REVOCA PORTO DI PISTOLA PER DIFESA PERSONALE – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3544/2011
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 3544 del 13/06/2011
FATTO e DIRITTO
1. Viene in decisione l’appello proposto dal signor [OMISSIS] per ottenere la riforma della sentenza del T.a.r. per la Puglia, sede di Bari, di estremi indicati in epigrafe, che in primo grado ha respinto il ricorso avverso il provvedimento del Prefetto di Foggia, datato 13 dicembre 2003, con cui si è fatto divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, e si è revocato nei confronti dello stesso il porto di pistola per difesa personale n. 66415/02, rilasciato in data 2 marzo 2002.
2. L’appello non merita accoglimento.
Il provvedimento impugnato è motivato per relationem facendo riferimento alla nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia. In detta nota si legge che in data 12 maggio 2003, nel corso di un controllo sulle armi legalmente detenute dall’odierno appellante, “si constatava che il [OMISSIS] deteneva solo 88 cartucce calibro 9×21 a fronte delle 150 denunciate. Interpellato nel’immediatezza dei fatti, in merito all’ammanco delle 62 cartucce, il predetto si giustificava asserendo di averle esplose in data imprecisata all’interno della sua azienda agricola per allenarsi al tiro, atteso che gli impegni di lavoro non gli permettono di recarsi al poligono di tiro”.
La Prefettura di Foggia, nell’adottare il provvedimento impugnato, ha ragionevolmente ritenuto che tale circostanza determinasse un ragionevole dubbio circa l’affidamento nel corretto uso delle armi, ed ha, quindi, adottato il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, nonché il provvedimento di revoca del porto d’armi per fini di difesa personale.
3. Nel ricorso di primo grado, il signor [OMISSIS] ha impugnato il suddetto provvedimento, ritenendolo viziato da eccesso di potere sotto diversi profili (difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S.).
4. Il T.a.r. ha respinto il ricorso evidenziando che le circostanze accertate dai Carabinieri di Foggia fossero di gravità tale da giustificare le misure adottate, anche in considerazione dell’ampio margine di discrezionalità che dispone l’Amministrazione nell’adottare simili provvedimenti.
5. Nell’appello il signor [OMISSIS] muta completamente la propria strategia difensiva, dando una diversa ricostruzione dei fatti, contraddicendo le dichiarazioni che in precedenza lo stesso aveva reso ai Carabinieri nell’immediatezza dei fatti.
L’appellante sostiene, infatti, che la mancanza delle 62 cartucce sarebbe dovuta non al fatto che queste sono state esplose in data imprecisata per allenarsi al tiro, come inizialmente dichiarato ai Carabinieri, ma al “fatto di aver dovuto prevenire, molte volte, di notte quando la guardiania dell’azienda veniva svolta personalmente, l’accostarsi di estranei o male intenzionati”.
Deduce ancora l’appellante che non fece valere tali circostanze nell’immediatezza del fatto perché fu preso alla sprovvista dai Carabinieri, e per il timore di ritorsione da parte degli autori delle intrusioni notturne.
6. Il motivo di appello si rivela inammissibile, in quanto totalmente mediante esso si propone una censura avverso il provvedimento nuova rispetto a quelle proposte in primo grado.
Innanzi al T.a.r., infatti, il Piseo, senza procedere ad una nuova ricostruzione dei fatti, si era limitato a denunciare che le circostanze accertate (e da lui dichiarate ai Carabinieri) non erano di gravità tale da giustificare l’adozione del provvedimento. Non era stata messa in discussione, quindi, la verità dei fatti, ma solo la valutazione che di essi aveva dato l’Amministrazione al fine di desumerne l’inaffidabilità del ricorrente nell’uso delle armi.
Trattandosi di motivo totalmente nuovo, l’appello (che solo su quel motivo si fonda) si rivela inammissibile.
7. Nel merito, comunque, la nuova ricostruzione dei fatti appare del tutto inverosimile, sia in considerazione del lasso di tempo trascorso rispetto all’iniziale accertamento (il [OMISSIS] aspetta circa tre anni prima di cambiare versione), sia perché non è comunque plausibile che il [OMISSIS], che aveva già denunciato all’autorità di P.S. intrusioni notturne da parte di soggetti estranei, abbia avuto delle remore a giustificare ai Carabinieri la mancanza delle cartucce proprio facendo riferimento all’esigenza di prevenire i pericoli connessi a tali intrusioni.
Il quadro che ne emerge è, comunque, tale da confermare quel giudizio di inaffidabilità sulla cui base è stato adottato il provvedimento impugnato.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 1.000,00.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il signor [OMISSIS] al pagamento delle spese processuale a favore della Prefettura di Foggia che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente FF
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Gabriella De Michele, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/06/2011
salve, mi e’ stato revocato il porto di pistola e la licenza,questo e’ la seconda volta che la mia societa’ ci prova ,nel 2009 ho fatto il ricorso al tar ,non essendo stato trovato nessun presupposti al caso ,mi e’ stato riconsegnato il tutto , l’accusa era che mi accusarono che frequentavo alti pregiudicati,falso.la seconda volta,anno 2012, revoca solo porto di pistola e licenza,per un certificato medico che la mia ditta e’ venuto a conoscenza,2 giorni di malattia per (depressione anziosa ma non psicotica),di cui sospesa dal lavoro e dalla retribuzione da circa 1 anno.sono stata inviata a visita medico legale asl ,per visite pschiatriche droghe alcol occhi e tutte a pagamento,mi hanno riconsegnato le armi ma non il porto d’armi e licenza,ma mi hanno lasciato il degreto di nomina di guardia giurata,ma la mia societa’ non ha intenzioni di farmi rientrare al lavoro,le visite psichiatriche confermano l’intelligenz punteggio 94 su 100 e non riscontrano problemi psichiatrici e psicologici,la asl mi riscontra una miopia all’occhio sinistro che ho la correzione e che ho’ sempre comunicato in 13 anni ad ogni visita della 626 effetuata nella sede dove lavoro,faccio presente che sono stata assunta come legge speciale inv/civ e che prima prestavo servizio all’interno della sede ,,poi con il cambio d’appalto di cui un’altra societa’ mi hanno tirato fuori ,piantonamento esterno alle banche a sostiuire i miei colleghi ghe hanno la postazzzione fissa a girare sempre piu’ lontano dalla mia abitazione ,ho’ capito che mi stanno faxendo stancare per farmi arrivare al licenziamento ma io sono 5 anni che resisto ,voglio un cosiglio ho’ diritto a ghiedere un risarcimento d’anni ,dopo essere stata mobbizzata accusata di avere problemi psichiatrici umiliata davanti a ttti i miei colleghi e sbattuta a destra e a sinistra ,ogni giorno mi ripetavo ,dai fammi il favore vai la’ poi domani ti togliamo,falso e bugiardi ,ma io vado fino in fondo vediamo chi affonda prima io o loro,io credo alla vittoria perche tutto questo non penso che un inv.civ si merita oppure gli e’ consentito di trattare una persona,e’ un anno che mi sto’ facendo aiutare da altri per vivere perche’ non ho’ lo stipendio ,ma le porte mi si stanno chiudendo,sono disposta anche ad andare in tv.a esporre il caso per metterli in evidenza al fatto compiuto ,nei miei confronti per distruggerli come loro hanno fatto con me’ da 5 anni ,ghiedo un consiglio da parte vostra se e’ giusto questo,ringrazio personalmente e aspetto notizie .