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Scuaola sicura. Finanziamento di progetti per adeguamento edifici scolastici – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3569/2011

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 3569 del 13/06/2011

1. Viene in decisione l’appello proposto dal Comune di Camogli per ottenere la riforma della sentenza del T.a.r. della Liguria, di estremi indicati in epigrafe, che in primo grado ha respinto il ricorso dallo stesso Comune proposto per ottenere l’annullamento della graduatoria definitiva delle domande di finanziamento di progetti per l’adeguamento di edifici scolastici di istruzione secondaria di primo e superiore alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e di igiene di lavoro o alle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi dell’art. 1, comma 626, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

2. Il Comune di Camogli ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di gara con riferimento all’Istituto scolastico Scuola Media Schiaffino. Nella graduatoria provvisoria il Comune di Camogli si è collocato, con un punteggio pari a 951,70, al sesto posto, posizione utile ai fini di ottenere il finanziamento.

3. Successivamente, il Presidente – Commissario straordinario dell’Inail, con delibera n. 155 del 14 luglio 2009, ha approvato la graduatoria finale regionale, nella quale, pur mantenendosi invariato il punteggio attribuito alla Scuola media Schiaffino, la stessa è stata collocata al tredicesimo posto, con conseguente esclusione dal novero degli istituti aggiudicatari del finanziamento.

4. A fronte della richiesta di chiarimenti avanzata dal Comune di Camogli, la Direzione generale Liguria dell’Inail, ha definitivamente risposto con nota 9 ottobre 2009, con la quale ha giustificato l’esclusione in ragione della compresenza nel medesimo edificio sia dell’Istituto scolastico Schiaffino che della sede degli uffici comunali.

Tale circostanza, a detta dell’Inail, costituiva ragione di esclusione ai sensi dell’art. 2 del disciplinare tecnico, in base al quale “destinatari del finanziamento sono gli enti locali proprietari di edifici scolastici pubblici, sede di istituti pubblici di istruzione secondaria di primo grado e superiore (con esclusione di ogni altra fattispecie)”.

5. Avverso tale provvedimento il Comune di Camogli ha proposto ricorso innanzi al T.a.r. della Liguria che, con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, ha respinto il gravame.

6. L’appello merita accoglimento.

7. Risulta innanzi tutto fondato il motivo di ricorso con il quale si deduce la non corretta interpretazione del disciplinare tecnico (art. 2, comma 1), che individua i soggetti legittimati a partecipare alla selezione e sulla cui base è stata disposta la contestata esclusione.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del disciplinare tecnico, “destinatari del finanziamento sono gli Enti locali proprietari degli edifici scolastici pubblici, sede di istituti pubblici di istruzione secondaria di primo e secondo grado (con esclusione di ogni altra fattispecie”.

7.1. La predetta norma fissa, quindi, i seguenti requisiti di partecipazione: 1) che la domanda provenga da un soggetto qualificabile come ente locale; 2) che l’ente locale sia proprietario dell’edificio cui si riferisce la domanda di finanziamento; 3) che l’edificio ospiti un istituto pubblico di istruzione secondaria di primo o secondo grado.

Non è, invece, espressamente previsto, come requisito di partecipazione, che l’edificio cui si riferisce la domanda di finanziamento sia sede esclusiva dell’istituto scolastico, senza ospitare anche altri uffici.

7.2. La mera compresenza nell’edificio degli uffici comunali non poteva, pertanto, in mancanza di una espressa previsione escludente contenuta nel bando, determinare ex se l’esclusione della domanda di finanziamento del Comune di Camogli, a maggior ragione in considerazione del fatto che, nella fattispecie, il Comune ha documentato (cfr. certificazione del responsabile del procedimento) l’esistenza di una netta separazione funzionale tra gli spazi dell’immobile destinati all’istituto scolastico e quelli dedicati agli uffici comunali.

Tale separazione esclude, infatti, anche il pericolo che delle somme erogate a favore degli istituti scolastici possano beneficiare anche altri enti o uffici e rende l’interpretazione adottata dall’Inail, già in contrasto con il tenore letterale del disciplinare (che non contempla, come detto, la causa di esclusione di cui si dibatte), priva di adeguato supporto anche in un’ottica funzionale e teleologica.

8. L’appello merita, quindi, accoglimento e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata deve essere accolto il ricorso di primo grado, nella parte in cui contesta l’esclusione della domanda presentata dal Comune di Camogli dalla graduatoria definitiva dei soggetti in posizione utile per ottenere il finanziamento.

9. Non può, invece, essere favorevolmente vagliata la domanda di risarcimento del danno in considerazione del fatto che, allo stato, non risulta nemmeno provata l’impossibilità di conseguire, in sede di esecuzione della presente sentenza, il finanziamento richiesto. Di conseguenza il danno lamentato risulta ancora incerto.

Inoltre, la predetta domanda risarcitoria è stata riproposta in appello in via subordinata rispetto al mancato accoglimento dell’istanza di sospensione della sentenza, istanza alla quale, tuttavia, il Comune di Camogli ha spontaneamente rinunciato, chiedendo, nella camera di consiglio del 28 settembre 2010, il rinvio della stessa al merito.

10. Le spese del doppio grado devono essere compensate, in considerazione della novità della questione esaminata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado volto all’annullamento della graduatoria definitiva delle domande di finanziamento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente FF
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Gabriella De Michele, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/06/2011

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