AmministrativaGiurisprudenza

Giudizio di Ottemperanza. Limiti all’obbligo conformativo sorgente da sentenza passata in giudicato – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3392/2011

L’obbligo conformativo sorgente dalla sentenza passata in giudicato attiene unicamente alla rimozione del comportamento di inerzia tenuto sulla domanda iniziale, ma non vale a precludere all’Amministrazione l’esercizio della sua potestà discrezionale di richiedere, sempre ai fini della definizione del procedimento amministrativo, a carico della richiedente degli adempimenti o l’esplicazione di attività ritenute necessarie per evadere correttamente quanto richiesto.

(© Litis.it, 12 Giugno 2011 – Riproduzione riservata)

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 3392 del 06/06/2011

FATTO e DIRITTO

La società B.I.G. meglio specificata in epigrafe si attivava per ottenere i titoli necessari alla realizzazione e gestione di una stazione di servizio in Comune di Corciano, lungo il raccordo autostradale Perugia – Bettolle, al km 44+620 e dopo un contenzioso intercorso con l’Ente proprietario e gestore di detta arteria statale, otteneva dall’ANAS il rilascio del nulla osta per la viabilità.

La predetta Società richiedeva quindi il disciplinare definitivo riguardante gli accessi, allegando gli altri titoli ottenuti e gli elaborati progettuali, ma l’ANAS rimaneva inerte in ordine a tale richiesta, sicchè B.I.G s.r.l. presentava ricorso giurisdizionale al Tar dell’Umbria diretto a veder dichiarata ai sensi dell’art.21-bis della legge n.1034/1971, l’illegittimità del silenzio formatosi sulle sue istanze di rilascio del disciplinare.

L’adito TAR con sentenza n.83/2008 accoglieva il ricorso, ordinando all’ANAS di rilasciare il chiesto disciplinare nel termine di 30 giorni, disponendo altresì che,in ipotesi di ulteriore inadempimento a tale incombente, provvedesse quale commissario ad acta il Capo del Compartimento Viabilità dell’Umbria.

La Società interessata, ritenendo che l’obbligo affermato giudizialmente era rimasto sostanzialmente inevaso, presentava ricorso sempre al TAR umbro (depositato il 30 dicembre 2008) per l’ottemperanza della sentenza n.83/2008, gravame che con sentenza n.6/2009 veniva dichiarato improcedibile, avendo il suindicato giudice rilevato che l’ANAS aveva proceduto ad approvare il disciplinare ed adempiuto così all’obbligo di provvedere.

La B.I.G è insorta avverso tale sentenza, ritenendola errata ed ingiusta per essere stato ignorato e travisato dal giudice di primo grado il giudicato di cui alla sentenza n.83/08, commisurato e definito rispetto ad una precisa domanda (oltreché ad uno specifico progetto) della realizzanda stazione di servizio, quella originariamente presentata e relativamente alla quale non si è avuto da parte dell’intimata Amministrazione un atto conclusivo del procedimento.

L’interesse fatto valere dalla Società appellante in sede di ottemperanza, si sostiene ancora nell’impugnativa all’esame, è un interesse pretensivo di tipo procedimentale ad ottenere una risposta espressa e motivata, riferita alla sua domanda principale (quella in origine prodotta) e tale obbligo risulta essere stato illegittimamente eluso.

Si è costituita in giudizio l’A.N.A.S. .p.a. che ha contestato la fondatezza del proposto gravame, di cui ha chiesto la reiezione.

Alla camera di consiglio del 17 maggio 20011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Tanto premesso, l’appello si appalesa infondato, le osservazioni e prese statuizioni del primo giudice meritando integrale conferma.

Ai fini della comprensione e soluzione delle questioni giuridiche portate alla cognizione di questa Sezione, occorre procedere a richiamare alcuni dati di fatto intervenuti successivamente alla sentenza di cui si chiede il giudicato (depositata nel febbraio del 2008).

E’ accaduto che l’ANAS, in sede di attivazione e/o prosecuzione del procedimento di definizione dell’istanza di rilascio del disciplinare (quella prodotta il 24/27 settembre 2007), ha richiesto alla B.I.G., in applicazione della normativa recata da una circolare intervenuta nel marzo del 2008 (la n.3 ) un adeguamento progettuale alla richiesta di disciplinare in origine formulata e a fronte del quale la predetta Società, dopo le riserve al riguardo sollevate, ha provveduto a presentare un ulteriore integrativo progetto, prodotto però come domanda subordinata rispetto a quella in origine avanzata.

Va pure fatto presente che successivamente al rielaborato progetto proseguiva l’iter procedurale di che trattasi e si perveniva all’approvazione da parte di ANAS del disciplinare in favore della B.I.G..

Le circostanze fondamentali testé illustrate costituiscono lo snodo fondamentale della presente controversia, se è vero che parte appellante lamenta l’avvenuta elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n.83/2008 in relazione al fatto che a suo avviso ANAS non avrebbe concluso il procedimento di rilascio del disciplinare in relazione alla domanda ab origine presentata, quella del settembre 2007 (all’evidenza ritenuta più conveniente dall’appellante) e tanto in violazione delle statuizioni rese dal giudice di primo grado, che avrebbe statuito l’obbligo di rilasciare il chiesto documento autorizzatorio con specifico riferimento al primo dei progetti presentati.

In altri termini secondo la tesi dell’appellante l’obbligo di provvedere recato dal decisum di merito è quello rapportato e calibrato unicamente con riferimento alla domanda prodotta nel settembre del 2007 e in relazione alla quale ANAS aveva tenuto il comportamento inoperoso giudicato illegittimo dal TAR.

Ora la tesi difensiva già dedotta in primo grado e qui diffusamente ribadita non appare condivisibile, giacché pecca di un originario vizio logico che finisce con l’invalidare l’intero ordito su cui si basa l’actio iudicati, quello di ritenere che il giudicato abbia per così dire cristallizzato il diritto dell’appellante a vedersi rilasciato il disciplinare con specifico ed unico riguardo alla domanda avanzata nel settembre del 2007.

Appare allora indispensabile procedere, come, peraltro, correttamente fatto dal giudice di prime cure, a precisare la portata e i limiti del giudizio di ottemperanza che vengono nella specie in rilievo, dovendosi rimarcare come esso, nel caso all’esame è circoscritto necessariamente al solo fine di far constatare l’illegittimo silenzio tenuto dall’Amministrazione, con il conseguente accertamento dell’obbligo di provvedere ovvero di procedere a definire la richiesta avanzata dalla Società interessata, ma fermo restando il potere di ANAS di procedere alle ulteriori fasi dell’istruttoria relativa alla definizione della pratica in questione secondo modalità tecniche ed amministrative ritenute, nell’ambito dei poteri istituzionali, necessarie o comunque opportune,

In sostanza l’obbligo conformativo sorgente dalla sentenza passata in giudicato attiene unicamente alla rimozione del comportamento di inerzia tenuto sulla domanda iniziale, ma non vale a precludere all’Amministrazione l’esercizio della sua potestà discrezionale di richiedere, sempre ai fini della definizione del procedimento di rilascio del disciplinar de quo, a carico della richiedente degli adempimenti o l’esplicazione di attività ritenute necessarie per evadere correttamente quanto richiesto.

Sicché l’adeguamento progettuale richiesto da ANAS non ha provocato una divaricazione del procedimento di definizione della pratica attivata da B.I.G. di rilascio del disciplinare, trattandosi, in definitiva, sempre di un’unica fattispecie procedurale contrassegnata da una richiesta istruttoria volontariamente adempiuta (sia pure sotto l’anomala voce di “subordinata”) e tanto, anzi, vale ad evidenziare che l’Amministrazione ha dato concreto seguito all’ordine del giudice di provvedere.

Che poi le determinazioni assunte da ANAS in ordine agli ulteriori adempimenti progettuali posti a carico dell’appellante siano ingiustamente gravose o comunque affette da vizi di legittimità è questione che esula dal thema decidendum qui in rilievo e che va fatta valere, come già avvenuto, nelle sedi di giudizio di merito, a mezzo di autonome impugnative.

Delimitato con esattezza l’alveo processuale entro cui va incanalato il giudizio di ottemperanza attivato da B.I.G., non solo non è dato rinvenire la sussistenza di una violazione e/o elusione delle statuizioni giurisdizionali passate in giudicato a seguito dell’accoglimento del ricorso ex art.21-bis della legge n.1034/971, ma va dato anche atto che in effetti la pretesa a provvedere e, in particolare, a concludere il procedimento di rilascio del disciplinare è stata in concreto soddisfatta con l’avvenuta approvazione in favore della Società appellante di tale atto.

In forza delle suesposte considerazioni l’appello, in quanto infondato, va respinto.

Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta..

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 06/06/2011

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *