Ergastolo. L’isolamento notturno non è più previsto dall’ordinamento giuridico – Cassazione Penale, Sentenza n. 22072/2011
Con la decisione in esame, la Corte ha affermato che l’isolamento notturno, quale istituto generalizzato collegato alla pena dell’ergastolo con finalità segregante, non è più previsto dall’ordinamento giuridico, giacchè gli artt. 22, 23 e 25 cod. pen. devono ritenersi implicitamente modificati in parte qua a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6, comma secondo, della L. 26 luglio 1975, n. 354, ove si prevede che i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in “camere dotate di uno o più posti”; e che esso, comunque ispirato a una logica sanzionatoria, non può atteggiarsi a oggetto di una pretesa del detenuto che preferisca l’alloggiamento in camera individuale.
Allegato Pdf: Sentenza n. 22072 del 25 febbraio 2011 – depositata il 1° giugno 2011
(Sezione Prima Penale, Presidente M. Di Tommasi, Relatore L. La Posta)
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