Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza n. 3617 del 14/06/2011
Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza n. 3617 del 14/06/2011
1. – Con il ricorso di primo grado proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, l’odierno appellante ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare da lui presentata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 102, emesso dal Prefetto di Mantova sul presupposto dell’esistenza di pregiudizi penali ostativi, per il reato di violazione all’ordine di espulsione previsto dall’art. 14, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 286/1998.
Avverso la sentenza di reiezione pronunciata dal T.A.R. egli ha proposto appello, lamentando, con unico articolato motivo di impugnazione, la non riconducibilità del reato previsto dall’art. 14, comma 5-ter, cit. ai reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., in relazione ai quali l’art. 1-ter della menzionata legge n. 102/2009 espressamente esclude la possibilità di regolarizzazione.
Si è costituita in giudizio, per resistere, l’Amministrazione dell’Interno.
2. – L’appello è fondato e dev’essere accolto, alla stregua dei seguenti, risolutivi, principi di diritto e precedenti giurisprudenziali conformi:
– la questione giuridica della riconducibilità o meno ai reati previsti dagli articoli 380 e 381 c.p.p. del delitto di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, previsto dall’art. 14, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 286/1998, deve ormai ritenersi del tutto priva di rilevanza, dal momento che l’applicazione della norma da ultimo indicata è oggi preclusa dagli artt. 15 e 16 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE ( le cui disposizioni risultano sufficientemente precise ed incondizionate e dunque come tali suscettibili di immediata applicazione negli Stati membri una volta che è decorso il termine del 24 dicembre 2010 fissato per il suo recepimento senza che il legislatore italiano abbia a ciò provveduto ), che “deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro …. che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo” ( Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 28 aprile 2011 in causa C-61/11 PPU );
– per effetto, dunque, di tale entrata in vigore, il reato previsto dall’art. 14, comma 5-ter, cit. non può più considerarsi tale, sì che si versa in un’ipotesi di abolitio criminis, che, a norma dell’art. 2, comma 2, c.p., ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna ed i relativi effetti penali ( Cons. St., ad. plen., n. 8/2011 );
– il provvedimento amministrativo oggetto del presente giudizio, adottato sul presupposto di una condanna per un fatto che ormai non è più previsto come reato, in quanto tuttora sub iudice non può ritenersi insensibile al veduto mutamento della normativa di riferimento, sì che, non potendo più la condanna penale a suo tempo riportata dall’odierno appellante per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, cit. essere considerata ostativa all’accoglimento della sua istanza di emersione dal lavoro irregolare, esso deve ritenersi illegittimo per insussistenza dei presupposti sui quali l’Amministrazione ha fondato il rigetto di detta istanza, che pertanto dev’essere dalla stessa nuovamente esaminata conformandosi alle statuizioni della presente decisione ( Cons. St., III, n. 2845/2011 ).
3. – In definitiva l’appello va accolto, con conseguente accoglimento, in riforma dell’impugnata sentenza, del ricorso di primo grado.
La novità della questione consente di compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 13 maggio 2011, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell’Utri, Consigliere
Dante D’Alessio, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 14/06/2011