La revisione prezzi si applica anche all’appalto di manutenzione di immobili – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3336/2011
L’istituto della revisione prezzi si applica anche alla fattispecie riguardante un appalto di manutenzione di immobili, di durata superiore ad una annualità nei limiti previsti dall’art. 33 della l. 28 febbraio 1986, n. 41.
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Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 3336 del 06/06/2011
FATTO e DIRITTO
1.E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia n. 5429 del 20 dicembre 2005 che ha accolto il ricorso proposto dalla “Impresa edile Caporusso Pantaleo” (cui oggi è subentrata la curatela fallimentare) avverso la delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto autonomo case popolari della Provincia di Bari ( d’ora in avanti IACP) n. 112 del 18 dicembre 1994 recante il diniego di riconoscimento della revisione del prezzo relativo ai servizi manutentivi degli immobili IACP di cui al contratto del 26 giugno 1989.
2. Si è costituita in giudizio la curatela fallimentare della impresa intimata per resistere al ricorso e per chiederne il rigetto.
3.All’udienza del 12 aprile 2011 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.
4. L’appello è infondato e va respinto.
La questione della applicabilità alla fattispecie in oggetto, riguardante un appalto di manutenzione di immobili, dell’istituto della revisione dei prezzi è stata di recente affrontata ( e risolta in senso affermativo) dalla Sezione in una vicenda del tutto analoga a quella qui oggetto di esame ( cfr. Cons. St., VI, 21 settembre 2010 n.7001) in cui era parte proprio l’odierno istituto appellante. Considerato che il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalla decisione assunta in tale vicenda, in cui ha condivisibilmente concluso per l’applicabilità, anche al tipo di appalto per cui è giudizio ( avente, in fatto, durata ultrannuale) dell’istituto revisionale, nei limiti previsti dall’art. 33 della l. 28 febbraio 1986, n. 41, la motivazione della presente sentenza può essere redatta, ai sensi dell’art.74 cod. proc. amm.( richiamato dall’art. 120, comma 10 del cod.proc. amm.) a mezzo del mero rinvio a tale decisione, che deve qui intendersi riprodotta, per quanto di ragione.
5. Le spese di lite del grado seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello ( r.g. n. 5322/06), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento , in favore della curatela fallimentare appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 ( millecinquecento/00), oltre IVA e CAP come per legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Garofoli, Presidente FF
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 06/06/2011