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Processo amministrativo. Termine per l’oposizione di terzo – Consiglio di stato, Sentenza n. 3351/2011

Il dies a quo per la proposizione dell’opposizione di terno nel processo amministrativo è da individuare nella data in cui l’opponente ha avuto legale (o comunque piena) conoscenza della sentenza lesiva del suo interesse. Si tratta del termine ordinario di sessanta giorni, decorrente o dalla notificazione della sentenza al terzo, o, in difetto di tale notificazione, dalla piena conoscenza che il terzo abbia della sentenza medesima.

(© Litis.it, 7 Giugno 2011 – Riproduzione riservata)

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 3351 del 06/06/2011

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al Tar per il Molise risalente al 1999, gli odierni appellati, in qualità di eredi di Amicarelli Aldo, chiedevano la riliquidazione dell’indennità di buonuscita spettante al de cuius, con inclusione nel calcolo dell’indennità integrativa speciale.

Il ricorso veniva notificato al solo Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Tar adito, con sentenza 18 maggio 2005 n. 772, accoglieva il ricorso, e per l’effetto ordinava all’I.N.P.D.A.P. di liquidare l’indennità di buonuscita.

3. Tale sentenza veniva appellata dal Ministero (appello n. 6299/2006): l’appello è stato dichiarato inammissibile dalla sentenza Cons. St., sez. VI, 23 settembre 2009 n. 5686. Tale decisione rileva il difetto di interesse all’appello in capo al Ministero, in quanto la sentenza impone un obbligo a carico dell’I.N.P.D.A.P., e afferma che la sentenza del Tar avrebbe dovuto, se del caso, essere contestata dall’I.N.P.D.A.P. con opposizione di terzo.

4. Nelle more dell’appello avverso la sentenza del Tar Molise n. 772/2005, i beneficiari di tale sentenza ne chiedevano l’esecuzione al medesimo Tar.

5. Nel giudizio di ottemperanza si costituiva l’I.N.P.D.A.P., eccependo la nullità della sentenza n. 772/2005 per vizio del contraddittorio, e la inopponibilità di tale sentenza all’I.N.P.D.A.P. che non era stato parte del relativo giudizio.

6. Il Tar, con la sentenza 5 aprile 2007 n. 222, ignorando le eccezioni dell’I.N.P.D.A.P., ha ordinato l’esecuzione della sentenza n. 772/2005.

7. Tale sentenza è stata appellata dall’I.N.P.D.A.P.

8. La sezione, con ordinanza 29 agosto 2007 n. 4498, ha sospeso l’esecuzione della sentenza n. 222/2007.

9. L’appello dell’I.N.P.D.A.P., formalmente diretto contro la sentenza n. 222/2007, in realtà muove censure sia contro quest’ultima, sia contro la sentenza n. 772/2005.

10. Nell’ordine logico delle questioni vanno prima esaminate le censure contro la sentenza di merito n. 772/2005, e a seguire quelle contro la sentenza n. 222/2007, che ordina l’ottemperanza alla prima.

11. Con il primo mezzo di appello, si sostiene la nullità della sentenza n. 772/2005 per violazione del contraddittorio.

Con l’ultimo mezzo di appello si sostiene che la pretesa dedotta nel giudizio di cognizione doveva essere respinta atteso che il credito vantato era prescritto.

11.1. Osserva il Collegio che in relazione a tali due censure, l’atto di impugnazione dell’I.N.P.D.A.P. può, in astratto, essere qualificato:

– come appello del litisconsorte necessario pretermesso;

– come opposizione di terzo.

11.2. In entrambi i casi, tuttavia, si pone la questione della intempestività del gravame.

La questione è stata sottoposta in udienza al contraddittorio delle parti, dandosene atto a verbale, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a.

Infatti, l’appello, all’epoca dei fatti di causa, doveva essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, in difetto di notificazione, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza (pubblicazione avvenuta in data 28 giugno 2005); tali termini sono stati superati perché l’appello dell’I.N.P.D.A.P. risulta notificato in data sei luglio 2007.

Anche a voler qualificare l’appello dell’I.N.P.D.A.P. come opposizione di terzo (che, secondo una tesi formatasi prima del c.p.a., era proponibile davanti al Consiglio di Stato anche avverso le sentenze dei T.a.r.; v. Cons. St., sez. VI, 11 marzo 2004 n. 1245; Cons. St., sez. VI, 2 settembre 2003 n. 4873; Cons. St., sez. IV, 11 febbraio 1998 n. 263; Cons. St., sez. IV, 28 maggio 1997 n. 582), l’opposizione sarebbe comunque tardiva.

Infatti, pur nel silenzio della legge, si ritiene che vi sia un termine anche per la proposizione dell’opposizione di terzo.

Si tratta del termine ordinario di sessanta giorni, decorrente o dalla notificazione della sentenza al terzo, o, in difetto di tale notificazione, dalla piena conoscenza che il terzo abbia della sentenza medesima.

Il Consiglio di Stato sin dal 1998 ha affermato che il processo dinanzi al giudice amministrativo è un procedimento da ricorso soggetto a brevi termini di decadenza, per cui è necessario che un termine vi sia anche per il ricorso di opposizione di terzo, per il quale il dies a quo è da individuare nella data in cui l’opponente ha avuto legale (o comunque piena) conoscenza della sentenza lesiva del suo interesse [Cons. St., sez. IV, 4 agosto 1998 n. 1128; Cons. St., sez. V, 22 febbraio 2007 n. 958].

Nel caso di specie, l’I.N.P.D.A.P. ha avuto piena conoscenza della sentenza n. 772/2005 quanto meno a far data dal 19 marzo 2007, data in cui ha depositato memoria nel giudizio di ottemperanza, memoria con cui ha contestato la sentenza n. 772/2005.

Pertanto, quanto meno dal 19 marzo 2007, ha iniziato a decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare la sentenza n. 772/2005, termine che scadeva il 18 maggio 2007.

L’appello-opposizione di terzo, notificato solo il 6 luglio 2007, è pertanto tardivo.

Ne consegue l’irricevibilità dell’appello contro la sentenza n. 772/2005.

12. Passando all’esame dell’appello contro la sentenza n. 222/2007, con esso si lamenta, anzitutto, che la sentenza sarebbe nulla perché ordina l’ottemperanza ad una sentenza emessa in violazione del contraddittorio.

12.1. La censura è infondata.

Opera, infatti, il principio della conversione della nullità della sentenza nei mezzi di gravame.

La sentenza n. 772/2005 è effettivamente affetta da vizio del contraddittorio, essendo stata resa in assenza di un contraddittore necessario (l’I.N.P.D.A.P.): ma tale vizio non poteva essere eccepito con semplice memoria non notificata nel giudizio di ottemperanza, dovendo invece essere dedotto mediante impugnazione (appello, opposizione di terzo).

Pertanto, nel corso del giudizio di ottemperanza, in difetto di prova della proposizione di impugnazione da parte dell’I.N.P.D.A.P. contro la sentenza n. 772/2005, il Tar non poteva disapplicare la sentenza, che era esecutiva, ed era tenuto ad ordinarne l’esecuzione.

13. Con il secondo motivo di appello, sempre diretto contro la sentenza n. 222/2007, si lamenta il difetto di motivazione per omesso esame delle eccezioni dell’I.N.P.D.A.P. in ordine alla nullità della sentenza n. 772/2005.

13.1. Si è già osservato che l’eccezione era infondata, di talché l’omesso esame di essa da parte del Tar non vizia la sentenza.

14. Con il terzo motivo di appello, sempre diretto contro la sentenza n. 222/2007, se ne lamenta la nullità perché non avrebbe rilevato il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza n. 775/2005 di cui si chiedeva l’esecuzione.

14.1. Il mezzo è infondato.

Il giudizio di ottemperanza non è la sede per rilevare vizi della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, vizi che vanno dedotti con i mezzi di gravame che l’ordinamento appresta.

Il Tar, pertanto, non era tenuto a rilevare, d’ufficio, i vizi della sentenza.

15. Per l’effetto, l’appello contro la sentenza n. 222/2007 deve essere respinto.

16. In conclusione, l’appello va in parte dichiarato irricevibile (nella parte in cui è rivolto contro la sentenza n. 772/2005), in parte respinto (nella parte in cui è rivolto contro la sentenza n. 222/2007).

La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite in relazione al presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile e in parte lo respinge.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Coraggio, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore
Maurizio Meschino, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 06/06/2011

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