CivileGiurisprudenza

I danni non patrimoniali vanno liquidati con riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano – Cassazione Civile, Sentenza n. 12408/2011

Il concetto di equità ricorre in numerose norme del codice civile: oltre al già ricordato art. 1226 – che, come l’art. 2056, consente la liquidazione equitativa del danno quando non sia possibile provarne il preciso ammontare – l’art. 1374 include l’equità tra le fonti di integrazione del contratto, l’art. 1450 consente la riduzione ad equità del contratto per evitarne la rescissione, l’ultimo comma dell’art. 1467 permette la riduzione ad equità del contratto risolubile per eccessiva onerosità sopravvenuta, gli artt. 1733, 1748 e 1755 cod. civ. consentono di fissare secondo equità la misura della provvigione dovuta al commissionario all’agente ed al mediatore, gli artt. 2045 e 2047 attribuiscono alla vittima di illeciti causati in stato di necessità o dall’incapace il diritto ad un’equa indennità, gli artt. 2263 e 2500 quater fissano secondo equità la ripartizione dei guadagni e delle perdite nei confronti del socio d’opera nella società semplice e la quota spettante al socio d’opera nel caso di fusione societaria. Il principio di equità è altresì richiamato da numerose, ulteriori disposizioni: così, l’art. 2, comma 2, lettera e), del menzionato codice del consumo riconosce il diritto “all’equità nei rapporti contrattuali” come diritto fondamentale del consumatore; l’art. 7, comma 1, d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (sul ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali) commina la sanzione della nullità all’accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento che risulti “gravemente iniquo” in danno del creditore; l’art. 493 cod. nav. prevede l’erogazione di un indennizzo equitativo a chi abbia effettuato il salvataggio di persone in mare. Dalle previsioni che precedono scaturisce un concetto di equità che racchiude in sé due caratteristiche. La prima è l’essere essa uno strumento di adattamento della legge al caso concreto. La norma giuridica infatti, in quanto astratta, non può mai prevedere tutte le ipotesi concretamente verificabili: il che si designa con la tradizionale affermazione secondo la quale l’equità sarebbe la regola del caso concreto, individuata non attraverso un’interpretazione o estrapolazione del testo della legge, ma dello spirito di quest’ultima, inteso quale regola di adeguatezza della fattispecie astratta al caso sub iudice. Ma l’adattamento dell’ordinamento al caso concreto, attraverso la creazione di una regola ad hoc in difetto della quale pretese meritevoli di tutela resterebbero insoddisfatte (com’è per gli artt. 1226, 1374 e 2056 cod. civ.) non esaurisce il senso ed il contenuto della nozione di equità. Essa – ed è la caratteristica che viene qui specificamente in rilievo – ha anche la funzione di garantire l’intima coerenza dell’ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale, o viceversa: sotto questo profilo l’equità vale ad eliminare le disparità di trattamento e le ingiustizie. Alla nozione di equità è quindi consustanziale non solo l’idea di adeguatezza, ma anche quella di proporzione. Lo attestano inequivocamente, tra gli altri, gli artt. 1450, 1467, 1733, 1748, 1755, 2045, 2047, 2263 e 2500 quater cod. civ.; che consentono tutti di ristabilire un equilibrio turbato, quindi una “proporzione” tra pretese contrapposte. Così intesa, l’equità costituisce strumento di eguaglianza, attuativo del precetto di cui all’art. 3 Cost., perché consente di trattare i casi dissimili in modo dissimile, ed i casi analoghi in modo analogo, in quanto tutti ricadenti sotto la disciplina della medesima norma o dello stesso principio. Equità, in definitiva, non vuoi dire soltanto “regola del caso concreto”, ma anche “parità di trattamento”. Se, dunque, in casi uguali non è realizzata la parità di trattamento, neppure può dirsi correttamente attuata l’equità, essendo la disuguaglianza chiaro sintomo della inappropriatezza della regola applicata. Ciò è tanto più vero quando, come nel caso del danno non patrimoniale, ontologicamente difetti, per la diversità tra l’interesse leso (ad esempio, la salute o l’integrità morale) e lo strumento compensativo (il denaro), la possibilità di una sicura commisurazione della liquidazione al pregiudizio areddituale subito dal danneggiato; e tuttavia i diritti lesi si presentino uguali per tutti, sicché solo un’uniformità pecuniaria di base può valere ad assicurare una tendenziale uguaglianza di trattamento, ad un tempo sintomo e garanzia dell’adeguatezza della regola equitativa applicata nel singolo caso, salva la flessibilità imposta dalla considerazione del particolare.

3.2.3.-. La regola della proporzione, intesa quale parità di trattamento, è già stata affermata in numerose occasioni sia dalla Corte costituzionale che dalla Corte di cassazione, con riferimento alla liquidazione del danno biologico. Nella motivazione della sentenza 14 luglio 1986, n. 184, la Consulta chiarì che nella liquidazione del danno alla salute il giudice deve combinare due elementi: da un lato una “uniformità pecuniaria di base”, la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto; dall’altro elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all’effettiva incidenza della menomazione sulle attività della vita quotidiana. Il criterio della compresenza di uniformità e flessibilità è stato condiviso da questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato che nella liquidazione del danno biologico il giudice del merito deve innanzitutto individuare un parametro uniforme per tutti, e poi adattare quantitativamente o qualitativamente tale parametro alle circostanze del caso concreto. In definitiva la liquidazione equitativa dei danni alla persona deve evitare due estremi: da un lato, che i criteri di liquidazione siano rigidamente fissati in astratto e sia sottratta al giudice qualsiasi seria possibilità di adattare i criteri legali alle circostanze del caso concreto (in questo modo l’ordinamento garantirebbe sì la massima uguaglianza, oltre che la prevedibilità delle decisioni, ma impedirebbe nello stesso tempo un’adeguata personalizzazione del risarcimento); – dall’altro, che il giudizio di equità sia completamente affidato alla intuizione soggettiva del giudice, al di fuori di qualsiasi criterio generale valido per tutti i danneggiati a parità di lesioni (sarebbe, infatti, bensì teoricamente assicurata un’adeguata personalizzazione del risarcimento, ma verrebbe meno la parità di trattamento e, con essa, la prevedibilità dell’esito del giudizio, costituente uno dei più efficaci disincentivi alle liti giudiziarie). Il conseguimento di una ragionevole equità nella liquidazione del danno deve perciò ubbidire a due principi che, essendo tendenzialmente contrapposti (la fissazione di criteri generali e la loro adattabilità al caso concreto), non possono essere applicati in modo “puro”. Il contemperamento delle due esigenze di cui si è detto richiede sistemi di liquidazione che associno all’uniformità pecuniaria di base del risarcimento ampi poteri equitativi del giudice, eventualmente entro limiti minimi e massimi, necessari al fine di adattare la misura del risarcimento alle circostanze del caso concreto.

Non sarebbe infatti possibile ritenere rispettata la regola di uguaglianza per il solo fatto che i criteri standard per la liquidazione del danno non patrimoniale risultino uniformi per le controversie decise dal medesimo ufficio giudiziario o dal medesimo giudice; e costituirebbe una contradictio in adiecto l’affermare che l’equità in linea di principio esige (anche) parità di trattamento e l’accettare poi che tale parità possa appagarsi di un’uniformità solo locale. La circostanza che lesioni della stessa entità, patite da persone della stessa età e con conseguenze identiche, siano liquidate – come sopra s’è rilevato – in modo fortemente difforme non può ritenersi una mera circostanza di fatto, come tale indeducibile al cospetto della Corte di cassazione e da questa incensurabile; deve, al contrario, apprezzarsi come violazione della regola di equità, per come sopra ricostruita, in quanto tale soggetta al giudizio di legittimità: come l’”equità-adeguatezza” costituisce esclusivo appannaggio del giudice di merito quale organo giudicante chiamato ad apprezzare tutte le peculiarità del caso concreto, sicché quell’apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, così spetta alla Corte di cassazione stabilire quali siano i criteri generali cui i giudici di merito devono attenersi nel loro delicato ufficio per far sì, da un lato, che l’equità non rischi di trasmodare in involontario arbitrio e, dall’altro, che cessi finalmente l’insopportabile disparità di trattamento tra cittadino e cittadino. È dunque possibile affermare che: a) intesa l’equità anche come parità di trattamento, non può essere sottratta al sindacato in sede di legittimità la corretta applicazione da parte del giudice del merito delle regole di equità di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., come sopra ricostruite; b) il rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzione di cui si è detto presuppone l’adozione di un parametro di liquidazione uniforme, che possa essere modulato a seconda delle circostanze del caso concreto; c) poiché, ai sensi dell’art. 65 dell’Ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, è compito della Corte di cassazione assicurare l’esatta osservanza, “l’uniforme interpretazione della legge” e “l’unità del diritto oggettivo nazionale”, non esula dai suoi poteri-doveri quello di dettare i criteri necessari affinché sia garantita l’interpretazione uniforme delle menzionate disposizioni normative, riguardate come affermative anche del principio della parità di trattamento. La correttezza della conclusione in ordine al potere della Corte di dettare valori medi di riferimento per la stima del danno alla persona a seguito dell’operata interpretazione dell’art. 1226 cod. civ. è avallata dall’art. 3 Cost. che, imponendo la parità di trattamento tra i cittadini, non consente interpretazioni della legge che quella parità violino proprio in materia di diritti fondamentali; dall’art. 32 Cost. che, proclamando solennemente la inviolabilità del diritto alla salute, non sarebbe coerentemente applicato se il ristoro del danno derivato dalla sua lesione ubbidisse a diversi criteri in relazione alla localizzazione del giudice competente; dal novellato art. 111, comma 2, Cost., volta che la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, garantita dall’esistenza di un minimo comune denominatore dell’equità risarcitoria, è il principale strumento in grado di deflazionare il contenzioso, smorzando da un lato appetiti indebiti, dall’altro resistenze ingiustificate. Questa Corte del resto, nella parte in cui ha ammesso, sia pure sotto il profilo del vizio di motivazione, che la liquidazione equitativa compiuta dal giudice di merito possa essere sindacata se incongrua e quindi “sproporzionata” rispetto al caso concreto, ha in qualche modo già riconosciuto quanto si è venuti fin qui dicendo; che, cioè, l’equità è anche “proporzione” e che non possono essere accettate liquidazioni equitative che si discostino da un minimo comune denominatore dell’equità risarcitoria (cfr., tra le tante, Cass. 12 dicembre 2008, n. 21191; 28 novembre 2008, n. 28407; 29 settembre 2005, n. 19171; 3 agosto 2005, n. 16225; 23 febbraio 2005, n. 3766; 21 maggio 1996, n. 4671).

3.2.4.- Va dunque stabilito quale il comune denominatore sia e, prim’ancora, se per i danni alla salute che abbiano causato soltanto postumi temporanei, ovvero postumi permanenti pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell’individuo, si debba o no operare l’applicazione analogica dell’art. 139 del codice delle assicurazioni, dettato per il ristoro dei danni alla persona causati da sinistri stradali. Tre linee di pensiero si contendono il campo. La prima, favorevole all’applicazione analogica, si basa sul rilievo che tra lesioni derivanti dalla circolazione stradale e lesioni derivanti da altre cause non v’è altra differenza che il mezzo col quale le lesioni sono state inferte; e proclama tale differenza giuridicamente irrilevante, salva la valutazione di conformità della disposizione citata alla Costituzione nella parte in cui pone un tetto alla personalizzazione del danno e rende potenzialmente inadeguata la somma complessivamente riconoscibile a titolo di risarcimento (la Corte costituzionale, investita dal giudice di pace di Torino della relativa questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 Cost., l’ha dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza 28 aprile 2011, n. 157 per ravvisate carenze di prospettazione da parte del giudice di pace a quo). La seconda, contraria all’applicazione analogica, fa leva sulla collocazione della disposizione nel “Codice delle assicurazioni private” e, in particolare, nel “Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”, e sulla ratio legis, volta a dare una risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi, specie se si considera che, nel campo della r.c.a., i costi complessivamente affrontati dalle società di assicurazione per l’indennizzo delle cosiddette micropermanenti sono di gran lunga superiori a quelli sopportati per i risarcimenti da lesioni comportanti postumi più gravi. La terza linea di pensiero si fonda sul riferimento del codice delle assicurazioni al solo danno “biologico”, sicché resterebbero comunque estranei all’ambito applicativo della disposizione in commento i pregiudizi di carattere non patrimoniale consistenti nelle sofferenze fisiche o psichiche patite dalla vittima (il “vecchio” danno morale), che sarebbero indennizzabili, anche in ambito di r.c.a., mediante il riconoscimento di una somma ulteriore a titolo di personalizzazione del risarcimento. La corretta soluzione è la seconda, fondata su considerazioni che questa Corte considera preclusive di un’applicazione analogica: per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione varranno dunque i criteri di cui al paragrafo successivo, indipendentemente dalla gravita dei postumi (inferiori o superiori al 9%), e non quelli posti dall’art. 139 del codice delle assicurazioni. Quanto ai postumi di lieve entità derivati invece da lesioni verificatesi per sinistri stradali, il citato art. 139 va applicato in linea coi principi enunciati dalle Sezioni unite del 2008, le quali (al paragrafo 4.9 delle sentenze più volte citate) hanno affermato: che costituisce componente del danno biologico “ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca”; che determina dunque duplicazione del risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso come turbamento dell’animo e dolore intimo; che il giudice che si avvalga delle note tabelle dovrà procedere ad un’adeguata personalizzazione del risarcimento al fine di indennizzare le sofferenze fisiche o psichiche patite dal soggetto leso.
Ora, l’art. 139, comma 2, cod. assic., stabilendo che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medicolegale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato …”, ha avuto riguardo ad una concezione del danno biologico anteriore alle citate sentenze del 2008, nel quale il limite della personalizzazione – costituente la modalità attraverso la quale, secondo le Sezioni unite, è possibile riconoscere le varie “voci del danno biologico nel suo aspetto dinamico” – è fissato dalla legge: e lo è in misura non superiore ad un quinto. Quante volte, dunque, la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive (ex art. 139, comma 5), salvo l’aumento da parte del giudice, “in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato” (art. 139, comma 3).

Solo entro tali limiti il collegio ritiene di poter condividere il principio enunciato da Cass. 17 settembre 2010, n. 19816, che ha accolto il ricorso in un caso nel quale il risarcimento del danno “morale” era stato negato sul presupposto che la tabella normativa non ne prevede la liquidazione.

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