CivileGiurisprudenza

I danni non patrimoniali vanno liquidati con riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano – Cassazione Civile, Sentenza n. 12408/2011

Al fine di unfiormare i criteri di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesioni invalidanti, la Cassazione indica le tabelle del Tribunale di Milano quale riferimento per la relativa liquidazione. Al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali, spiega la Corte, oltre 60 tribunali hanno posto a base del calcolo medio i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano, dei quali è dunque già nei fatti riconosciuta una sorta di vocazione nazionale.
Essi costituiranno d’ora innanzi, per la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l’entità.

La Cassazione, spiega le ragione che hanno portato ad intervenire, in via definitiva, sulla scelta di un paramentro di riferimento unico su tutto il territorio nazionale. Il rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzione, si legge nella sentenza, presuppone l’adozione di un parametro di liquidazione uniforme, che possa essere modulato a seconda delle circostanze del caso concreto
Poiché, ai sensi dell’art. 65 dell’Ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, è compito della Corte di cassazione assicurare l’esatta osservanza, “l’uniforme interpretazione della legge” e “l’unità del diritto oggettivo nazionale”, non esula dai suoi poteri-doveri quello di dettare i criteri necessari affinché sia garantita l’interpretazione uniforme delle menzionate disposizioni normative, riguardate come affermative anche del principio della parità di trattamento. La correttezza della conclusione in ordine al potere della Corte di dettare valori medi di riferimento per la stima del danno alla persona a seguito dell’operata interpretazione dell’art. 1226 cod. civ. è avallata dall’art. 3 Cost. che, imponendo la parità di trattamento tra i cittadini, non consente interpretazioni della legge che quella parità violino proprio in materia di diritti fondamentali; dall’art. 32 Cost. che, proclamando solennemente la inviolabilità del diritto alla salute, non sarebbe coerentemente applicato se il ristoro del danno derivato dalla sua lesione ubbidisse a diversi criteri in relazione alla localizzazione del giudice competente; dal novellato art. 111, comma 2, Cost., volta che la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, garantita dall’esistenza di un minimo comune denominatore dell’equità risarcitoria, è il principale strumento in grado di deflazionare il contenzioso, smorzando da un lato appetiti indebiti, dall’altro resistenze ingiustificate.

(© Litis.it, 13 Giugno 2011, Avv. Marco Martini – Riproduzione riservata)

Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011

Svolgimento del processo

1.- Il 7.4.1992, nei pressi di Trani, il ventiquattrenne [OMISSIS], a seguito della collisione tra la vettura che conduceva ed un furgone del quale il conducente S.R. aveva perso il controllo su asfalto bagnato dalla pioggia, invadendo la corsia dell’opposto senso di marcia, riportò lesioni che ne provocarono l’invalidità permanente totale (grave tetraparesi spastica, turbe mnesiche, disordini del linguaggio, importanti turbe di tipo vegetale indotte da un grosso infarto cerebrale, che occupa quasi tutto l’emisfero di destra). Definito con sentenza di patteggiamento del 26.1.1995 il procedimento penale instaurato a carico del R.   per lesioni colpose, il 24.7.1995 il [OMISSIS] agì giudizialmente per il risarcimento nei confronti della N. Assicurazioni (assicuratrice del furgone per la r.c.a.) e del R. Domandò che i convenuti fossero condannati: – N., al pagamento di ulteriori L. 308.310.000 rispetto al massimale di 1 miliardo di lire versato il 27.10.1994; – e il R.   al risarcirgli il danno residuo, quantificato in L. 1.347.875.000. Entrambi i convenuti resistettero. Con sentenza n. 303 del 1999 il tribunale di Trani rigettò la domanda sul rilievo che, dovendosi presumere il paritetico apporto causale colposo dei due conducenti in difetto dell’accertamento in concreto delle rispettive condotte, la somma già riscossa dal [OMISSIS] fosse ampiamente satisfattiva, pur computando svalutazione ed interessi per il tempo intercorso tra sinistro e pagamento.

2.- La corte d’appello di Bari, decidendo sugli appelli di tutte le parti con sentenza n. 944 del 2005, ha bensì determinato nel 75% la percentuale di responsabilità del R. ma, riconosciuto nel minore importo di L. 955.999.420 la somma in tale frazione dovuta al [OMISSIS] a titolo di risarcimento del danno “biologico, morale e patrimoniale”, ha a sua volta ritenuto che quanto già ricevuto avesse estinto il suo credito complessivo.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OMISSIS] , affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso la C. Assicurazioni s.p.a. (già N.), che propone ricorso incidentale basato su un unico motivo. Resiste con controricorso anche S..R., che a sua volta propone ricorso incidentale fondato su un unico motivo. Il [OMISSIS] e la C. hanno depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione

1.- I ricorsi vanno riuniti, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2.- Col primo motivo del ricorso principale il [OMISSIS] – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo costituito dalla sua responsabilità concorrente – si duole che la corte d’appello, pur dopo aver concluso che “certamente l’urto si verificò nella corsia di pertinenza del [OMISSIS], invasa dal R., che procedeva in senso inverso, dopo aver sbandato a causa del fondo stradale bagnato”, abbia tuttavia mantenuto l’affermazione di responsabilità del danneggiato, sia pur rideterminata nella misura del 25%, per non avere quegli offerto la prova che “il suo comportamento fu pienamente conforme alle norme di circolazione e di comune prudenza e che fece tutto il possibile per evitare il danno”.

2.1.- Il ricorso incidentale del R.   censura la sentenza per violazione dell’art. 2054 c.c. e per ogni possibile tipo di vizio della motivazione per aver ravvisato il maggior apporto causale colposo del medesimo in ordine alla verificatasi collisione tra i veicoli.

2.2.- Il primo motivo del ricorso principale è fondato ed è correlativamente infondato quello del R.
Correttamente il ricorrente si chiede “quale prova avrebbe dovuto offrire l’attore, quando è stato accertata inequivocabilmente l’invasione della corsia di marcia di sua competenza da parte di un veicolo privo di controllo per causa ragionevolmente imprevedibile”. Il consolidato principio secondo il quale, in tema di scontro tra veicoli e di applicazione dell’art. 2054 c.c., l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro (all’uopo occorrendo che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro) non può essere inteso nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sé del tutto idonea a cagionare l’evento, l’apporto causale colposo dell’altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto. La corte d’appello, infatti, dopo un’analitica, approfondita e niente affatto contraddittoria disamina, condotta dalla pagina 8 alla pagina 15 della sentenza, di tutti i molteplici e convergenti elementi che la avevano indotta a ricostruire come sopra indicato la dinamica del sinistro (elementi fra i quali è annoverata anche l’omessa richiesta di risarcimento da parte del conducente e proprietario dell’altro veicolo), ha concluso che “diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure può concludersi che certamente l’urto si verificò nella corsia di pertinenza del [OMISSIS], invasa dal R., che procedeva in senso inverso, dopo aver sbandato a causa del fondo stradale bagnato”. Ha, tuttavia, quantificato nel 25% il presunto apporto causale colposo del [OMISSIS] per l’esclusiva ragione che egli non aveva tuttavia “provato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, il suo comportamento fu pienamente conforme alle norme sulla circolazione stradale e di comune prudenza e che fece tutto il possibile per evitare il danno”. Ma si tratta di frase di stile, priva di ogni anche solo ipotetico riferimento a ciò che sarebbe stato possibile fare e che non era stato fatto dal conducente che viaggiava sulla propria corsia, sicché l’applicazione dell’art. 2054 c.c. ha assunto l’impropria valenza di clausola limitativa della responsabilità piuttosto che di norma volta a sollecitare la cautela dei conducenti ed a risolvere i casi dubbi. Ne consegue la cassazione della sentenza sul punto per violazione di legge, difettando i presupposti di fatto per affermare il concorso causale presunto della stessa vittima.

3.- Col secondo motivo sono dedotte violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno. Si duole in particolare il ricorrente: a) che la corte d’appello, “in accoglimento dell’appello incidentale del R., si sia discostata dai parametri di liquidazione del danno generalmente adottati (ossia le cd. tabelle di Milano) in favore del criterio di calcolo del punto unico nazionale”; b) che nulla sia stato riconosciuto per danno “esistenziale”. c) che, in punto di liquidazione del danno patrimoniale da danno emergente, la corte d’appello abbia immotivatamente riconosciuto solo le spese mediche documentate escludendo gli esborsi futuri e, quanto al lucro cessante, che non abbia considerato i presumibili incrementi futuri dei guadagni che sarebbero derivati dalla perduta capacità lavorativa. Sostiene, infine, che il riconoscimento del risarcimento del danno in misura superiore ad Euro 516.000 “non potrà che determinare la condanna della compagnia al pagamento degli interessi legali sul massimale dalla data di scadenza del termine di 60 giorni dalla costituzione in mora fino alla data del pagamento”.

3.1.- Va premesso che, se si verificasse quanto appena prospettato, si renderebbero applicabili i principi enunciati, tra le altre, da Cass. 8 luglio 2003, n 10715 e 13 ottobre 2009, n. 21628, in senso conforme all’assunto del ricorrente. La doglianza (sub 3b) relativa al mancato riconoscimento del danno cd. “esistenziale” quale autonoma voce di danno è infondata alla luce di quanto chiarito da Cass., sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, cui s’è uniformata la giurisprudenza successiva. Quelle relative alla liquidazione del danno patrimoniale emergente (di cui sub 3c) sono infondate poiché – a parte l’erronea affermazione della corte d’appello che le spese future non integrano un danno emergente (prime tre righe di pag. 21 della sentenza, che va sul punto corretta) – le ulteriori osservazioni della corte territoriale nel senso che l’appellante non aveva documentato ulteriori prevedibili interventi (le spese relative ai quali avrebbero potuto essere eventualmente richieste in separata sede) e che pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento aliunde percepite erano già sufficienti a fronteggiare i costi da affrontare per un accompagnatore, integrano apprezzamenti di fatto tali da escludere la stessa sussistenza del danno patrimoniale intesa come conseguenza pregiudizievole di un evento effettivamente incidente sul patrimonio del danneggiato. È invece fondata quella relativa alla liquidazione del lucro cessante da mancato reddito da lavoro, determinato in Euro 338.400, al lordo della quota del 25% da detrarre, “sulla base del reddito percepito dal danneggiato nel ’91, senza tenere conto di eventuali successivi incrementi incerti nell’an e nel quantum” (così la sentenza impugnata a pag. 21). La motivazione è effettivamente insufficiente ad escludere, sulla base delle nozioni di comune esperienza delle quali il giudice deve tener conto in quanto integranti una regola di giudizio (Cass. 28 ottobre 2010, n. 22022), che fosse possibile il ricorso alla presunzione in ordine all’incremento nel futuro dei guadagni di un agente di commercio di 24 anni.

3.2.- Va a questo punto esaminato il motivo di censura sub 3a. La corte d’appello ha affermato: “le cd. tabelle milanesi non costituiscono criterio codificato per la liquidazione del danno biologico, pur venendo applicate in diversi tribunali. In particolare questa corte d’appello non le utilizza, facendosi carico delle differenze oggettive riscontrabili tra le condizioni di vita a Milano e quelle locali, ditalché reputa maggiormente equo il criterio del calcolo di punto unico nazionale, elaborato attraverso la comparazione delle liquidazioni espresse da numerosi tribunali, equamente distribuiti tra nord, centro, sud e isole” (così la sentenza impugnata, a pag. 19, primo capoverso). Ha conseguentemente liquidato il danno biologico, in relazione all’epoca del fatto, nella sua interezza, in L. 604.000.000 (a fronte della somma di L. 932.875.000 che sarebbe risultata dall’applicazione delle tabelle milanesi), riconoscendo al danneggiato L. 453.000.000 (pari al 75%) e liquidando il danno morale spettantegli in 1/3 del predetto importo, dunque in L. 151.000.000.

3.2.1.- Conviene prendere le mosse dal preliminare rilievo che l’osservazione della giurisprudenza di merito mostra marcate disparità non solo nei valori liquidati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell’integrità psicofisica (e, a favore dei congiunti, da morte), ma anche nel metodo utilizzato per la liquidazione. Taluni uffici giudiziari si avvalgono, infatti, del criterio equitativo puro, altri liquidano il danno in esame col sistema “a punto”, prevalentemente ricavato dalla media delle precedenti decisioni pronunciate in materia; alcuni liquidano unitariamente il danno non patrimoniale ed altri distinguono più voci; taluni pongono un tetto massimo ed uno minimo alla personalizzazione del risarcimento, altri non lo fanno. Pure sul piano dei valori tabellari di punto si registrano divergenze assai accentuate, che di fatto danno luogo ad una giurisprudenza per zone, difficilmente compatibile con l’idea stessa dell’equità, nel senso che sarà appresso chiarito: accade, ad esempio, che ad un giovane macroleso invalido all’80% si possa riconoscere, in base alle diverse tabelle in uso ed indipendentemente dalla personalizzazione, un risarcimento che oscilla tra i 430.000 ed i 700.000 Euro; che per la morte di un figlio la forbice possa variare da 30.000 a 300.000 Euro; che alcuni tribunali attribuiscano maggior peso alla morte di un figlio rispetto a quella della moglie e che altri facciano il contrario. Si tratta di un fenomeno che, incidendo sui fondamentali diritti della persona, vulnera elementari principi di eguaglianza, mina la fiducia dei cittadini nell’amministrazione della giustizia, lede la certezza del diritto, affida in larga misura al caso l’entità dell’aspettativa risarcitoria, ostacola le conciliazioni e le composizioni transattive in sede stragiudiziale, alimenta per converso le liti, non di rado fomentando domande pretestuose (anche in seguito a scelte mirate: cosiddetto “forum shopping”) o resistenze strumentali. È noto che gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali, rispettivamente, di non lieve e di lieve entità, queste ultime concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell’individuo; e che, mentre l’art. 139 ha ricevuto attuazione ed è stato, talora, analogicamente applicato alle lesioni derivate anche da cause diverse dalla circolazione stradale, non è stata per contro mai emanata la pur prevista “specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica”, che avrebbe dovuto indicare (ex art. 138, primo comma, d. lgs. cit.) sia le “menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti” che il “valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso”. Nella perdurante mancanza di riferimenti normativi per le invalidità dal 10 al 100% e considerato che il legislatore ha comunque già espresso, quanto meno per le lesioni da sinistri stradali, la chiara opzione per una tabella unica da applicare su tutto il territorio nazionale, la Corte di cassazione ritiene che sia suo specifico compito, al fine di garantire l’uniforme interpretazione del diritto (che contempla anche l’art. 1226 cod. civ., relativo alla valutazione equitativa del danno), fornire ai giudici di merito l’indicazione di un unico valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona, quale che sia la latitudine in cui si radica la controversia. Ciò sulla base delle considerazioni che seguono.

3.2.2.- Vanno anzitutto ribaditi i principi secondo i quali la liquidazione equitativa del danno può ritenersi sufficientemente motivata – ed è pertanto insuscettibile di sindacato in sede di legittimità – allorquando il giudice dia l’indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico seguito; e che essa è invece censurabile se sia stato liquidato un importo manifestamente simbolico o non correlato alla effettiva natura od entità del danno; o quando nella sentenza di merito non si dia conto del criterio utilizzato, o la relativa valutazione risulti incongrua rispetto al caso concreto, o la determinazione del danno sia palesemente sproporzionata per difetto o per eccesso. Ma equità non vuoi dire arbitrio, perché quest’ultimo, non scaturendo da un processo logico-deduttivo, non potrebbe mai essere sorretto da adeguata motivazione. Affermare allora che la liquidazione equitativa è insindacabile a condizione che risulti congruamente motivata equivale ad ammettere che dell’equità possa darsi una giustificazione razionale a posteriori. Di conseguenza, il controllo in sede di legittimità del giudizio equitativo esige che preliminarmente si stabilisca quale sia la nozione di “equità” recepita dall’ordinamento nell’art. 1226 cod. civ..

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