Niente confisca per equivalente per il profitto del reato di peculato – Cassazione Penale, Sentenza n. 22505/2011
Secondo il dato testuale degli artt. 321, comma 2 bis, c.p.p. e 322 ter, comma 1, c.p., il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può essere disposto soltanto per il prezzo e non anche per il profitto del reato. LO afferma la Corte di Cassazione uniformandosi all’orientamento formulato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 38691 del 06/10/2009. Nella fattispecie, osserva la Corte, è indubbio che le somme di cui l’indagata, nella qualità di incaricata di pubblico servizio, si appropriò rappresentano il “profitto” del reato di peculato. È consentita la confisca diretta di tali somme (cd. confisca di proprietà), ma non la confisca per equivalente di beni per un valore corrispondente a detto profitto (cd. confisca di valore). La confisca per equivalente e, quindi, la cautela reale ad essa funzionale sono consentite solo con riferimento al “prezzo” del reato.
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Cassazione Penale, Sezione Sesta, Sentenza n. 22505 del 07/06/2011
Fatto e diritto
1. Il Tribunale di Venezia, con ordinanza 21/12/2010, decidendo in sede di riesame ex art. 324 c.p.p., confermava il provvedimento di sequestro preventivo di due computer, adottato, il 23 novembre precedente, dal Gip dello stesso Tribunale in danno di [OMISSIS], indagata in ordine al reato di cui all’art. 314 c.p., per essersi appropriata, nella qualità di addetta alla biglietteria della società “…”, di somme di denaro per un ammontare complessivo di circa Euro 60.000,00.
Il Giudice del riesame, dopo avere premesso che il fumus commissi delicti era evidenziato dalle indagini espletate, riteneva che la cautela reale era giustificata, ai sensi dell’art. 321, comma 2 bis, c.p.p. in relazione all’art. 322 ter c.p., in funzione della confisca per equivalente dei detti beni, il cui valore era corrispondente (per difetto) al “profitto” o al “prezzo” del reato.
2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’indagata, lamentando la violazione degli artt. 321, comma 2 bis, c.p.p. e 322 ter c.p., sotto il profilo che il sequestro preventivo in funzione della confisca per equivalente non era consentito per il “profitto” del reato di peculato; né poteva parlarsi di “prezzo” di tale illecito, considerato che per “prezzo” del reato deve intendersi il compenso dato o promesso a una determinata persona per indurla o istigarla al reato.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Illegittima è la misura cautelare reale adottata in danno della [OMISSIS].
Ed invero, secondo il dato testuale degli artt. 321, comma 2 bis, c.p.p. e 322 ter, comma 1, c.p., il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può essere disposto soltanto per il prezzo e non anche per il profitto del reato (Sez. U. n. 38691 del 25/6/2009. dep. 6/10/2009, imp. Caruso).
É indubbio che le somme di cui l’indagata, nella qualità di incaricata di pubblico servizio, si appropriò rappresentano il “profitto” del reato di peculato. È consentita la confisca diretta di tali somme (cd. confisca di proprietà), ma non la confisca per equivalente di beni per un valore corrispondente a detto profitto (cd. confisca di valore). La confisca per equivalente e, quindi, la cautela reale ad essa funzionale sono consentite solo con riferimento al “prezzo” del reato: nell’ipotesi di peculato formulata a carico della [OMISSIS], non è concettualmente apprezzabile il “prezzo” del reato.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e deve essere disposta la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..
Depositata in Cancelleria il 07 giugno 2011