SOMME A TITOLO DI EQUA RIPARAZIONE – LEGGE PINTO – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3343/2011
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 3443 del 07/06/2011
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente agisce, con atto notificato il 22.06.2010, per ottenere l’adempimento dell’obbligo del Ministero della Giustizia di conformarsi al giudicato formatosi sul decreto decisorio, inter partes, della Corte di Appello di Roma in epigrafe che ha statuito il diritto del Simioli al pagamento della somma di € 300,00 (trecento) a titolo di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata di processo in materia previdenziale.
Il ricorso è passato in decisione alla camera di consiglio dell’1.02.2011.
L’azione esperita va accolta.
Ne sono stati dimostrati i presupposti procedimentali di cui all’art. 37 legge n. 1034/71, ossia il passaggio in giudicato della pronuncia della Corte di Appello (come da certificazione del Cancelliere di mancata proposizione di ricorso per Cassazione) e la previa notifica di diffida ad adempiere.
La pretesa è fondata; il giudicato determinato dal decreto decisorio in epigrafe comporta l’obbligo del Ministero della Giustizia di conformarsi alla pronuncia, adottando le determinazioni volte a soddisfare il diritto patrimoniale statuito e l’amministrazione non vi ha provveduto nemmeno dopo la notifica di atto di diffida.
Va, quindi, dichiarato l’obbligo del Ministero della Giustizia di conformarsi al giudicato, adottando le iniziative necessarie al pagamento della somma di € 300,00, con interessi dal giorno della costituzione in mora, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, o, se anteriore, notificazione, della presente decisione, nominandosi, sin d’ora, commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Le spese seguono la soccombenza e sono forfettariamente liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), pronunciando sul ricorso per ottemperanza in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto:
assegna al Ministero della Giustizia termine di sessanta giorni dalla comunicazione, o, se anteriore, notificazione della presente decisione per dare completo adempimento all’obbligo derivante dal decreto della Corte di Appello in epigrafe;
nomina Commissario ad acta, nel caso di inottemperanza oltre tale termine, il Direttore Generale dell’Ufficio X Direzione Centrale Servizi del Ministero dell’Economia, o suo delegato, affinchè provveda, con facoltà di subdelega, nei successivi sessanta giorni, in via sostitutiva, a spese dell’amministrazione.
Condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 500 (comprensivi di onorari) oltre i.v.a. e c.p.a, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/06/2011