Nullità assoluta per la decisone assunta nonostante la legittima istanza di ricusazione – Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza n. 23122/2011
La decisione definisce il procedimento assunta dal giudice, nei cui confronti è stata proposta ricusazione, in violazione del divieto istituito dall’articolo 37 comma 2, codice di procedura penale conserva validità se la ricusazione è dichiarata inammissibile o infondata dall’organo competente ex articolo 40 codice di procedura penale. E’ invece affetta da nullità assoluta la decisione assunta nell’ipotesi in cui la ricusazione sia accolta, e ciò indipendentemente dalla circostanza che essa sia intervenuta in pendenza della procedura incidentale di ricusazione o dopo il suo accoglimento.
Secondo le Sezioni Unite, che hanno così definitivamente un contrasto giurisprudenziale, il divieto posto dall’art. 37 comma 2 del c.p.p. corrisponde ad un generale dovere deontologico del magistrato investito da ricusa, tanto più rigoroso quanto minori siano i pericoli di prescrizione o di effetti caducatori legati al differimento della decisione. La sanzione processuale che può investire la pronunzia che definisce la regiudicanda emessa in costanza di tale divieto non dipende però dalla sola constatazione della sua formale violazione, non assistita di persè da alcuna sanzione processuale, ma discende da ragioni sistematiche legate alla ratio di garanzia cui tende l’istituto della ricusazione, e non può perciò che essere condizionata alla fondatezza delle ragioni del ricusante, ovverosia all’accertamento ab externo della denunziata mancanza di imparzialità-terzietà
(© Litis.it, 19 Giugno 2011 – Avv. Marco Martini. Riproduzione riservata)
Allegato Pdf: Sentenza n. 23122 del 21 gennaio 2011 – depositata il 9 giugno 2011
(Sezioni Unite Penali, Presidente G. M. Cosentino, Relatore M. S. De Tomassi)
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