Attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione ed enti di formazione. Si applica la disciplina del silenzio assenso
A tal proposito, si precisa che ai sensi dell’art.16 del d.lgs. 28/2010, il responsabile del registro deve approvare il regolamento di procedura inviato,nonché, evidentemente, tutte le successive modifiche apportate. Il suddetto regolamento, preme precisare, assume particolare valenza ai fini dello svolgimento del corretto servizio di mediazione, in quanto indica e descrive le modalità nonché i criteri tramite cui l’organismo intende svolgere la suddetta attività; costituisce, dunque, l’atto interno regolatore cui l’organismo è tenuto ad uniformarsi, a tutela dell’interesse generale nonché dell’interesse specifico sia delle parti che del mediatore.
Il riscontro, dunque, anche in un momento successivo, di previsioni regolamentari in contrasto con specifiche norme primarie e secondarie legittima un intervento della amministrazione vigilante nel senso dell’annullamento dell’atto (anche tacito) di approvazione: è, infatti, in gioco l’interesse pubblico a che l’attività dell’organismo di mediazione sia svolta nel pieno rispetto delle regole predisposte dal legislatore.
In terzo luogo, una riflessione a parte merita l’applicazione dell’istituto del silenzio assenso relativamente a tutte le altre istanze per le quali l’amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza di determinati requisiti (come, ad esempio, nel caso di istanze di inserimento di nuovi mediatori o di nuovi formatori negli elenchi degli organismo e degli enti di formazione, di aggiungere nuove sedi, ecc.).
Qui occorre compiere una considerazione inerente alla stretta correlazione tra istanza fondata su autodichiarazioni e maturarsi del silenzio assenso.
In primo luogo, con riferimento alle ipotesi di cui sopra, il legislatore ha previsto, nell’art.4, comma quinto del D.M. 180/2010, che il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 (eccetto che per quello di cui al comma 2, lett.b) può essere attestato dall’interessato mediante autocertificazione.
A tal proposito, questa direzione generale, proprio al fine di evitare incomprensioni o erronee indicazioni nelle autocertificazioni, ha provveduto a redigere una modulistica molto dettagliata e specifica, in modo da rendere evidente, per ciascuna autocertificazione, l’esatto contenuto che ciascuna parte deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, a questa amministrazione; inoltre, sono state pubblicate sul sito della Giustizia diverse faq finalizzate proprio a dirimere quanto più possibile questioni interpretative in ordine al contenuto del regolamento n.180/2010.
In questa sede, dunque, preme evidenziare che il solo fatto di presentare un’istanza avente ad oggetto quanto sopra indicato potrebbe non comportare il prodursi dell’effetto del silenzio assenso.
Trova infatti applicazione la previsione, sopra citata, dell’art.21, comma 1, della legge 241/90, secondo cui con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Al secondo comma è poi previsto che “le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente”
Se, dunque, da un lato, deve ritenersi che possa trovare generale applicazione, anche in questo contesto, l’istituto del silenzio assenso, d’altro lato, non può non evidenziarsi che, in caso di istanza fondata su di una autodichiarazione, il presupposto della applicabilità dell’istituto è la piena corrispondenza al vero di quanto dichiarato o, comunque, la effettiva sussistenza dei requisiti richiesti nel rispetto della normativa vigente.
La concreta operatività dell’istituto,dunque, deve muoversi su due piani: da un lato, quello del diritto dell’istante ad avere certezza della conclusione del proprio procedimento amministrativo, sia in conseguenza di un atto formale che per effetto del silenzio assenso; d’altro lato, quello dell’autoresponsabilità del soggetto istante, che implica piena consapevolezza della veridicità di quanto dichiarato.
Alcune ipotesi applicative
A tal proposito, preme evidenziare alcune ipotesi in cui si rende necessario richiedere particolare attenzione nella redazione della modulistica approvata da questo direzione generale, precisamente: •la sede dell’ente: occorre che sia specificamene indicato il titolo del godimento nonché, nel caso in cui l’immobile sia in godimento per locazione o comodato, che sia specificamente indicata la data di registrazione dell’atto; •il capitale: occorre che il capitale di €10.000,00 sia effettivamente nella disponibilità dell’ente; il riferimento fatto dall’art.4, comma secondo, lett.a), al capitale la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata ha valenza solo indicativa del valore numerico di riferimento, non anche alla modalità di costituzione di una società a responsabilità limitata (per la quale è sufficiente che, ai sensi dell’art.2464 c.c., sia versato solo il 25 per cento dei conferimenti in danaro); in questo caso, l’istante dovrà allegare, altresì, una dichiarazione del responsabile dell’istituto di credito presso cui risulti l’accantonamento della somma; •i requisiti di qualificazione dei mediatori: ai sensi dell’art.4, comma 3 lett.a) gli stessi devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti in un ordine o collegio professionale. Con riferimento a questo ultimo requisito, va precisato che non può darsi analogo effetto all’iscrizione presso albi od elenchi (di diversa natura), posto che il dato letterale sopra considerato fa unicamente riferimento alla iscrizione presso ordini o collegi professionali.
•Inoltre, nella modulistica predisposta si è provveduto a dettagliare specificamente l’allegato 2 relativo ai requisiti dei mediatori, in modo da rendere particolarmente responsabile l’istante in ordine a quanto dichiarato;
•i requisiti di qualificazione dei formatori: ai sensi dell’art.18, comma 3 lett.a) del d.m. 180/2010, i formatori devono attestare di avere pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie (formatori teorici); di avere operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure (formatori pratici); in entrambi i casi, devono attestare di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private, nazionali o straniere.
Con riferimento al primo requisito, il contributo deve avere carattere scientifico, nel senso che deve avere la sua rilevanza in quanto costituisce motivo di approfondimento, sotto il profilo tecnico – giuridico, della materia in esame, in particolare delle diverse questioni che la effettiva utilizzazione della figura può comportare nonché della piena comprensione della stessa dagli operatori del diritto.
In secondo luogo, l’oggetto della pubblicazione deve riguardare specificamente la materia della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie. Lo stesso, dunque, implica un necessario momento di approfondimento personale, da parte del docente del corso teorico, della figura della mediazione e degli altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie quali strumenti di definizione della controversia nello specifico ambito civilistico, dal punto di vista processuale che sostanziale, delle tecniche di mediazione da utilizzare, della disciplina normativa e regolamentare. Sotto il profilo, poi, della effettiva dimostrazione della pubblicazione dello scritto, deve trattarsi di:
a) pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, a diffusione nazionale dotate di codice ISBN per i libri e ISSN per le pubblicazioni in serie; pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, ufficiali edite o prodotte da organi dello stato, regioni, province, comuni ed enti pubblici.
Non possono essere considerare valide, ai fini di cui sopra, le pubblicazioni online, sebbene dotate dei suddetti codici identificati.
Con riferimento al secondo requisito, non può assumere rilievo qualunque attività compiuta in sede di procedimento di mediazione, ma solo quella svolta in qualità di mediatore, cioè, secondo quanto prevede l’art.1 lett.c) e d) del regolamento, quale terzo imparziale al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia, rimanendo, comunque, privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio.
È necessario che la suddetta attività di mediatore sia compiuta nei casi in cui il legislatore ha espressamente inteso fornire una specifica regolamentazione, sotto il profilo sia soggettivo, prevedendosi che l’attività di mediazione debba necessariamente svolgersi presso un certo soggetto (organismo) cui è demandato il compito di procedere all’attività di mediazione; che oggettivo, prevedendosi che in caso di conclusione positiva della conciliazione, il verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore ha valore di titolo esecutivo.
In tal contesto, l’istante non può limitarsi ad una generica affermazione, ma deve specificamente indicare, nell’ambito della modulistica approvata, quale specifica attività di mediazione lo stesso ha svolto, presso quale organismo, quando, nonché il numero del procedimento.
Analogamente, con riferimento al terzo requisito, comune ad entrambe le qualifiche di formatore, l’istante non può fare generica indicazione di avere svolto attività di docenza; dovrà, invece, dare specifica indicazione della data del corso tenuto e presso quale ente.
i requisiti formativi di aggiornamento: ai sensi dell’art.20, comma quarto, del D.M 180/2010, i formatori già iscritti, possono continuare a esercitare l’attività di formazione, purchè entro sei mesi dalla scadenza dell’entrata in vigore del regolamento, abbiano acquisito i requisiti di aggiornamento di cui all’art.18. I suddetti requisiti, preme precisare, sono quelli espressamente indicati nell’art.18, comma terzo, lett.a) per i formatori teorici (tre contributi scientifici) e pratici (tre procedure presso organismi di mediazione o conciliazione).
Si invita, pertanto, a dare la massima osservanza alle prescrizioni di cui sopra, costituendo le stesse linee guida cui questa direzione intende seguire al fine del compiuto esercizio della propria attività di vigilanza preventiva e successiva.
Roma,13 giugno 2011
Il Direttore Generale Maria Teresa Saragnano