Tutela dei consumatori. Direttiva 1999/44/CE. Obbligo per il venditore di rimuovere il bene difettoso – Corte di Giustizia Ue, Sentenza 16/06/2011
L’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretato nel senso che, quando un bene di consumo non conforme, che prima della comparsa del difetto sia stato installato in buona fede dal consumatore tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, sia reso conforme mediante sostituzione, il venditore è tenuto a procedere egli stesso alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e ad installarvi il bene sostitutivo, ovvero a sostenere le spese necessarie per tale rimozione e per l’installazione del bene sostitutivo. Tale obbligo del venditore sussiste a prescindere dal fatto che egli fosse tenuto o meno, in base al contratto di vendita, ad installare il bene di consumo inizialmente acquistato.
L’art. 3, n. 3, della direttiva 1999/44 dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che attribuisca al venditore il diritto di rifiutare la sostituzione di un bene non conforme, unico rimedio possibile, in quanto essa gli impone, in ragione dell’obbligo di procedere alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e di installarvi il bene sostitutivo, costi sproporzionati tenendo conto del valore che il bene avrebbe se fosse conforme e dell’entità del difetto di conformità. Detta disposizione non osta tuttavia a che il diritto del consumatore al rimborso delle spese di rimozione del bene difettoso e di installazione del bene sostitutivo sia in tal caso limitato al versamento, da parte del venditore, di un importo proporzionato.
(© Litis.it, 17 Giugno 2011 – Riproduzione riservata)
Corte di Giustizia della Comunità Europea. Sezione Prima, Sentenza 16/06/2011
«Tutela dei consumatori – Vendita e garanzie dei beni di consumo – Direttiva 1999/44/CE – Art. 3, nn. 2 e 3 − Sostituzione del bene difettoso come unico rimedio − Bene difettoso già installato dal consumatore − Obbligo per il venditore di rimuovere il bene difettoso e di installare il bene sostitutivo – Sproporzione assoluta – Conseguenze»
Nei procedimenti riuniti C‑65/09 e C‑87/09,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (causa C‑65/09) e dall’Amtsgericht Schorndorf (causa C‑87/09) (Germania) con decisioni 14 gennaio e 25 febbraio 2009, pervenute in cancelleria il 16 febbraio e il 2 marzo 2009, nelle cause
Gebr. Weber GmbH (causa C‑65/09)
contro
Jürgen Wittmer,
e
Ingrid Putz (causa C‑87/09)
contro
Medianess Electronics GmbH,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.-J. Kasel, A. Borg Barthet, M. Ilešič (relatore) e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 febbraio 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Gebr. Weber GmbH, dal sig. R. Lindner, Rechtsanwalt;
– per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;
– per il governo belga, dal sig. T. Materne, in qualità di agente;
– per il governo spagnolo, dal sig. J. López-Medel Bascones, in qualità di agente;
– per il governo austriaco, dai sigg. E. Riedl e E. Handl-Petz, in qualità di agenti;
– per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, dai sigg. W. Wils e H. Krämer, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 maggio 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’art. 3, nn. 2 e 3, terzo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tali domande sono state formulate nell’ambito di due controversie insorte, nella causa C‑65/09, tra la Gebr. Weber GmbH (in prosieguo: la «Gebr. Weber») e il sig. Wittmer in merito alla consegna di mattonelle conformi al contratto di vendita, nonché al versamento di un indennizzo, e, nella causa C‑87/09, tra la sig.ra Putz e la Medianess Electronics GmbH (in prosieguo: la «Medianess Electronics») in merito al rimborso del prezzo di vendita di una lavastoviglie non conforme al contratto di vendita, a fronte della restituzione dell’apparecchio stesso.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3 Il primo ‘considerando’ della direttiva così recita:
«considerando che l’articolo 153, paragraf[i] 1 e 3, [CE] dispone che la Comunità contribuisca al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate in applicazione dell’articolo 95 [CE]».
4 Il nono, il decimo e l’undicesimo ‘considerando’ della direttiva sono formulati nei seguenti termini:
«(9) considerando che il venditore deve essere il responsabile diretto nei confronti del consumatore della conformità del bene al contratto; (…) che il venditore deve tuttavia poter agire, come previsto dalla legislazione nazionale, contro il produttore, un precedente venditore nella stessa catena contrattuale o qualsiasi altro intermediario, a meno che non abbia rinunciato al suo diritto; che la presente direttiva non incide sul principio dell’autonomia contrattuale nei rapporti tra il venditore, il produttore, un precedente venditore o qualsiasi altro intermediario; che le norme che individuano i soggetti passivi e le modalità d’azione del venditore devono essere stabilite dal diritto nazionale;
(10) considerando che, in caso di non conformità dei beni al contratto, è opportuno riconoscere al consumatore il diritto di ottenere il ripristino gratuito di tale conformità, mediante riparazione o sostituzione a scelta, o, in mancanza di ciò, una riduzione di prezzo o la risoluzione del contratto;
(11) considerando che il consumatore può in primo luogo chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo salvo che tali rimedi risultino impossibili o sproporzionati; che deve essere stabilito obiettivamente se un rimedio è sproporzionato; che un rimedio sarebbe sproporzionato se imponesse costi irragionevoli rispetto a un altro rimedio; che per stabilire che i costi sono irragionevoli bisogna che i costi di un rimedio siano notevolmente più elevati di quelli dell’altro rimedio».
5 L’art. 1 della direttiva, dal titolo «Campo di applicazione e definizioni», così dispone:
«1. La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative a taluni aspetti della vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo, al fine di garantire un livello minimo uniforme di tutela dei consumatori nel quadro del mercato interno.
2. Ai fini della presente direttiva si intende per:
(…)
f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
(…)».
6 L’art. 2 della direttiva, intitolato «Conformità al contratto», così recita:
«1. Il venditore deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
(…)
5. Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione fa parte del contratto di vendita del bene ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere istallato dal consumatore, sia istallato dal consumatore in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di istallazione».
7 L’art. 3 della direttiva, intitolato «Diritti del consumatore», prevede quanto segue:
«1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma del paragrafo 3, o ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto relativo a tale bene, conformemente ai paragrafi 5 e 6.
3. In primo luogo il consumatore può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato.
Un rimedio è da considerare sproporzionato se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro rimedio, tenendo conto:
– del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità,
– dell’entità del difetto di conformità, e
– dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.
4. L’espressione “senza spese” nei paragrafi 2 e 3 si riferisce ai costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione e per la mano d’opera e i materiali.
5. Il consumatore può chiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto:
– se il consumatore non ha diritto né alla ripar[a]zione né alla sostituzione o
– se il venditore non ha esperito il rimedio entro un periodo ragionevole ovvero
– se il venditore non ha esperito il rimedio senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
6. Un difetto di conformità minore non conferisce al consumatore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto».
8 L’art. 4 della direttiva, intitolato «Diritto di regresso», dispone quanto segue:
«Quando è determinata la responsabilità del venditore finale nei confronti del consumatore a seguito di un difetto di conformità risultante da un’azione o da un’omissione del produttore, di un precedente venditore nella stessa catena contrattuale o di qualsiasi altro intermediario, il venditore finale ha diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili, nel rapporto contrattuale. La legge nazionale individua il soggetto o i soggetti nei cui confronti il venditore finale ha diritto di agire, nonché le relative azioni e modalità di esercizio».
9 L’art. 5 della direttiva, intitolato «Termini», al suo n. 1, prima frase, così prevede:
«Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 3, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene».
10 L’art. 7 della direttiva, intitolato «Carattere imperativo delle disposizioni», stabilisce quanto segue:
«1. Come previsto dalla legislazione nazionale, le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore, prima che gli sia stato notificato il difetto di conformità e che escludono o limitano, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva, non vincolano il consumatore.
(…)».
11 Ai sensi dell’art. 8 della direttiva, intitolato «Diritto nazionale e protezione minima»:
«1. L’esercizio dei diritti riconosciuti dalla presente direttiva lascia impregiudicato l’esercizio di altri diritti di cui il consumatore può avvalersi in forza delle norme nazionali relative alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più rigorose, compatibili con il Trattato, per garantire un livello più elevato di tutela del consumatore».
La normativa nazionale
12 L’art. 433, n. 1, del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch; in prosieguo: il «BGB»), dal titolo «Obblighi derivanti dal contratto di vendita», così recita:
«Con il contratto di vendita il venditore di un bene è obbligato a consegnare la cosa all’acquirente e a trasferirgliene la proprietà. Il venditore deve trasferire all’acquirente il bene libero da vizi materiali e da vizi giuridici».
13 L’art. 434 del BGB, intitolato «Vizio materiale», dispone quanto segue:
«1. Il bene è libero da vizi materiali se, al momento del trasferimento del rischio, presenta le qualità pattuite (…)».
14 L’art. 437 del BGB, dal titolo «Diritti dell’acquirente in caso di vizi», è così redatto:
«Se il bene è affetto da vizi, l’acquirente, qualora ricorrano i presupposti delle disposizioni seguenti e non sia stabilito diversamente, può:
1) pretendere l’adempimento successivo in base all’art. 439,
2) recedere dal contratto in base agli artt. 440, 323 e 326, n. 5, o ridurre il prezzo di vendita in base all’art. 441,
3) pretendere il risarcimento del danno in base agli artt. 440, 280, 281, 283 e 311a ovvero il rimborso delle spese sostenute in base all’art. 284».
15 L’art. 439 del BGB, intitolato «Adempimento successivo», dispone quanto segue:
«1. A titolo di adempimento successivo, l’acquirente può pretendere, a sua scelta, l’eliminazione del vizio o la consegna di un bene esente da vizi.
2. Il venditore sopporta le spese necessarie per l’adempimento successivo, comprese, in particolare, le spese di trasporto, spedizione, manodopera e materiale.
3. Il venditore (…) può rifiutare il tipo di adempimento successivo scelto se esso comporta necessariamente costi sproporzionati. Si deve tenere presente, in particolare, il valore che avrebbe il bene se privo di difetti, l’entità dei medesimi e se il rimedio alternativo sia esperibile senza comportare inconvenienti significativi per l’acquirente. In tal caso, il diritto dell’acquirente è limitato alla modalità alternativa di adempimento successivo; ciò non pregiudica il diritto del venditore di rifiutare anche il rimedio alternativo, alle condizioni di cui alla prima frase.
4. Qualora un venditore consegni un bene esente da vizi nell’ambito di un adempimento successivo, egli potrà chiedere all’acquirente la restituzione del bene viziato (…)».
Cause principali e questioni pregiudiziali
Causa C‑65/09
16 Il sig. Wittmer e la Gebr. Weber hanno stipulato un contratto di vendita avente ad oggetto piastrelle lucidate per un prezzo di EUR 1 382,27. Dopo aver fatto posare i due terzi circa di tali mattonelle presso la propria abitazione, il sig. Wittmer ha rilevato la presenza, sulle mattonelle stesse, di ombrature visibili ad occhio nudo.
17 Il sig. Wittmer ha quindi presentato un reclamo, che la Gebr. Weber ha respinto, previo accordo con il produttore delle mattonelle stesse. In un procedimento probatorio ante causam instaurato dal ricorrente il perito incaricato è giunto alla conclusione che le ombrature contestate dipendevano da piccole tracce di raschiatura, impossibili da cancellare, per cui l’unico rimedio possibile era la sostituzione totale delle piastrelle, stimando il costo di tale operazione come pari a EUR 5 830,57.
18 In assenza di risposta alla diffida da lui inviata alla Gebr. Weber, il sig. Wittmer ha citato tale società in giudizio dinanzi al Landgericht Kassel, chiedendo la consegna di mattonelle non viziate e il versamento della somma di EUR 5 830,57. Detto giudice ha condannato la Gebr. Weber a versare al sig. Wittmer la somma di EUR 273,10, a titolo di riduzione del prezzo di vendita, respingendo la domanda quanto al resto. Su appello interposto dal sig. Wittmer avverso la decisione del Landgericht Kassel, l’Oberlandesgericht Frankfurt, per un verso, ha condannato la Gebr.Weber a consegnare nuove mattonelle, non viziate, e a versare al sig. Wittmer la somma di EUR 2 122,37 per la rimozione e lo smaltimento delle mattonelle non conformi e, per altro verso, ha respinto la domanda quanto al resto.
19 Avverso tale sentenza dell’Oberlandesgericht Frankfurt la Gebr. Weber ha proposto ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof, il quale afferma che la sua decisione dipenderà dalla questione se il giudice d’appello abbia correttamente dichiarato che il sig. Wittmer poteva chiedere il rimborso delle spese di rimozione delle mattonelle difettose. Dal momento che il sig. Wittmer non sarebbe titolato ad ottenere un siffatto rimborso in base al diritto tedesco, la soluzione di tale questione dipenderebbe dall’interpretazione dell’art. 3, nn. 2 e 3, terzo comma, della direttiva, in conformità alla quale dovrebbe eventualmente interpretarsi l’art. 439 del BGB.
20 Il Bundesgerichtshof osserva in proposito che dall’impiego del termine «sostituzione» all’art. 3, n. 2, della direttiva potrebbe dedursi l’esistenza di un obbligo non solo di consegnare un bene conforme, ma anche di sostituire il bene difettoso e quindi di procedere alla sua rimozione. Inoltre, l’obbligo di tener conto della natura e dello scopo del bene, di cui al citato art. 3, n. 3, associato all’obbligo di ripristino della conformità dello stesso potrebbe far pensare che l’obbligo del venditore, nell’ambito della sostituzione del bene, comprenda non solo la consegna di un bene conforme, ma anche la rimozione del bene difettoso per consentire un uso del bene sostitutivo conforme alla natura e allo scopo di quest’ultimo.
21 Il Bundesgerichtshof rileva che non sarebbe tuttavia necessario risolvere tale questione qualora la Gebr. Weber potesse validamente negare il rimborso delle spese di rimozione delle mattonelle non conformi in quanto sproporzionate. Tale giudice spiega che, ai sensi dell’art. 439, n. 3, del BGB, il venditore può rifiutare la modalità di adempimento successivo scelta dall’acquirente non solo quando tale modalità di adempimento gli imponga costi sproporzionati rispetto all’altra modalità di adempimento («sproporzione relativa»), ma anche quando il costo della modalità scelta dell’acquirente, ancorché l’unica possibile, sia intrinsecamente sproporzionata («sproporzione assoluta»). Nella fattispecie, la richiesta di adempimento successivo mediante consegna di mattonelle conformi rappresenterebbe un caso di «sproporzione assoluta», poiché imporrebbe alla Gebr. Weber di sostenere, oltre al costo di tale consegna, stimato pari a EUR 1 200, anche le spese di rimozione delle mattonelle non conformi per un importo di EUR 2 100, vale a dire un importo totale di EUR 3 300, che eccede il limite del 150% del valore del bene privo di vizi, sulla cui base viene valutata a priori la proporzionalità di una siffatta domanda.
22 Il Bundesgerichtshof ritiene, tuttavia, che la possibilità conferita dal diritto nazionale al venditore di rifiutare l’adempimento successivo in ragione di una siffatta sproporzione assoluta dei suoi costi potrebbe essere incompatibile con l’art. 3, n. 3, della direttiva, il quale, nella sua formulazione, sembra riferirsi unicamente alla sproporzione relativa. Non si potrebbe tuttavia escludere che un rifiuto fondato su una sproporzione assoluta rientri nell’ambito della nozione di «impossibilità» di cui allo stesso art. 3, n. 3, non potendosi presumere che la direttiva contempli esclusivamente i casi di impossibilità materiale e che intenda imporre al venditore un adempimento successivo irragionevole sotto il profilo economico.
23 Stando così le cose, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le disposizioni dell’art. 3, n. 3, primo e secondo comma, della direttiva (…) debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa nazionale in base alla quale, in caso di difetto di conformità del bene consegnato, il venditore può rifiutare il rimedio preteso dal consumatore, segnatamente, qualora esso gli imponga costi irragionevoli (assolutamente sproporzionati) tenendo conto del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità e dell’entità del difetto di conformità.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se le disposizioni dell’art. 3, nn. 2 e 3, terzo comma, della direttiva (…) debbano essere interpretate nel senso che, in caso di ripristino della conformità del bene mediante sostituzione, il venditore deve sopportare le spese relative alla rimozione del bene non conforme dal luogo in cui il consumatore lo aveva installato, conformemente alla sua natura ed all’uso previsto».
Causa C‑87/09
24 La sig. ra Putz e la Medianess Electronics hanno stipulato via Internet un contratto di vendita avente ad oggetto una lavastoviglie nuova avente un prezzo di EUR 367, cui si aggiungono spese di consegna per un totale di EUR 9,52. Le parti hanno pattuito che tale bene sarebbe stato consegnato davanti alla porta d’ingresso del domicilio della sig.ra Putz. La consegna della lavastoviglie e il pagamento del prezzo sono avvenuti con le modalità concordate.
25 Dopo che la sig.ra Putz ha fatto installare la lavastoviglie presso il proprio domicilio, è risultato che essa era difettosa e impossibile da riparare, senza che ciò potesse essere dovuto alle operazioni di installazione.
26 Le parti hanno quindi concordato di sostituire la lavastoviglie stessa. In tal senso la sig.ra Putz ha preteso dalla Medianess Electronics non solo la consegna di una nuova lavastoviglie, ma anche la rimozione dell’apparecchio difettoso e l’installazione dell’apparecchio sostitutivo, oppure il pagamento delle spese di rimozione e di reinstallazione, pretesa che è stata rifiutata da tale società. Poiché la Medianess Electronics non ha reagito alla diffida indirizzatale dalla sig.ra Putz, quest’ultima ha risolto il contratto di vendita.
27 La sig.ra Putz ha quindi citato in giudizio la Medianess Electronics dinanzi all’Amtsgericht Schorndorf per ottenere il rimborso del prezzo di vendita a fronte della restituzione della lavastoviglie difettosa.
28 La decisione di rinvio precisa che, secondo il diritto tedesco, la validità della risoluzione del contratto di vendita dipende dalla questione se la sig.ra Putz abbia inutilmente fissato alla Medianess Electronics un termine utile ai fini dell’adempimento successivo del contratto, limitandosi ad esigere ciò che le era da questa dovuto. Sarebbe pertanto necessario, ai fini della soluzione della controversia, stabilire se la sig.ra Putz avesse il diritto di pretendere che la Medianess Electronics procedesse alla rimozione dell’apparecchio difettoso e installasse il nuovo, ovvero che si facesse carico delle spese riguardanti tali operazioni.
29 L’Amtsgericht Schorndorf rileva a tal proposito che il diritto tedesco non prevede alcun obbligo, per il venditore incolpevole, di farsi carico della rimozione del bene difettoso o dell’installazione del bene sostitutivo, neppure nell’ipotesi in cui il consumatore abbia già installato il bene difettoso conformemente alla sua destinazione prima della comparsa del difetto. Esso ritiene tuttavia che un siffatto obbligo potrebbe derivare dalla direttiva, in quanto essa mira a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e in quanto prevede, al suo art. 3, n. 3, terzo comma, che le sostituzioni debbano essere effettuate senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
30 Tale giudice rileva che l’acquirente, se non ottiene il rimborso delle spese di installazione del bene sostitutivo, è tenuto a sopportare due volte tali spese, vale a dire, una prima volta, per l’installazione del bene difettoso e, una seconda volta, per quella del bene sostitutivo. Orbene, se la consegna fosse stata conforme agli accordi contrattuali, egli avrebbe dovuto sopportare tali spese un’unica volta. L’Amtsgericht Schorndorf ritiene senza dubbio ammissibile l’ipotesi che il venditore sia tenuto a farsi carico dell’installazione del bene sostitutivo esclusivamente in caso di colpa. Tuttavia, la circostanza che al consumatore non sia imputabile alcuna colpa e che il difetto sia imputabile al venditore, anziché al consumatore, giustificherebbe il riconoscimento, in favore di quest’ultimo, di un diritto indipendente dalla colpa del venditore, il quale potrebbe tra l’altro rivalersi più facilmente nei confronti del produttore.
31 Per quanto concerne la rimozione del bene difettoso, il giudice del rinvio constata che la conformità al contratto non solo comprende la consegna di un bene esente da vizi, ma esclude altresì che un bene difettoso permanga presso il domicilio dell’acquirente, il che deporrebbe a favore di un’interpretazione secondo cui spetterebbe al venditore rimuovere un bene siffatto. Inoltre, la circostanza che un bene difettoso permanga presso il domicilio del consumatore potrebbe rappresentare, per quest’ultimo, un notevole inconveniente. Infine, il termine «sostituzione», cui fa riferimento l’art. 3 della direttiva, sembrerebbe indicare che l’obbligo del venditore non si limita alla semplice consegna di un bene sostitutivo esente da difetti, ma gli impone di sostituire quest’ultimo al bene difettoso.
32 Sulla scorta di tali considerazioni, l’Amtsgericht Schorndorf ha disposto la sospensione del procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le disposizioni di cui all’art. 3, nn. 2 e 3, terzo comma, della direttiva (…) debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa nazionale che stabilisce che il venditore, in caso di ripristino della conformità del bene mediante sostituzione, non è tenuto a sostenere le spese di installazione del prodotto sostitutivo nel luogo in cui il consumatore ha installato il bene non conforme, tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, se inizialmente, in forza del contratto, l’installazione non era dovuta.
2) Se le disposizioni di cui all’art. 3, nn. 2 e 3, terzo comma, della direttiva (…) debbano essere interpretate nel senso che, in caso di ripristino della conformità del prodotto di consumo mediante sostituzione, il venditore deve sostenere le spese di rimozione del prodotto non conforme dal luogo in cui il consumatore lo ha installato tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto».
Sulla riunione dei procedimenti
33 Alla luce della connessione dei procedimenti C‑65/09 e C‑87/09, gli stessi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 e 103 del regolamento di procedura, devono essere riuniti ai fini della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità delle questioni nella causa C‑65/09
34 La Gebr. Weber sostiene che le due questioni poste nella causa C‑65/09 sono irricevibili. La prima questione sarebbe di natura teorica, poiché la sua soluzione non sarebbe rilevante ai fini della soluzione della causa principale. Il diritto tedesco non imporrebbe infatti al venditore incolpevole l’obbligo di procedere alla rimozione del bene non conforme, sicché la domanda di rimborso del costo di tale rimozione dovrebbe essere respinta a prescindere dall’importo delle spese ad essa afferenti. L’irricevibilità della prima questione comporterebbe inoltre l’irricevibilità della seconda questione, dal momento che il giudice del rinvio avrebbe subordinato quest’ultima ad una risposta affermativa alla prima questione.