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Esclusione gara d’appalto con pubblico incanto per l’affidamento alvori – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3550/2011

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 3550 del 13/06/2011

FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione l’appello proposto da Borchi Costruzioni s.r.l. avverso la sentenza del T.a.r. Liguria, sezione II, 8 giugno 2006, n. 536 che ha respinto l’impugnativa dalla stessa rivolta avverso l’aggiudicazione all’impresa VIMA s.r.l. di ing. Massimo Pinna della gara esperita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’affidamento dei lavori di realizzazione della nuova sede del Comitato Locale di Cogorno (GE) della Croce Rossa Italiana.

2. L’appello è affidato a due motivi con cui la società ricorrente deduce: a) in via principale, che l’aggiudicataria VIMA avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver presentato la dichiarazione di accettazione degli oneri di sicurezza per euro 36.784,69 richiesta dal bando a pena di esclusione: “in calce a detta offerta l’imprenditore o il legale rappresentante della società dovrà dichiarare che l’offerta tiene conto degli oneri relativi ai piani di sicurezza ai sensi dell’art. 18, comma 8, legge n. 55/1990 e dei d.lgs. n. 494/1996 e n. 626/1994 che si accettano nell’importo omnicomprensivo di € 36.784,96, non soggetto a ribasso d’asta”; b) in via subordinata, che, in caso di rigetto del motivo principale, dovrebbero allora essere riammesse alla gara le altre cinque imprese che hanno omesso la dichiarazione di accettazione in questione.

3. La società appellante evidenzia, per dar conto del suo interesse, come l’appalto le verrebbe aggiudicato sia in caso di esclusione della Vima, sia in caso di riammissione delle cinque imprese escluse.

4. Si è costituita in giudizio la società VIMA s.r.l. che ha eccepito in via pregiudiziale: a) l’inammissibilità del ricorso di primo grado, per essere stato notificato ad un soggetto diverso (VIMA s.a.s., anziché VIMA s.r.l.); b) l’improcedibilità del ricorso, in quanto l’appalto è stato ormai eseguito e la ricorrente non ha proposto domanda risarcitoria, né, potrebbe più proporla, in quanto, secondo la tesi dell’appellata, l’art. 124 c.p.a. consentirebbe il risarcimento del danno solo a favore dell’impresa che non ha ottenuto il subentro nel contratto, pur avendolo chiesto.

Nel merito ha dedotto l’infondatezza dell’appello, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

5. Alla pubblica udienza del 10 maggio 2011, il ricorso è stato trattenuta per la decisione.

6. L’appello non merita accoglimento.

7. L’infondatezza nel merito consente al Collegio di prescindere dalle eccezioni pregiudiziali di inammissibilità e improcedibilità riproposte in memoria dalla Vima s.r.l.

In ordine al motivo di appello fatto valere in via principale, deve rilevarsi che il tenore letterale dell’offerta presentata dall’aggiudicataria sia tale da includere la dichiarazione di espressa accettazione degli oneri di sicurezza nell’importo quantificato dal bando di gara, pari ad € 36.784,96.

Nel formulare la propria offerta, infatti, la Vima s.r.l. ha espressamente dichiarato di offrire il ribasso del 16,05% sull’importo a base di appalto, al netto degli oneri di sicurezza, pari ad pari ad € 36.784,96 non soggetti a ribasso d’asta.

Tale offerta, interpretata in un’ottica non meramente formalistica, contiene, a differenza di quanto deduce l’appellante, due distinte dichiarazioni: sia quella di offrire il ribasso del 16,05% sull’importo a base d’appalto, sia quella di aver tenuto conto ai fini della formulazione dell’offerta, degli oneri di sicurezza e di averli accettati nell’omnicomprensivo importo di € 36.784,96 non soggetto a ribasso d’asta. Tale seconda dichiarazione, pur formulata nell’ambito dell’offerta economica, è del tutto equivalente a quella richiesta, a pena di esclusione, al punto EE del bando.

8. Infondato è anche il motivo dedotto in via subordinata, con cui si lamenta l’esclusione di altre cinque imprese che, pur avendo reso la stessa dichiarazione dell’aggiudicataria, sono state escluse dall’Amministrazione, proprio per la violazione di quanto previsto dal punto EE del bando.

Anche sotto questo profilo, la sentenza del T.a.r. merita condivisione.

Le offerte delle altre 5 imprese di cui si contesta l’esclusione non sono equivalenti a quella dell’aggiudicataria in quanto tre di esse non contengono alcun tipo di dichiarazione relativamente agli oneri di sicurezza (ATI Faedil s.r.l.; R.M. Edilizia s.r.l.; Comes Tigullio s.r.l. ed Edileno s.r.l.), mentre le altre due (Errecostruzioni s.r.l. e Bettini Tino e figlio s.n.c.), pur specificando che l’offerta è al netto degli oneri di sicurezza, non fanno alcun riferimento all’importo di tali oneri come quantificato dal bando, e non vi è, quindi, prova, come rileva il T.a.r., che essi siano considerati ed accettati nell’ammontare specificamente determinato dal bando.

Non sussiste, quindi, la lamentata disparita di trattamento.

9. Il ricorso, in definitiva, deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono quantificate in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge, per ciascuna delle parti vittoriose costituite (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Vima s.r.l. di ing Massimo Pinna).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida, per ciascuna parte, in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge, a favore di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di Vima s.r.l. di ing. Massimo Pinna.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente FF
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Gabriella De Michele, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/06/2011

 

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