Scelte di pianificazione urbanistica del Consiglio Comunale – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3490/2011
Le scelte di panificazione fanno parte di una competenza specifica del Consiglio comunale, quale ente esponenziale della comunità, a cui solo spetta la potestà di valutare, nell’esercizio degli ordinari poteri di pianificazione urbanistica, la congruità delle scelte urbanistiche proposte e la loro compatibilità con gli obiettivi fondamentali che l’ente si è dato, o che intenda fissare, per il migliore assetto del territorio comunale
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Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 3490 del 08/06/2011
FATTO e DIRITTO
Il comune di Ruvo di Puglia chiede l’annullamento della sentenza del Tar Puglia Bari, con cui è stato annullato il silenzio-rifiuto che si sarebbe illegittimamente formato sulla domanda di ritipizzazione urbanistica a zona B/4, presentata dall’odierna appellante con riguardo all’area sita nel territorio del Comune di Ruvo di Puglia, in catasto al foglio n. 26, p.lla 40 (parte), ancora priva di qualificazione urbanistica.
Il ricorso è fondato per l’assorbente rilevanza del secondo e del terzo profilo di gravame.
Con il secondo motivo si lamenta che la stessa legge n. 20/2007 demandava ad una delibera della Giunta Regionale l’indizione di due conferenze di co-pianificazione precedentemente all’adozione del PUG.
Deve al riguardo condividersi che il Tar ha erroneamente asserito che l’indizione di due conferenze di pianificazione sarebbe stata “un’abnorme dilatazione dei tempi per la formazione del PUG”, mentre si trattava di un adempimento imposto dalla “Documento regionale di assetto generale(DRAG) – Indirizzi, criteri orientamenti per la formazione dei piani urbanistici generali” che era previsto dalla legge regionale 27 luglio 2001 n. 20, art.4, comma 3, lettera b)e dall’ articolo 5, comma 10 bis”.
La predetta legge nel definire il procedimento per l’adozione del PUG alla Giunta regionale, demandava l’approvazione del Documento regionale di assetto generale (D.R.A.G.) contenente i programmi, gli obiettivi e le suscettività socio – economiche del territorio.
Ai fini dell’adozione del piano urbanistico generale, il procedimento di cui all’art. 11 L. Reg. Puglia 27 luglio 2001 n. 20, prevede in sostanza una copianificazione, all’interno della quale si collocano, oltre al comune procedente, anche Provincia e Regione, le cui funzioni salvaguardano interessi sovracomunali affidati ai rispettivi livelli di governo, coinvolti dalla pianificazione territoriale del comune.
Nel caso di specie come esattamente ricordato dal Comune la delibera del 7 agosto 2007, che ha adottato il predetto DRAG, alla parte III (cfr. pag. 15890 e segg. del BUR del 29.8.2007) imponeva che, in sede di pianificazione urbanistica generale, vi fosse la puntuale acquisizione del quadro delle conoscenze dei diversi interessi coinvolti, rispetto ai quali l’effettuazione di più conferenze di servizi appare del tutto legittimo sia in rapporto ai numerosi e rilevanti interesse tutelati dalle amministrazioni coinvolte e sia il relazione alla disciplina generale della conferenza dei servizi di cui all’art. 14 e segg. della L. n.2411990.
Inoltre come esattamente denunciato con il terzo motivo le scelte di panificazione fanno parte di una competenza specifica del Consiglio comunale, quale ente esponenziale della comunità, a cui solo spetta la potestà di valutare, nell’esercizio degli ordinari poteri di pianificazione urbanistica, la congruità delle scelte urbanistiche proposte e la loro compatibilità con gli obiettivi fondamentali che l’ente si è dato, o che intenda fissare, per il migliore assetto del territorio comunale( cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 21 ottobre 2008 , n. 5146).
Per questo, in assenza di plateali e reiterate inadempienze, il giudice amministrativo non può, in sede dello speciale procedimento per il silenzio affidare al Commissario ad acta la definizione di un singolo segmento della pianificazione del territorio comunale interessante il ricorrente in maniera del tutto disgiunto dalle scelte di politica urbanistica, ovvero imporre termini del tutto incongrui in relazione all’importanza e rilevanza sociale dei procedimenti ed all’entità e gravosità degli adempimenti.
In conclusione l’appello nei sopra specificati profili è fondato e, per l’effetto, deve essere accolto e per l’effetto deve essere annullata la sentenza del Tar Puglia di cui in epigrafe.
Le spese del doppio grado possono essere compensate .
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:
___ 1. accoglie l’appello di cui in epigrafe e per l’effetto annulla la sentenza del TAR Puglia n. 427/2011.
___ 2. Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/06/2011