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Impugnativa in appello dell’annullamento di una scheda valutativa di un militare – Cosniglio di Stato, Sentenza n. 3438/2011

Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., vale a dire, una posizione legittimante, la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e l’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 21 marzo 2011, n. 1734). Ciò posto, deve quindi ritenersi che l’interesse diretto e immediato all’impugnativa in appello dell’annullamento di una scheda valutativa di un militare può essere riconosciuto solo in testa all’Amministrazione Militare titolare della relativa funzione pubblica.

(© Litis.it, 17 Giugno 2011 – Riproduzione riservata)

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 3438 del 07/06/2011

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame l’appellante, all’epoca Comandante in seconda del Maridist, chiede la riforma della sentenza del TAR con cui – previa la sua estromissione dal giudizio — è stato annullato il provvedimento, redatto dallo stesso, recante la valutazione di “inferiore alla media” dell’Ufficiale di Marina controinteressato.

L’appello è affidato a tre rubriche con cui si denuncia:

1. la violazione degli interessi legittimi dell’appellante;

2. l’eccesso di potere giurisdizionale per l’insindacabilità nel merito della scheda valutativa;

3. la violazione dell’art.6 del DPR 15 giugno 1965 n.1431.

Né l’Amministrazione intimata, né l’appellato si sono costituiti in giudizio.

Chiamata all’udienza pubblica,nessuno comparso per le parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile.

Pregiudiziale ed assorbente al riguardo è l’esame della prima censura.

L’appellante lamenta che erroneamente il TAR avrebbe ritenuto che “non può considerarsi controinteressato in questo giudizio, essendo invece, quale superiore in grado e redattore della scheda valutativa qui impugnata, titolare di un ufficio od organo dell’Amministrazione, con la cui posizione perciò egli si identifica senza residui e che sta in giudizio tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato, in questa sede non costituita”.

La sentenza, estromettendolo dal processo relativo al giudizio intentato dal militare ricorrente in primo grado — il quale pur tuttavia lo aveva qualificato come ”controinteressato” — avrebbe violato i suoi interessi legittimi di Ufficiale, che era stato l’autore della valutazione negative e delle denunce, una delle quali aveva portato alla condanna da parte del Tribunale Militare di La Spezia che aveva condannato l’appellato alla pena di mesi 2 e giorni venti, per forzata consegna aggravata.

L’assunto va disatteso.

Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., vale a dire, una posizione legittimante, la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e l’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 21 marzo 2011, n. 1734).

Ciò posto, deve quindi ritenersi che l’interesse diretto e immediato all’impugnativa in appello dell’annullamento di una scheda valutativa di un militare può essere riconosciuto solo in testa all’Amministrazione Militare titolare della relativa funzione pubblica.

L’Ufficiale autore del giudizio, in quanto persona fisica:

— non ha un’autonoma concreta posizione legittimante rispetto al mantenimento della valutazione negativa del sottoposto in base alla sola ricorrenza del rapporto di servizio;

— non avrebbe un reale beneficio personale e diretto alla sua sfera giuridica dall’eventuale annullamento della sentenza di primo grado.

Considerando proprio l’amplissima discrezionalità di tali giudizi, l’annullamento della sua valutazione non implica alcuna considerazione negativa dell’operato o della persona dell’autore dei giudizi (e ciò a maggior ragione quando, come qui, è principalmente affidata ad vizi di carattere formale). Perciò non può, in tale ipotesi, rinvenirsi un interesse morale dell’Ufficiale superiore, dato che dalla sentenza di primo grado non deriva alcuna lesione né al prestigio, né alla professionalità, né al decorso personale e né alla considerazione sociale del soggetto nell’ambito della collettività in cui opera.

L’interesse morale non assurge ad una posizione autonoma sul piano processuale, ma può valere al massimo come un mero interesse di fatto che quindi, come tale, non radica la titolarità di un interesse personale e diretto nella controversia, ma può solamente consentire un intervento in giudizio adesivo alla posizione di una delle due parti principali.

Ma tale possibilità resta del tutto preclusa quando, come nella specie, l’Amministrazione resistente in quel giudizio non ha poi appellato la decisione di primo grado.

In definitiva, il primo motivo è dunque infondato e deve essere affermato il difetto di interesse dell’appellato.

Di conseguenza, l’appello deve essere considerato inammissibile.

In assenza della costituzione delle parti intimate non c’è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando:

___ 1. dichiara inammissibile l’appello come in epigrafe proposto.

___ 2. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/06/2011

 

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