoghi meccanismi di adeguamento anche per le strutture pubbliche.
Il Consiglio di Stato ha sottolineato che, relativamente alla materia oggetto di discussione, le relative tariffe non vengono negoziate con l’erogatore, ma determinate unilateralmente sulla base degli indicatori relativi su campioni di diverso livello di produttività. Ne consegue l’assoggettamento di tali procedure alle previsioni dell’articolo 24 comma 1 della legge 241 del 1990 con conseguente esclusione del diritto di accesso.
Sotto altro profilo, la sentenza evidenzia anche che l’istanza della appellante è palesemente finalizzata ad un controllo preordinato all’operato delle pubbliche amministrazioni, in sostanza ad un controllo ispettivo che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha da tempo ritenuto inammissibile. Si aggiunga infine che l’istituto dell’accesso non puo’ essere utilizzato allo scopo di promuovere la costituzione di nuovi documenti con le informazioni richieste od ottenere informazioni sullo stato di un procedimento.
(© Litis.it, 20 Giugno 2011 – Riproduzione riservata)
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n. 3457 del 08/06/2011
FATTO
L’associazione ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e segg. della L. 7 agosto 1990 n, 241, ha impugnato il silenzio rifiuto delle amministrazioni intimate sulla istanza di accesso proposta al fine di conoscere i dati relativi ai centri di costo ed ai fattori produttivi che erogano prestazioni di laboratorio al fine di prendere visione di tutti i dati sulla scorta dei quali viene parametrata la remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche e verificare se, alle decurtazioni tariffarie per le prestazioni di laboratorio, corrispondano analoghi meccanismi di adeguamento anche per le strutture pubbliche.
Il Tar ha respinto la domanda con riferimento all’art. 24 co. 3, come modificato dall’art. 16 della L. n. 15/05, secondo cui, non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.
Avverso tale decisione ha proposto appello l’originaria ricorrente sostenendo, con ampia ed articolata memoria, l’erronea applicazione degli artt. 22, 24 25 della L. n. 241/90, la violazione del giusto procedimento, la carenza di motivazione, l’errata valutazione dei presupposti in fatto in diritto, sostenendo che l’istanza inoltrata non sarebbe generica ed indeterminata o preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione che si sostanzi in un potere esplorativo di vigilanza.
La regione Calabria, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza e l’inammissibilità del gravame, in quanto la richiesta di accesso si configurerebbe come una sorta di ispezione popolare volta alla verifica della legittimità e dell’efficienza dell’azione amministrativa, ammissibile solo con riferimento a singole situazioni o a singoli rapporti.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Il gravame in esame è analogo ad altro proposto, con gli stessi motivi, nei confronti della regione Lombardia e discusso alla stessa udienza e, pertanto, ai sensi degli artt. 116.4 e 74 del c.p.a. può farsi riferimento alla motivazione della sentenza (n. 1976/11) che ha deciso tale precedente conforme.
“Ritiene la Sezione che nel caso di specie il diniego dell’amministrazione è conforme al disposto dell’art. 24 comma 1 lett. c), della l. n. 241 del 1990.
Va stigmatizzato che la richiesta di accesso di cui è causa risulta caratterizzata da una formulazione assolutamente generica, con una connotazione chiaramente politico-sindacale, ossia riguardante, non specifici atti o provvedimenti esistenti o comunque di facile individuazione, bensì la intera documentazione di un’attività svoltasi attraverso un imprecisato numero di atti e che comunque importerebbe un’opera di ricerca, catalogazione, sistemazione che non rientra nei doveri posti all’amministrazione dalla normativa di cui al capo V l. n. 241 del 1990, oltre che un generalizzato controllo su un ramo dell’amministrazione.
Si aggiunga poi che l’art. 24 della legge 241 del 1990 alla lettera c) esclude il diritto di accesso “nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”.
Sotto tale profilo deve rilevarsi che contrariamente a quanto sostenuto da Federlab, l’atto regionale di determinazione delle tariffe non costituisce “..un momento della organizzazione del sistema sanitario regionale di molto antecedente alla programmazione della spesa..”, ma costituisce l’essenza stessa della programmazione sanitaria, da valere per tutti i soggetti pubblici e privati convenzionati, volta a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili al fine di consentire ad un numero quanto più ampio di cittadini l’accesso ai servizi pubblici fissando corrispettivi di norma inferiori ai prezzi di mercato.
Le relative tariffe non vengono negoziate con l’erogatore, ma determinate unilateralmente sulla base degli indicatori relativi su campioni di diverso livello di produttività. Ne consegue l’assoggettamento di tali procedure alle previsioni dell’articolo 24 comma 1 della legge 241 del 1990 con conseguente esclusione del diritto di accesso. Sotto altro profilo la istanza della appellante è palesemente finalizzata ad un controllo preordinato all’operato delle pubbliche amministrazioni, in sostanza ad un controllo ispettivo che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha da tempo ritenuto inammissibile. Si aggiunga infine che l’istituto dell’accesso non puo’ essere utilizzato allo scopo di promuovere la costituzione di nuovi documenti con le informazioni richieste od ottenere informazioni sullo stato di un procedimento.
La ricorrente nella sua istanza ha omesso di indicare alcun documento amministrativo nei cui confronti esercitare l’accesso ma ha chiesto di conoscere e verificare il processo di formazione delle tariffe che, contrariamente a quanto ritenuto, non risulta in alcun atto diverso dalle tariffe stesse come approvate con apposite delibere pubblicate. Pertanto quello che a ben vedere la ricorrente chiede, non è la ostensione di documenti, ma di porre in essere una attività di elaborazione ad hoc di dati del tutto inammissibile.
In conclusione l’appello non merita accoglimento.
Spese ed onorari del grado tuttavia in relazione alla peculiarità della fattispecie possono essere compensati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010, con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Marco Lipari, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere
Adolfo Metro, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/06/2011