Rimozione di un amministratore di sostegno. Inammissibile il ricorso per cassazione contro il reclamo – Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10187/2011
La Corte ha affermato l’inammissibilità del ricorso per cassazione, a norma dell’art. 720-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., avverso i provvedimenti emessi dalla corte d’appello, in sede di reclamo, in tema di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno, attesa la loro natura meramente ordinatoria e riferendosi la norma menzionata solo ai decreti di apertura o chiusura dell’amministrazione.
Allegato pdf: Ordinanza n. 10187 del 10 maggio 2011
(Sezione Prima Civile, Presidente G. Salmé, Relatore R. Rordorf)
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