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Tutela dei consumatori. Direttiva 1999/44/CE. Obbligo per il venditore di rimuovere il bene difettoso – Corte di Giustizia Ue, Sentenza 16/06/2011

35      A tal proposito occorre ricordare che, nell’ambito di un procedimento ex art. 267 TFUE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, dal momento che le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenze 22 giugno 2006, causa C‑419/04, Conseil général de la Vienne, Racc. pag. I‑5645, punto 19; 18 luglio 2007, causa C‑119/05, Lucchini, Racc. pag. I‑6199, punto 43, e 17 febbraio 2011, causa C‑52/09, TeliaSonera, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 15).

36      Il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è infatti possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione con i reali termini o l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura teorica, oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, citate sentenze Conseil général de la Vienne, punto 20; Lucchini, punto 44, e TeliaSonera, punto 16).

37      Orbene, è giocoforza constatare che, nella fattispecie, non ricorre tale ipotesi.

38      Con le sue questioni, infatti, il Bundesgerichtshof chiede un’interpretazione della direttiva proprio al fine di poter stabilire se il diritto nazionale sia compatibile con la stessa, poiché tale diritto, per un verso, non obbliga il venditore a farsi carico delle spese di rimozione del bene non conforme e, per altro verso, offre a quest’ultimo la possibilità di rifiutare la consegna di un bene sostitutivo qualora tale consegna comporti, proprio in ragione di tali spese, costi sproporzionati. Emerge inoltre dalla decisione di rinvio che la soluzione a tali questioni è decisiva per l’esito della causa principale, dal momento che il Bundesgerichtshof afferma di poter eventualmente interpretare tale diritto in conformità alla direttiva. L’ordine in cui le questioni vengono poste è irrilevante in tale contesto. A tale ultimo proposito si deve altresì rilevare che la stessa Gebr. Weber ha affermato, nelle sue osservazioni sul merito, che, per poter risolvere la prima questione, era necessario individuare l’ampiezza dell’obbligo di sostituzione del bene non conforme derivante dall’art. 3, n. 3, della direttiva, e pertanto ottenere una soluzione alla seconda questione, suggerendo di esaminare tale questione per prima.

39      L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Gebr. Weber dev’essere di conseguenza respinta.

 Sull’obbligo, per il venditore, di farsi carico della rimozione del bene non conforme e dell’installazione del bene sostitutivo

40      Con la seconda questione nella causa C‑65/09, nonché con la prima e la seconda questione nella causa C‑87/09, che andranno esaminate congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono se l’art. 3, nn. 2 e 3, terzo comma, della direttiva debba essere interpretato nel senso che, quando un bene di consumo non conforme, che, prima della comparsa del difetto, sia stato installato dal consumatore tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, sia reso conforme mediante sostituzione, il venditore è tenuto a procedere egli stesso alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e a installarvi il bene sostitutivo, ovvero a sostenere le spese relative a tale rimozione e all’installazione del bene sostitutivo, nonostante il contratto di vendita non prevedesse l’obbligo, per il venditore, di installare il bene di consumo inizialmente acquistato.

41      La Gebr. Weber nonché i governi tedesco, belga e austriaco ritengono che tali questioni debbano essere risolte negativamente. A loro avviso, il termine «sostituzione» di cui all’art. 3, n. 2, primo comma, della direttiva si riferisce unicamente alla consegna di un bene conforme al contratto di vendita e tale articolo non può di conseguenza imporre al venditore obblighi non previsti dal contratto stesso. Simili obblighi di rimozione del bene difettoso e di installazione di un bene sostitutivo non deriverebbero neppure dal citato art. 3, nn. 3 e 4, secondo cui la sostituzione deve avvenire «senza spese» e «senza notevoli inconvenienti per il consumatore». Tali condizioni si riferirebbero infatti alla sola consegna del bene sostitutivo e non avrebbero lo scopo di imporre al venditore obblighi che esulano dal citato contratto, né di tutelare il consumatore dalle spese e dagli inconvenienti che derivino dall’uso che egli ha fatto, sotto la propria responsabilità, del bene non conforme. Pertanto, i danni subiti dal consumatore in ragione dell’installazione del bene difettoso non rientrerebbero nell’ambito d’applicazione della direttiva, ma dovrebbero essere fatti valere, eventualmente, sulla base del diritto nazionale applicabile in materia di responsabilità contrattuale.

42      I governi spagnolo e polacco nonché la Commissione sostengono la tesi opposta. Il governo spagnolo ritiene che il venditore debba farsi carico di tutte le spese connesse alla sostituzione del bene difettoso, ivi comprese le spese di rimozione del bene stesso e le spese di installazione del bene sostitutivo, dato che in caso contrario il consumatore dovrebbe sopportare due volte tali spese, circostanza che sarebbe incompatibile con il livello elevato di protezione voluto dalla direttiva. Il governo polacco sottolinea come lo scopo perseguito dall’art. 3, nn. 3 e 4, di quest’ultima consista nel garantire che il consumatore non sostenga alcuna spesa per l’attuazione delle misure di tutela giuridica previste in primis dalla direttiva, vale a dire la riparazione o la sostituzione del bene non conforme. Ad avviso della Commissione, il parallelismo instaurato dall’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva tra le due modalità di ripristino della conformità del bene non conforme permette di ritenere che la sostituzione, proprio come la riparazione, abbia ad oggetto il bene nella situazione in cui si trova quando si manifesta il difetto di conformità. Se il bene non conforme è già stato installato, tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, è in questa situazione che ne dovrà essere ripristinata la conformità. La sostituzione dovrebbe pertanto avvenire in maniera tale che il nuovo bene sia posto nella stessa situazione in cui si trovava il bene difettoso. Inoltre, la circostanza che il consumatore debba trattenere il bene non conforme, in mancanza di sua rimozione da parte del venditore, e non possa utilizzare il bene sostitutivo, in quanto quest’ultimo non è stato installato, rappresenterebbe un «notevol[e] inconvenient[e] per il consumatore» ai sensi del citato art. 3, n. 3.

43      In via preliminare occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva, il venditore risponde, nei confronti del consumatore, di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

44      L’art. 3, n. 2, della direttiva elenca i diritti che il consumatore può far valere nei confronti del venditore in caso di difetto di conformità del bene consegnato. In un primo tempo, il consumatore ha il diritto di esigere il ripristino della conformità del bene. Ove non sia possibile ottenere tale ripristino della conformità del bene, il consumatore può esigere, in seconda battuta, una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

45      Quanto al ripristino della conformità del bene, l’art. 3, n. 3, della direttiva precisa che il consumatore ha il diritto di esigere dal venditore la riparazione del bene o la sua sostituzione, in entrambi i casi senza spese, a meno che la sua richiesta non sia impossibile da soddisfare o sproporzionata.

46      La Corte ha già avuto modo di rilevare che risulta quindi sia dal tenore letterale dell’art. 3 della direttiva, sia dai pertinenti lavori preparatori di quest’ultima che il legislatore dell’Unione ha inteso fare della gratuità del ripristino della conformità del bene da parte del venditore un elemento essenziale della tutela garantita al consumatore da tale direttiva. Detto obbligo, incombente al venditore, di gratuità del ripristino della conformità del bene, indipendentemente dal fatto che esso venga attuato mediante riparazione o sostituzione del bene non conforme, mira a tutelare il consumatore dal rischio di oneri finanziari che potrebbe dissuadere il consumatore stesso dal far valere i propri diritti in caso di assenza di una tutela di questo tipo (v. sentenza 17 aprile 2008, causa C‑404/06, Quelle, Racc. pag. 2685, punti 33 e 34).

47      Orbene, si deve necessariamente rilevare che, se il consumatore, in caso di sostituzione di un bene non conforme, non potesse chiedere al venditore di farsi carico della sua rimozione dal luogo in cui egli lo aveva installato, tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, e dell’installazione nello stesso luogo del bene sostitutivo, tale sostituzione gli cagionerebbe oneri finanziari supplementari che non avrebbe dovuto sostenere qualora il venditore avesse correttamente eseguito il contratto di vendita. Infatti, se quest’ultimo avesse fin da subito consegnato un bene conforme al contratto stesso, il consumatore avrebbe sostenuto un’unica volta le spese di installazione e non avrebbe dovuto sostenere le spese di rimozione del bene difettoso.

48      Se si interpretasse l’art. 3 della direttiva nel senso che questo non obbliga il venditore a farsi carico della rimozione del bene non conforme e dell’installazione del bene sostitutivo, si avrebbe la conseguenza che il consumatore, per poter esercitare i diritti attribuitigli da tale articolo, dovrebbe sopportare tali spese aggiuntive derivanti dalla consegna, da parte del venditore, di un bene non conforme.

49      In tale evenienza la sostituzione del bene stesso non sarebbe effettuata, contrariamente a quanto previsto dall’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva, senza spese per il consumatore.

50      È certo vero che le spese di rimozione del bene non conforme e di installazione del bene sostitutivo non figurano tra quelle esplicitamente elencate dall’art. 3, n. 4, della direttiva, che definisce l’espressione «senza spese» come riferita «ai costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione e per la manodopera e i materiali». La Corte ha già stabilito, tuttavia, che dall’impiego ad opera del legislatore dell’Unione della locuzione avverbiale «in particolar modo» risulta che tale elenco presenta carattere esemplificativo e non tassativo (v. citata sentenza Quelle, punto 31). Inoltre, tali spese risultano ormai necessarie affinché si possa procedere alla sostituzione del bene non conforme e rappresentano pertanto «costi necessari per rendere conformi i beni», ai sensi del citato art. 3, n. 4.

51      Peraltro, come rilevato dalla Commissione, risulta dall’economia dell’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva che le due modalità di ripristino della conformità indicate al citato articolo mirano a garantire il medesimo livello di protezione del consumatore. Orbene, è pacifico che la riparazione di un bene non conforme si effettua generalmente su tale bene nella situazione in cui si trovava al momento in cui è comparso il difetto, di modo che il consumatore non sostiene, in tal caso, alcuna spesa di rimozione e di reinstallazione.

52      Si deve del resto rilevare che, ai sensi dell’art. 3, n. 3, della direttiva, la riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate non solo senza spese, ma anche entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Questo triplice requisito è l’espressione della manifesta volontà del legislatore dell’Unione di garantire al consumatore una tutela effettiva (v., in tal senso, sentenza Quelle, citata, punto 35).

53      Alla luce di tale volontà del legislatore, l’espressione «senza notevoli inconvenienti per il consumatore», che compare all’art. 3, n. 3, terzo comma, della direttiva, non può essere oggetto dell’interpretazione restrittiva proposta dai governi tedesco, belga e austriaco. Difatti, è fuor di dubbio che la circostanza che il bene non conforme non venga rimosso e che il bene sostitutivo non venga installato dal venditore può rappresentare un notevole inconveniente per il consumatore, segnatamente in situazioni quali quelle delle cause principali in cui, per poter essere utilizzato in conformità alla sua destinazione abituale, il bene sostitutivo deve anzitutto essere installato, il che richiede la previa rimozione del bene non conforme. Oltretutto, il citato art. 3, n. 3, terzo comma, dispone esplicitamente che si deve tener conto «della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene».

54      Per quanto riguarda il termine «sostituzione», si deve rilevare che la sua esatta portata varia nelle diverse versioni linguistiche. Mentre in alcune di tali versioni, quali quelle in lingua spagnola («sustitución»), inglese («replacement»), francese («remplacement»), italiana («sostituzione»), olandese («vervanging») e portoghese («substituição»), tale termine si riferisce all’operazione nel suo complesso, all’esito della quale il bene non conforme deve essere effettivamente «sostituito», obbligando quindi il venditore a porre in essere tutto ciò che è necessario per ottenere tale risultato, altre versioni linguistiche, segnatamente quella in lingua tedesca («Ersatzlieferung»), potrebbero suggerire una lettura leggermente più ristretta. Tuttavia, come rilevato dai giudici remittenti, anche in quest’ultima versione linguistica detto termine non si limita alla semplice consegna di un bene sostitutivo e potrebbe, al contrario, indicare l’esistenza di un obbligo di effettuare la sostituzione dello stesso al bene non conforme.

55      Inoltre, un’interpretazione dell’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva nel senso che quest’ultimo impone al venditore, in caso di sostituzione di un bene non conforme, di farsi carico della rimozione del bene stesso dal luogo in cui il consumatore l’aveva installato tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, prima della comparsa del difetto, e dell’installazione del bene sostitutivo corrisponde alla finalità della direttiva che, come precisato dal suo primo ‘considerando’, consiste nel garantire un livello elevato di protezione dei consumatori.

56      Deve rilevarsi, in tale contesto, che una siffatta interpretazione non conduce neppure ad un risultato iniquo. Infatti, anche nell’ipotesi in cui la non conformità del bene non sia ascrivibile ad una colpa del venditore, resta il fatto che, consegnando un bene non conforme, questi non ha correttamente eseguito l’obbligo che aveva assunto in forza del contratto di vendita e deve quindi farsi carico delle conseguenze dell’inesatta esecuzione dello stesso. Il consumatore ha invece, da parte sua, versato il prezzo di vendita, eseguendo quindi correttamente il proprio obbligo contrattuale (v., in tal senso, citata sentenza Quelle, punto 41). Inoltre, il fatto che il consumatore, fiducioso nella conformità del bene consegnato, abbia installato in buona fede il bene difettoso tenendo conto della natura del bene e dell’uso previsto, prima della comparsa del difetto, non può rappresentare una colpa da ascriversi al consumatore stesso.

57      Pertanto, in una situazione in cui nessuna delle due parti contrattuali ha agito colpevolmente, è legittimo porre a carico del venditore le spese di rimozione del bene non conforme e di installazione del bene sostitutivo, dal momento che tali spese supplementari, per un verso, sarebbero state evitate qualora il venditore avesse fin da subito eseguito correttamente i propri obblighi contrattuali e, per altro verso, esse sono ormai necessarie per procedere al ripristino della conformità del bene.

58      Del resto, gli interessi finanziari del venditore sono tutelati non solo dal termine di prescrizione di due anni previsto dall’art. 5, n. 1, della direttiva e dalla possibilità che gli è concessa dall’art. 3, n. 3, secondo comma, di quest’ultima di rifiutare la sostituzione del bene nel caso in cui tale rimedio si riveli sproporzionato in quanto gli impone spese irragionevoli (v. sentenza Quelle, citata, punto 42), ma anche dal diritto, riaffermato dall’art. 4 della direttiva, di proporre un’azione di regresso nei confronti dei responsabili nella stessa catena contrattuale. Il fatto che la direttiva ponga a carico del venditore la responsabilità, nei confronti del consumatore, di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene (v. sentenza Quelle, citata, punto 40) è in tal modo compensato dal fatto che il venditore può rivalersi, secondo le norme del diritto nazionale applicabili, nei confronti del produttore, di un precedente venditore nella stessa catena contrattuale o di qualsiasi altro intermediario.

59      Tale interpretazione dell’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva è indipendente dal fatto che il venditore fosse tenuto o meno, in base al contratto di vendita, ad installare il bene consegnato. Infatti, se è vero che il contratto di vendita determina, ai sensi dell’art. 2 della direttiva, la conformità di tale bene e quindi, segnatamente, ciò che rappresenta un difetto di conformità, resta il fatto che, in caso di esistenza di un simile difetto, gli obblighi del venditore derivanti dall’inesatta esecuzione del contratto stesso derivano non solo da quest’ultimo, ma soprattutto dalle norme relative alla tutela dei consumatori e, in particolare, dall’art. 3 della direttiva, che impongono obblighi la cui portata è indipendente dalle pattuizioni di cui al contratto stesso e che possono eventualmente eccedere quelli ivi previsti.

60      I diritti in tal modo conferiti ai consumatori dall’art. 3 della direttiva, che mirano non tanto a porre questi ultimi in una posizione più favorevole rispetto a quella che avrebbero potuto esigere in base al contratto di vendita, quanto piuttosto, semplicemente, a ristabilire la situazione che si sarebbe verificata qualora il venditore avesse fin da subito consegnato un bene conforme, presentano, in applicazione dell’art. 7 della direttiva, carattere imperativo per il venditore. Risulta peraltro dall’art. 8, n. 2, della direttiva che la protezione offerta da quest’ultima costituisce una garanzia minima e che gli Stati membri, pur potendo adottare disposizioni più rigorose, non possono pregiudicare le garanzie previste dal legislatore dell’Unione (v. sentenza Quelle, citata, punto 36).

61      Infine, nell’ipotesi in cui il venditore non proceda egli stesso alla rimozione del bene non conforme e all’installazione del bene sostitutivo, spetta al giudice nazionale stabilire quali siano le spese necessarie per la rimozione e l’installazione in parola, spese di cui il consumatore può esigere il rimborso.

62      Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva deve essere interpretato nel senso che, quando un bene di consumo non conforme, che prima della comparsa del difetto sia stato installato in buona fede dal consumatore tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, sia reso conforme mediante sostituzione, il venditore è tenuto a procedere egli stesso alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e ad installarvi il bene sostitutivo, ovvero a sostenere le spese necessarie per tale rimozione e per l’installazione del bene sostitutivo. Tale obbligo del venditore sussiste a prescindere dal fatto che egli fosse tenuto o meno, in base al contratto di vendita, ad installare il bene di consumo inizialmente acquistato.

 Sulla facoltà, per il venditore, di rifiutare di farsi carico di spese sproporzionate per la rimozione del bene difettoso e per l’installazione del bene sostitutivo

63      Con la prima questione nella causa C‑65/09, il giudice remittente chiede in sostanza se l’art. 3, n. 3, primo e secondo comma, della direttiva debba essere interpretato nel senso che esso osta al fatto che il venditore possa rifiutare, in base al diritto nazionale, la sostituzione del bene non conforme in quanto tale sostituzione gli imponga, in ragione dell’obbligo di procedere alla rimozione del bene stesso dal luogo in cui è stato installato e di installarvi il bene sostitutivo, spese sproporzionate rispetto all’entità del valore che il bene avrebbe se fosse conforme e del difetto di conformità.

64      La Gebr. Weber nonché i governi tedesco e austriaco propongono di risolvere negativamente tale questione. La direttiva non potrebbe, infatti, mirare ad imporre al venditore l’esborso di spese economicamente irragionevoli nel caso in cui esista un unico rimedio. Inoltre, il tenore letterale di tale art. 3, n. 3, non fornirebbe alcuna indicazione in merito a un simile caso. Oltretutto, alla luce dell’economia dell’articolo citato si dovrebbe a maggior ragione ricorrere, in un caso siffatto, ai criteri enunciati al suo n. 3, secondo comma, la cui elencazione non sarebbe tassativa. Peraltro, pur essendo certo impossibile effettuare il confronto con i costi derivanti da un rimedio alternativo, un’eventuale sproporzione potrebbe nondimeno essere soppesata facendo ricorso agli altri criteri elencati nel comma citato. Quantomeno, alla luce della finalità di tale disposizione, intesa a tutelare il venditore da inconvenienti economici irragionevoli, si dovrebbe fornire un’interpretazione della stessa che garantisca una tutela siffatta anche in assenza di un rimedio alternativo.

65      Per contro, i governi belga, spagnolo e polacco nonché la Commissione chiedono che la questione sia risolta affermativamente. Essi rilevano che dalla lettera dell’art. 3, n. 3, secondo comma, della direttiva emerge chiaramente che quest’ultimo si riferisce unicamente alla sproporzione relativa, il che sarebbe peraltro confermato dall’undicesimo ‘considerando’ della direttiva. L’obiettivo di tale disposizione sarebbe di evitare che il consumatore possa abusare dei propri diritti esigendo dal venditore una modalità di ripristino della conformità qualora l’altra modalità risultasse meno onerosa per il venditore e conducesse allo stesso risultato. Orbene, mentre le due modalità di ripristino della conformità mirerebbero a garantire gli stessi interessi del consumatore, vale a dire l’esecuzione degli obblighi contrattuali e la possibilità di disporre di un bene conforme, le modalità sussidiarie consistenti nella riduzione del prezzo o nella risoluzione del contratto non consentirebbero di preservare quegli stessi interessi. Qualora il venditore potesse negare l’unico rimedio possibile in ragione della sproporzione assoluta dello stesso, il consumatore disporrebbe unicamente delle citate modalità sussidiarie, in contrasto con l’economia del citato art. 3, che stabilisce una priorità in favore del mantenimento della reciprocità degli obblighi derivanti dal contratto di vendita, nonché con la finalità della direttiva, consistente nel garantire un livello elevato di protezione del consumatore. La Commissione aggiunge, tuttavia, che non può escludersi che taluni casi estremi, ove l’unico rimedio possibile implichi un costo notevolmente sproporzionato rispetto all’interesse del consumatore ad essere risarcito, costituiscano ipotesi di impossibilità ai sensi dell’art. 3, n. 3, primo comma, della direttiva.

66      Occorre rammentare in proposito che, ai sensi dell’art. 3, n. 3, primo comma, della direttiva, il consumatore ha il diritto in prima battuta di esigere dal venditore la riparazione del bene o la sua sostituzione, in entrambi i casi senza spese, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato.

67      Il citato art. 3, n. 3, secondo comma, precisa che un rimedio è da considerare sproporzionato se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro rimedio, tenendo conto del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità, dell’entità del difetto di conformità e dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

68      Si deve necessariamente rilevare che, benché l’art. 3, n. 3, primo comma, della direttiva sia formulato, in linea di principio, in termini sufficientemente ampi da poter comprendere altresì casi di sproporzione assoluta, il citato art. 3, n. 3, secondo comma, definisce il termine «sproporzionato» con esclusivo riferimento all’altro rimedio, limitando in tal modo lo stesso ai casi di sproporzione relativa. Risulta peraltro chiaramente dal tenore letterale e dall’economia dell’art. 3, n. 3, della direttiva che esso si riferisce ai due rimedi previsti in primis, vale a dire la riparazione o la sostituzione del bene non conforme.

69      Tali rilievi sono avvalorati dall’undicesimo ‘considerando’ della direttiva, il quale afferma che un rimedio è sproporzionato se impone costi irragionevoli rispetto a un altro rimedio e che, per stabilire se i costi sono irragionevoli, bisogna che i costi di un rimedio siano notevolmente più elevati di quelli dell’altro rimedio.

70      Se è certo vero, come affermano la Gebr. Weber e il governo tedesco, che talune versioni linguistiche di detto undicesimo ‘considerando’, tra cui segnatamente quella in lingua tedesca, sono in una certa misura ambigue ove si riferiscono agli «altri rimedi», al plurale, nondimeno un gran numero di versioni linguistiche, quali quelle in lingua inglese, francese, italiana, olandese e portoghese, non lasciano alcun dubbio sul fatto che il legislatore ha inteso riferirsi in tale ‘considerando’, proprio come nell’art. 3, n. 3, della direttiva, formulato al singolare in tutte le citate versioni linguistiche, ivi inclusa quella in lingua tedesca, esclusivamente all’altro rimedio previsto in primis da tale disposizione, vale a dire la riparazione del bene non conforme o la sua sostituzione.

71      Risulta pertanto che il legislatore dell’Unione ha inteso attribuire al venditore il diritto di rifiutare la riparazione o la sostituzione del bene difettoso unicamente in caso di impossibilità o di sproporzione relativa. Nell’ipotesi in cui uno solo di tali due rimedi sia esperibile, il venditore non può quindi rifiutare l’unico rimedio che consenta di ripristinare la conformità del bene al contratto.

72      Tale scelta effettuata dal legislatore dell’Unione all’art. 3, n. 3, secondo comma, della direttiva si basa, come rilevato dai governi belga e polacco nonché dalla Commissione, sul fatto che la direttiva privilegia, nell’interesse di entrambe le parti del contratto, l’esecuzione di quest’ultimo mediante i rimedi previsti in primis, rispetto all’annullamento del contratto o alla riduzione del prezzo di vendita. Tale scelta si spiega inoltre per il fatto che, generalmente, i due ultimi rimedi sussidiari non consentono di garantire lo stesso livello di protezione del consumatore garantito dal ripristino della conformità del bene.

73      Benché l’art. 3, n. 3, secondo comma, della direttiva osti, di conseguenza, alla possibilità che una normativa nazionale attribuisca al venditore il diritto di rifiutare l’unico rimedio possibile in ragione della sproporzione assoluta dello stesso, tale articolo consente nondimeno un’efficace tutela dei legittimi interessi finanziari del venditore, tutela che si aggiunge, come rilevato al punto 58 di questa sentenza, a quella prevista dagli artt. 4 e 5 della direttiva.

74      Occorre rilevare in proposito che, per quanto riguarda, segnatamente, la situazione specifica considerata dal giudice del rinvio, nella quale la sostituzione del bene difettoso, quale unico rimedio possibile, comporta costi sproporzionati in ragione della necessità di rimuovere il bene non conforme dal luogo in cui è stato installato e di installare il bene sostitutivo, l’art. 3, n. 3, della direttiva non osta all’eventualità che il diritto del consumatore al rimborso delle spese di rimozione del bene difettoso e di installazione del bene sostitutivo sia limitato, ove necessario, ad un importo proporzionato al valore che il bene avrebbe se fosse conforme e all’entità del difetto di conformità. Infatti, una limitazione siffatta lascia impregiudicato il diritto del consumatore di chiedere la sostituzione del bene non conforme.

75      In tale contesto, deve sottolinearsi che il citato art. 3 mira ad istituire un giusto equilibrio tra gli interessi del consumatore e quelli del venditore, garantendo al primo, quale parte debole del contratto, una tutela completa ed efficace contro un’inesatta esecuzione degli obblighi contrattuali del venditore, pur consentendo di tener conto delle considerazioni di carattere economico fatte valere da quest’ultimo.

76      Nell’esaminare se, nell’ambito della causa principale, il diritto del consumatore al rimborso delle spese di rimozione del bene non conforme e di installazione del bene sostitutivo debba essere ridotto, il giudice del rinvio dovrà quindi tener conto, per un verso, del valore che il bene avrebbe se fosse conforme e dell’entità del difetto di conformità nonché, per altro verso, della finalità della direttiva che consiste nel garantire un livello elevato di protezione dei consumatori. Pertanto, la possibilità di procedere ad una riduzione siffatta non può condurre, in pratica, a privare di contenuto il diritto del consumatore al rimborso di tali spese nel caso in cui abbia installato in buona fede il bene difettoso, tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, prima della comparsa del difetto.

77      Infine, nell’ipotesi di una riduzione del diritto al rimborso delle spese di cui trattasi, va attribuita al consumatore la possibilità di esigere, in luogo della sostituzione del bene non conforme, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, conformemente all’art. 3, n. 5, ultimo trattino, della direttiva, posto che la circostanza che il consumatore possa ottenere il ripristino della conformità del bene difettoso solo sostenendo una parte di tali spese rappresenta, per quest’ultimo, un notevole inconveniente.

78      Da quanto precede risulta che l’art. 3, n. 3, della direttiva dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che attribuisca al venditore il diritto di rifiutare la sostituzione di un bene non conforme, unico rimedio possibile, in quanto essa gli impone, in ragione dell’obbligo di procedere alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e di installarvi il bene sostitutivo, costi sproporzionati tenendo conto dell’entità del valore che il bene avrebbe se fosse conforme e del difetto di conformità. Detta disposizione non osta tuttavia a che il diritto del consumatore al rimborso delle spese di rimozione del bene difettoso e di installazione del bene sostitutivo sia in tal caso limitato al versamento, da parte del venditore, di un importo proporzionato.

 Sulle spese

79      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      L’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretato nel senso che, quando un bene di consumo non conforme, che prima della comparsa del difetto sia stato installato in buona fede dal consumatore tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, sia reso conforme mediante sostituzione, il venditore è tenuto a procedere egli stesso alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e ad installarvi il bene sostitutivo, ovvero a sostenere le spese necessarie per tale rimozione e per l’installazione del bene sostitutivo. Tale obbligo del venditore sussiste a prescindere dal fatto che egli fosse tenuto o meno, in base al contratto di vendita, ad installare il bene di consumo inizialmente acquistato.

2)      L’art. 3, n. 3, della direttiva 1999/44 dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che attribuisca al venditore il diritto di rifiutare la sostituzione di un bene non conforme, unico rimedio possibile, in quanto essa gli impone, in ragione dell’obbligo di procedere alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e di installarvi il bene sostitutivo, costi sproporzionati tenendo conto del valore che il bene avrebbe se fosse conforme e dell’entità del difetto di conformità. Detta disposizione non osta tuttavia a che il diritto del consumatore al rimborso delle spese di rimozione del bene difettoso e di installazione del bene sostitutivo sia in tal caso limitato al versamento, da parte del venditore, di un importo proporzionato.

 

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