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Imposizione del vincolo indiretto e continuità dell’area – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3354/2011

Ai fini dell’imposizione del vincolo indiretto la continuità dell’area non deve essere intesa in senso solo fisico, né richiedere necessariamente una continuità stilistica o estetica fra le aree, ma può essere invocata anche a tutela della continuità storica fra i monumenti e gli insediamenti circostanti; pertanto, nel caso di una vasta porzione di territorio, di interesse paesistico, archeologico o culturale, riconducibile alla più ampia accezione di parco archeologico, non rileva il mero rapporto di continuità fisica dei terreni ai fini della loro inclusione nell’area vincolata e il potere discrezionale di cui l’Amministrazione dispone nel fissare l’ampiezza del vincolo indiretto finalizzato a costituire una fascia di rispetto attorno al bene archeologico oggetto di tutela diretta è sindacabile in sede di legittimità solo per macroscopica incongruenza ed illogicità.

(© Litis.it, 7 Giugno 2011 – Riproduzione riservata)

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 3354 del 06/06/2011

FATTO

Ricorso n. 1177/2010;

Con la decisione n. 724/2009 in epigrafe appellata il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha respinto il ricorso con il quale era stato chiesto dalla Marinelli A. Calce Inerti s.r.l. l’annullamento del decreto del 5 febbraio 2008 con il quale il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Umbria aveva sottoposto a vincolo indiretto un’area sita nel territorio del Comune di Corciano (comprendente anche i terreni di proprietà della società medesima), nonché di tutti gli atti allegati al predetto decreto ed in particolare: della relazione di vincolo e della planimetria nonché degli atti di provenienza statale interni al procedimento di vincolo, tra cui le note della Soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico dell’Umbria prot. n. 4397 del 2 marzo 2007, prot. n. 4598 del 6 marzo 2007, prott. n. 6534 e n. 6541 del 4 aprile 2007, prot. n. 11314 del 14 giugno 2007 e prot. n. 11983 del 27 giugno 2007, del parere del Comitato regionale di coordinamento espresso nella seduta del 3 maggio 2007, della relazione di vincolo allegata alla proposta della soprintendenza, e degli atti assunti dal Comune di Corciano (in particolare la delibera della Giunta comunale n. 13 del 18 gennaio 2007 e la nota sindacale prot. n. 3254 del 31 gennaio 2007).

Essa aveva esposto di essere proprietaria, in frazione Mantignana del Comune di Corciano, di un’ampia area edificabile, urbanisticamente destinata alla realizzazione di insediamenti produttivi (“D1”), confinante con la proprietà della Fassa s.p.a., in parte della quale quest’ultima società Fassa s.p.a., intendeva realizzare un impianto (comprensivo di edifici e di tre torri di altezza tra 23 e 60 metri) per la produzione di intonaci premiscelati per l’edilizia.

La sopradetta area era stata sottoposta a vincolo indiretto con provvedimento illegittimo ed illogico: il sedime interessato dall’impugnato vincolo indiretto distava circa 950 metri dal Castello di Pieve del Vescovo, circa 760 metri dal Castello di Migiana, 980 metri dalla chiesa di Migiana e circa 3.600 metri dalla Villa del Colle del Cardinale.

Detti beni peraltro erano tutti soggetti a vincolo diretto, ed (almeno in parte) a vincolo paesaggistico.

Essa aveva era insorta prospettando sei distinte censure che il primo giudice ha preso analiticamente in esame ed ha respinto con articolata motivazione.

Il primo profilo di doglianza prospettato riposava nell’affermazione secondo cui il provvedimento di vincolo indiretto era carente – anche in ragione del suo ambito di incidenza- di un rapporto di complementarietà con il vincolo diretto insistente sul Castello di Pieve del Vescovo in Corciano (ed anche sul Castello di Mantignana), e perseguiva in realtà improprie finalità di tutela paesaggistico – ambientale nelle more dell’adozione di apposito provvedimento.

In proposito, il primo giudice ha rilevato che la parte motiva del provvedimento, pur utilizzando l’espressione ad ampio spettro di “sistema territoriale”, poneva in luce «l’esigenza di armonizzare gli strumenti di tutela dei beni culturali nella zona con le caratteristiche di vedute culturali riconosciute», sottolineando la portata baricentrica del Castello di Pieve del Vescovo.

Esso appariva conforme alla lettera ed alla ratio dell’art. 45 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Anche nell’atto di pre-iniziativa procedimentale (costituito dalla delibera di G.C. n. 13 del 18 gennaio 2007 del Comune di Corciano) si faceva riferimento alla circostanza che l’eventuale realizzazione di un insediamento produttivo in località Mantignana da parte della ditta Fassa di Treviso, in considerazione delle sue caratteristiche progettuali (in particolare caratterizzate dalla presenza di torri di altezza pari a circa 60 metri), avrebbe potuto arrecare pericolo all’integrità dei beni culturali immobili circostanti, danneggiandone la luce e la prospettiva, solo in aggiunta precisando che detta opera poteva altresì alterare le condizioni generali dell’ambiente circostante.

Né in senso contrario rilevava la circostanza che la relazione di vincolo predisposta dalla Soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e etnoantropologico dell’Umbria e la conseguente richiesta alla Direzione Regionale sembrava dare preminente rilievo alla salvaguardia paesistica: da un canto trattavasi di atti a rilevanza endoprocedimentale e, sotto altro profilo, in materia di vincoli indiretti il nucleo semantico delle espressioni utilizzate era ampio ed utilizzava locuzioni riferibili ai beni paesaggistici, senza che ciò potesse implicare la sussistenza del denunciato vizio di sviamento dalla causa.

Il provvedimento di vincolo indiretto risultava finalizzato ad evitare che fosse messo in pericolo il “sistema territoriale” circostante al Castello di Pieve del Vescovo, affinché non ne venisse danneggiata la prospettiva o la luce, ovvero alterate le condizioni di ambiente e decoro: ciò confermava la funzione di tutela complementare del bene culturale.

Quest’ultima era dimostrata peraltro anche dalla circostanza che l’area interessata dall’impugnato vincolo indiretto era già parzialmente soggetta a vincolo paesaggistico (e pendeva un ulteriore, coevo a quello oggetto del presente ricorso, procedimento regionale per la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell’ambito territoriale Mantignana-Corciano ai sensi dell’art. 138 del codice dei beni culturali).

Nonostante l’indubbia vastità dell’area non poteva desumersi che il provvedimento gravato intendesse salvaguardare il contesto ambientale, al di là della fascia di rispetto dei beni monumentali.

La censura secondo cui il parere del Comitato regionale di coordinamento (reso ai sensi dell’allora vigente art. 21 del d.P.R. 10 giugno 2004, n. 173)era stato acquisito antecedentemente alla data di (ri)avvio del procedimento di imposizione del vincolo indiretto (del quale si denunciava la carenza dei requisiti formali prescritti dall’art. 46 del codice dei beni culturali) era parimenti infondata: la circostanza che il detto parere fosse del 3 maggio 2007 (e dunque antecedente alla rinnovata comunicazione di avvio) non determinava alcuna illegittimità.

La comunicazione di avvio del procedimento di imposizione del vincolo indiretto era stata infatti rinnovata soltanto per motivi formali, attinenti alla inadeguatezza ed incompletezza della pubblicità notiziale della prima comunicazione.

Il parere era intervenuto prima del riavvio del procedimento, e comunque ad istruttoria aperta: non si verteva nell’ipotesi di funzione consultiva esercitata a posteriori rispetto alla emissione del provvedimento di amministrazione attiva.

Sussistevano del pari i requisiti formali dell’atto di avvio del procedimento: la comunicazione del 14 giugno 2007 intervenuta a parziale modifica di quella del 4 aprile 2007 precisava (come già la prima) che ne erano parte integrante la cartografia catastale, l’elenco dei destinatari, la documentazione fotografica, la relazione di vincolo con le prescrizioni immediatamente valide ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 42 del 2004.

Dall’atto di avvio procedimentale risultava individuabile sia l’immobile in relazione al quale erano riferibili le prescrizioni di tutela indiretta, sia i contenuti essenziali di tali prescrizioni.

Neppure era apparsa al primo giudice ravvisabile la lamentata difformità contenutistica del provvedimento di vincolo rispetto alle prescrizioni enucleate dal parere del Comitato regionale di coordinamento, (il parere prescriveva che «nelle aree fabbricabili in ampliamento delle zone industriali i nuovi insediamenti non dovranno superare le altezze dei manufatti esistenti», mentre il provvedimento di vincolo richiedeva che i nuovi insediamenti non superassero, oltre che le altezze, le volumetrie dei manufatti esistenti).

Il Comitato regionale di coordinamento esprimeva un parere obbligatorio, ma non anche vincolante; tra il provvedimento finale e l’atto endoprocedimentale non era dato ravvisare una reale difformità, quanto piuttosto un “incremento di prescrizioni”, che non poteva ritenersi precluso all’organo con poteri decisori.

La denunciata illogicità della limitazione del vincolo indiretto alla sola porzione di territorio collocata a nord del Castello di Pieve del Vescovo, proprio attribuendo allo stesso un ruolo baricentrico, ed applicando il concetto di cono visuale, per di più includendo l’area di proprietà della società appellante, collocata a circa 950 metri dal bene monumentale in questione costituiva doglianza impingente sulla discrezionalità tecnica dell’amministrazione o, addirittura, trasmodante in inammissibili valutazioni di merito.

Il vincolo indiretto, finalizzato a prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce, ovvero le condizioni di ambiente e di decoro,costituiva provvedimento atipico: nel caso di specie neppure determinava un’inedificabilità assoluta dell’area interessata.

Esso imponeva, nelle aree fabbricabili, il rispetto delle volumetrie ed altezze dei manufatti esistenti: nessuna abnormità od illogicità era ravvisabile.

Il Tribunale amministrativo ha poi preso in esame la quinta censura volta a sostenere, l’illegittimità della determinazione vincolistica derivata dagli atti di impulso del Comune di Corciano.

Ciò nell’assunto che tanto la delibera n. 13 del 2207 della Giunta comunale, quanto la nota prot. n. 3254 del 2007 del Sindaco sarebbero state affette da incompetenza, configurandosi la motivata richiesta di avvio del procedimento per la tutela indiretta come “atto di indirizzo”, rientrante, in quanto tale, nelle prerogative del Consiglio comunale.

Il Tribunale amministrativo regionale ha a tal proposito in primo luogo rilevato che non sussisteva alcun rapporto di presupposizione necessaria tra la richiesta del Comune ed il provvedimento di vincolo tale da poter configurare il vizio di invalidità derivata.

Secondariamente ha evidenziato che la richiesta di attivazione di un procedimento per la tutela indiretta di un dato complesso monumentale non poteva qualificarsi “atto di indirizzo” ( come affermatosi nella deliberazione di Giunta n. 13 del 18 gennaio 2007) ex art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Al di la del nomen ivi indicato, trattavasi di atto rientrante nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Anche la successiva nota del Sindaco di Corciano in data 30 gennaio 2007, sebbene volta a confermare la richiesta di introduzione del procedimento di vincolo, risultava priva di carattere decisorio: essa rivestiva unicamente valenza istruttoria, in quanto finalizzata alla trasmissione della documentazione tecnica, della cui predisposizione si era fatta riserva nella delibera di Giunta n. 13 del 18 gennaio 2007.

In ultimo, la circostanza che la richiesta, proveniente dalla Fassa, di autorizzazione di un proprio insediamento nell’area industriale di Corciano, mediante utilizzo della cava ivi presente, costituisse il “presupposto storico” della determinazione vincolistica impugnata dimostrava che non v’era stata alcuna fattispecie di sviamento volta a precludere il progetto imprenditoriale della Fassa s.p.a., collegato alla coltivazione della cava, sita in località Monte Petroso.

Avverso la citata decisione è stato proposto dalla originaria ricorrente rimasta soccombente un articolato appello riepilogativo delle censure proposte in primo grado e contenente le valutazioni critiche alla sentenza in epigrafe.

Essa ha in primo luogo ripercorso, sotto il profilo cronologico, il succedersi di iniziative vincolistiche sull’area circostante la cava di propria pertinenza; ha ribadito che l’iniziativa avversata non mirava a proteggere uno specifico bene ma a preservare più ampi e generici valori ambientali.

Sussisteva il vizio di sviamento dalla causa tipica (pagg. 13 -18 del ricorso in appello).

Era parimenti stato violato il disposto di cui all’art. 21 del d.P.R. n. 173 del 10 giugno 2004 (successivamente abrogato dall’art. 23 del d.P.R. n. 233 del 26 novembre 2007).

Il decreto impugnato si era ampiamente ed immotivatamente discostato dal contenuto del parere dell’organo tecnico: il primo giudice aveva disconosciuto una realtà dimostrata per tabulas.

Le doglianze in ordine alla illogica perimetrazione dell’area erano pienamente ammissibili, e fondate: la vastissima area assoggettata a vincolo era stata arbitrariamente individuata.

Il primo giudice aveva ritenuto immune da mende la prescrizione creativa “di una fascia di rispetto intorno al bene culturale” senza avvedersi che neppure era stata individuata un’area di rispetto di estensione circolare (come logico) ma uno spicchio di territorio, coincidente con le proprietà dell’appellante.

Le misure di tutela previste (originario quarto motivo del mezzo di primo grado) erano dilatate, abnormi, e non puntuali.

La iniziativa comunale, infine, era legata da nesso di presupposizione necessaria con il procedimento impositivo del vincolo: sussisteva il vizio di invalidità derivata.

In conclusione, l’intero procedimento si era dipanato al fine di impedire che nell’area venisse realizzata un’attività imprenditoriale; l’esigenza di tutela sottesa era di natura ambientale; era stato strumentalizzato un procedimento vincolistico finalizzato a proteggere un’altra categoria di beni; l’illegittimità dell’azione amministrativa spiegata era palese.

Con memoria conclusionale datata 18 aprile 2011 l’appellante società ha ribadito e puntualizzato le proprie argomentazioni.

L’appellata amministrazione comunale di Corciano si è costituita in giudizio depositando una articolata memoria e chiedendo la reiezione del gravame perché infondato: il vincolo indiretto per cui è causa era stato apposto nel rispetto delle disposizioni di legge che legittimavano il ricorso a tale forma di protezione anche per proteggere prospettiva, luce e decoro del bene immobile direttamente vincolato.

Ciò poteva avvenire a prescindere dalla compresenza del contestuale interesse paesaggistico dell’area (del quale pure non si negava la sussistenza).

 

Ricorso n. 1457 del 2010;

Con la decisione n. 725/2009 in epigrafe appellata, il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha respinto il ricorso con il quale era stato chiesto dalla Fassa s.p.a. l’annullamento dei medesimi atti censurati in primo grado nell’ambito del ricorso n. 303/2008 proposto dalla Marinelli A. Calce Inerti s.r.l. ed in relazione al quale è stata resa la sopracitata decisione n. 724/2009 della quale si sono dianzi indicati i passaggi essenziali.

La Fassa s.p.a., aveva esposto che era sua intenzione realizzare un impianto per la produzione di intonaci premiscelati per l’edilizia (comprensivo di edifici e di tre torri di altezza tra 23 e 60 metri); che in data 20 aprile 2007 le era stato negato il permesso di costruire con la infondata motivazione di una asserita difformità del progetto rispetto alle altezze massime previste dal locale PRG e che essa era insorta avverso tale diniego impugnandolo ed ottenendone l’annullamento da parte del Tribunale amministrativo dell’Umbria con la decisione n. 109/2008 appellata dal Comune.

Sebbene fosse risultata vincitrice in detto giudizio, tuttavia non aveva potuto costruire l’impianto perché i terreni dove avrebbe dovuto sorgere lo stabilimento erano stati nel frattempo soggette alle stringenti prescrizioni di tutela indiretta di cui al decreto del 5 febbraio 2008 del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Umbria.

Ha per incidens fatto presente che tale iniziativa non era rimasta isolata, e che, anzi, nel tentativo di impedirle di localizzare il proprio impianto anche in aree alternative di propria pertinenza, era stato frettolosamente emesso un ulteriore del decreto in data 17 novembre 2008 della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Umbria, con cui era stato direttamente vincolato il sito denominato “Diverticolo degli Olivetani in località detta della Paltracca o dei quattro Comuni”: essa aveva impugnato anche tale decreto, ottenendone l’annullamento dal Tribunale amministrativo dell’Umbria con la decisione n. 658/2009.

Essa era quindi insorta avverso il decreto del 5 febbraio 2008 prospettando analoghe censure a quelle prospettate in primo grado dalla Marinelli A. Calce Inerti s.r.l. e respinte dal Tribunale amministrativo dell’Umbria con la decisione n. 724/2009 ed inoltre ha prospettato la doglianza relativa alla omessa comunicazione individuale dell’avviso dell’avvio del procedimento.

La impugnata sentenza n. 725/2009 si fonda su un percorso motivazionale identico – quanto alle censure di merito- a quello di cui alla decisione n. 724/2009 sopradescritta.

In relazione ai motivi del mezzo di primo grado proposto dalla Fassa s.p.a. il primo giudice ha altresì affrontato – pervenendo ad un convincimento reiettivo – la doglianza volta a censurare l’omesso inoltro dell’avviso dell’avvio del procedimento impositivo del vincolo indiretto.

La tesi della Fassa s.p.a. (riproposta in appello) muoveva dall’incontestato presupposto per cui l’avvio del procedimento non era stato comunicato personalmente a Fassa, né ad alcuno degli altri destinatari del provvedimento finale, dandosi luogo ad una mera pubblicazione impersonale (nel presupposto che vi fosse un numero troppo elevato di soggetti destinatari).

In realtà, i soggetti aventi un interesse al procedimento erano solamente 51; essi peraltro erano nominativamente individuati nell’elenco allegato alla relazione di vincolo della Soprintendenza: poteva e doveva, pertanto, procedersi con la comunicazione individuale agli interessati.

Il primo giudice ha disatteso tale impostazione, previa ricostruzione delle modalità adottate dalla Soprintendenza per dare pubblicità al procedimento in esame.

Ha all’uopo rilevato che, mentre la prima comunicazione di avvio del procedimento da parte della Soprintendenza di Perugia (di cui alla nota prot. n. 6534 in data 4 aprile 2007), prevedeva, per il grande numero dei destinatari, solamente l’affissione all’albo pretorio del Comune di Corciano, successivamente, a seguito dei rilievi mossi dalla Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali dell’Umbria si procedette ad una nuova comunicazione di avvio con nota prot. n. 11314 del 14 giugno 2007.

Quest’ultima – pur fondata sul medesimo presupposto riposante nella circostanza che la comunicazione personale risultava impossibile- aveva dato luogo ad una articolata pluralità di incombenti (affissione, per un periodo minimo di trenta giorni, presso l’albo della Soprintendenza; pubblicazione, per un periodo minimo di trenta giorni, della comunicazione di avvio del procedimento presso il Bollettino del Mi.B.A.C.; avviso di deposito, per un periodo minimo di sessanta giorni, presso l’albo pretorio del Comune di Corciano, e comunicazione, per un eguale periodo, nel sito internet dello stesso Comune).

Il primo giudice ha quindi disatteso la tesi dell’odierna appellante secondo cui non sussistevano i requisiti per derogare all’obbligo della comunicazione personale affermando che “la comunicazione di avvio del procedimento a cinquanta destinatari individuati (e ad ulteriori non ancora specificati ma verosimilmente esistenti stante l’estensione territoriale dell’area interessata dal vincolo) poteva ritenersi effettivamente adempimento particolarmente gravoso, giustificante forme di pubblicità alternative”.

Ciò era indirettamente comprovato sotto il profilo normativo, dal disposto di cui all’art. 11 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Il primo giudice ha respinto le altre censure sulla scorta di valutazioni identiche a quelle contenute nella decisione n. 724/2009 cui si è prima fatto riferimento.

Avverso la citata decisione è stato proposto dalla originaria ricorrente Fassa s.p.a. rimasta soccombente un articolato appello contenente argomentazioni analoghe a quelle contenute nel ricorso in appello n.1177/2010 proposto dalla Marinelli A. Calce Inerti s.r.l. ed ha altresì ribadito la doglianza contenuta nel primo motivo del mezzo di primo grado afferente alla violazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 42/2004 laddove si prescriveva la comunicazione “personale” dell’avvio della procedura vincolistica.

Ha fatto presente che in fase preprocedimentale, (il 13 febbraio 2007) avuta notizia della richiesta del Comune di Corciano di avviare il procedimento per la tutela indiretta, aveva presentato alla Soprintendenza “atto di intervento nel procedimento e istanza di accesso agli atti con contestuale memoria e deposito di documenti”. Pur tuttavia aveva avuto notizia del vincolo in questione solo a procedimento ormai concluso: era errata l’affermazione del primo giudice secondo cui doveva escludersi che il detto intervento preprocedimentale della Fassa s.p.a. la ponesse in condizione privilegiata rispetto agli altri soggetti destinatari degli effetti diretti del provvedimento di vincolo non notiziati individualmente.

Ha infine che il decreto di vincolo indiretto impugnato era affetto dal vizio di sviamento di potere in quanto sostenuto da una (illegittima) finalità di natura cautelare nelle more dell’approvazione di un nuovo vincolo paesaggistico sulla zona; esso, in quanto finalizzato a proteggere valori paesaggistici (e non già di natura storico-culturale) era palesemente illegittimo.

Con memoria conclusionale depositata il 29 aprile 2011 l’appellante società ha ribadito e puntualizzato le proprie argomentazioni.

L’appellata amministrazione comunale si è costituita in giudizio depositando una articolata memoria e chiedendo la reiezione del gravame perché infondato: il vincolo indiretto per cui è causa era stato apposto nel rispetto delle disposizioni di legge che legittimavano il ricorso a tale forma di protezione anche per proteggere prospettiva, luce e decoro del bene immobile direttamente vincolato.

Ciò poteva avvenire a prescindere dalla compresenza del contestuale interesse paesaggistico dell’area (del quale pure non si negava la sussistenza).

Alla odierna pubblica udienza del 10 maggio 2011 i suindicati ricorsi sono stati posti in decisione.

DIRITTO

1. I ricorsi in appello devono essere riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.

Nel caso in esame, infatti, le impugnazioni (non a caso quasi identiche con riferimento alle doglianze prospettate) sono state proposte da due società, rivestenti analoga qualità e posizione, che con autonomi ricorsi di primo grado avevano censurato lo stesso provvedimento impositivo del vincolo indiretto sull’area ove insistono fondi di propria pertinenza.

Devono pertanto essere riuniti e definiti con un’unica decisione anche gli odierni appelli sebbene rivolti avverso sentenze diverse,in quanto comportanti la soluzione di identiche questioni sollevate nei riguardi dei medesimi provvedimenti impugnati in primo grado (si veda Cons. St., sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3415).

2. Essi sono infondati e devono essere respinti.

3. Le censure proposte verranno esaminate congiuntamente, dandosi atto di volta in volta degli eventuali profili di specificità riguardanti le posizioni delle appellanti società.

4. In ossequio al principio di gradualità e pregiudizialità verranno in primo luogo esaminate le doglianze di natura endoprocedimentale volte a postulare l’integrale illegittimità dell’azione amministrativa spiegata dall’Autorità e trasmodante sul provvedimento finale impugnato.

4.1. A tal proposito, la prima censura da esaminare è quella proposta dalla Fassa s.p.a. e relativa alla -asseritamente illegittima- dequotazione delle garanzie procedimentali a cagione della omessa comunicazione individuale dell’avvio del procedimento finalizzato alla imposizione del vincolo indiretto per cui è causa.

4.2. Essa non è persuasiva per più ordini di ragioni.

Il comma 1 dell’art. 46 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 dispone che “Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l’avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità.”.

La possibilità di derogare all’onere di comunicazione personale, ricorre (non soltanto nei casi di impossibilità ma) anche nei casi di particolare gravosità, la cui concreta individuazione è rimessa alla lata discrezionalità dell’amministrazione procedente ed è censurabile unicamente in ipotesi di abnormità.

L’art. 4 del d.m. 13 giugno 1994, n. 495 -non modificato in parte qua dal successivo d.m. 19 giugno 2002 n. 1659- ha addirittura ampliato la previsione normativa in parola (“Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l’affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell’albo dell’amministrazione e nel Bollettino Ufficiale del Ministero.”) prevedendo che la forma alternativa di pubblicità sia possibile anche allorché la comunicazione personale risulti gravosa soltanto per alcuni dei destinatari.

Nel caso di specie, come esattamente evidenziato dal primo giudice, non soltanto potevano essere individuati almeno 53 destinatari della comunicazione di avvio del procedimento; ma detto elenco allegato alla relazione di vincolo era destinato ad ampliarsi, essendo per tabulas incompleto, tanto che non vi risultava inclusa la stessa società originaria ricorrente.

In simile ipotesi ritiene il Collegio ricorresse senz’altro il presupposto applicativo della citata disposizione e deve essere condiviso l’iter argomentativo del primo giudice anche allorché ha richiamato la eadem ratio di cui alla disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 11 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Sotto altro profilo, (ed è noto che ai sensi del secondo comma dell’art. 21-octies, aggiunto alla legge 7 agosto 1990, n. 241 dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 si è per via legislativa pervenuti ad una dequotazione in senso sostanzialistico della garanzia procedimentale in parola)l’appellante società è venuta a conoscenza del procedimento ed ha interloquito in seno al medesimo, di guisa che nessun nocumento concreto al proprio diritto di difesa sarebbe comunque ravvisabile.

4.3. Anche la ulteriore articolazione della doglianza (punto 1.2. del ricorso in appello, pagg. 17-20) merita la reiezione.

Con essa la Fassa s.p.a. si duole di avere conosciuto del vincolo soltanto a procedimento concluso, sebbene essa avesse depositato presso la Soprintendenza istanza di partecipazione ed accesso agli atti.

In disparte la contraddittorietà della doglianza con quanto esposto al punto 1.3. del ricorso in appello (laddove si evidenzia che con detta nota essa aveva esposto i profili di asserita illegittimità dell’ instaurando vincolo indiretto) non appare chiaro quali conseguenze l’appellante voglia fare discendere da tale richiesta di partecipazione.

Certo, essa non avrebbe potuto condurre all’aberrante conseguenza di imporre per tal via alla Soprintendenza di inoltrarle (unica tra i destinatari) la comunicazione personale, contrariamente alla determinazione di procedere alla consentita forma di pubblicità alternativa; neppure si vede quale utilità essa avrebbe potuto ricavare, posto che era già a conoscenza della richiesta in tal senso proveniente dall’amministrazione comunale.

Neppure può ipotizzarsi – come pare affermare l’appellante- che dalla presentazione della citata nota potesse discendere l’obbligo per l’amministrazione di notiziare la Fassa s.p.a. dei propri futuri divisamenti, del progredire dell’istruttoria, etc, posto che una simile conseguenza, oltre che illogica apparirebbe del tutto distonica dall’aspirazione alla celerità dell’azione amministrativa che permea di se le disposizioni della invocata legge 7 agosto 1990 n. 241.

La circostanza che essa “confidando del tutto in buona fede che la richiesta del Comune di Corciano non avesse sortito alcun esito” (primo capoverso di pag. 18 del ricorso in appello) avesse omesso di inviare memorie, osservazioni, etc., non appare al Collegio conseguenza imputabile alle appellate amministrazioni, e men che meno profilo di autonoma illegittimità.

Né, per concludere sul punto, la omessa puntuale e specifica motivazione in ordine alle osservazioni dalla stessa presentate nel corso del procedimento riveste portata viziante, in armonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “Laddove le osservazioni presentate dai privati, ai sensi dell’art. 10, l. 7 agosto 1990 n. 241, siano acquisite al procedimento e tenute presenti dall’amministrazione ai fini del processo decisionale, non può riconoscersi alcun rilievo invalidante alla mancanza di una confutazione analitica dei singoli punti oggetto di contraddittorio”( ex multis, Cons. St., sez. VI, 29 gennaio 2002, n. 491).

5. Del pari meritano reiezione le doglianze (terzo motivo del ricorso in appello proposto dalla Fassa s.p.a., quinto motivo del ricorso in appello proposto dalla Marinelli s.p.a.) incentrate sulla illegittimità della determinazione vincolistica derivata dagli atti di impulso del Comune di Corciano a cagione della incompetenza dell’organo comunale che adottò la determinazione di proporre alla Soprintendenza l’adozione del vincolo.

Alle condivisibili considerazioni espresse dal primo giudice nelle impugnate decisioni, può aggiungersi una notazione che assume valore troncante e che esime il Collegio dall’approfondire ulteriormente tale profilo: l’incipit dell’art. 46 comma 1 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 stabilisce che “Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati”.

L’inciso “anche” ivi contenuto consente di affermare che il vincolo de quo potrebbe discendere validamente da una iniziativa avviata ex officio dalla Soprintendenza: non v’è alcun nesso di presupposizione necessaria tra l’atto di impulso e la determinazione vincolistica.

Il Soprintendente avrebbe potuto iniziare il procedimento ex officio, su richiesta anonima, sulla scorta di un articolo di stampa, etc.; né, provenendo detta richiesta da un ente territoriale rientrante tra quelli (soltanto esemplificativamente) menzionati nel citato articolo era obbligato a conformarsi al contenuto della proposta, potendo dalla stessa unicamente trarre utile spunto per adottare determinazioni rimesse – quanto al contenuto- alla esclusiva responsabilità della Soprintendenza.

L’eventuale vizio dell’atto di impulso giammai potrebbe inficiare la determinazione vincolistica.

6. Analoga sorte meritano le doglianze (quarto motivo del ricorso in appello proposto dalla Fassa Spa,secondo motivo del ricorso in appello proposto dalla Marinelli s.p.a.) incentrate sulla circostanza (incontestata in fatto) che il parere del Comitato regionale di coordinamento era stato acquisito (in data 3 maggio 2007) antecedentemente alla data di (ri)avvio del procedimento di imposizione del vincolo indiretto (nota 11314/2007 del 14 giugno 2007). Il primo giudice ha già evidenziato che tale ultima nota di avvio del procedimento seguiva ad altra precedente (ed a propria volta precedente allo stesso parere: 4 aprile 2007) e che la rinnovazione delle procedure comunicazionali era stata disposta per motivi formali.

Ne discende la condivisibilità di una soluzione che ha evidentemente rilevato che la reiterazione del parere a seguito del riavvio della procedura avrebbe rivestito unicamente carattere formale e si sarebbe risolta in un inutile appesantimento della procedura.

In più, può aggiungersi che la pacifica giurisprudenza stigmatizza l’esercizio susseguente della funzione consultiva unicamente rapportandola al momento deliberativo: si è condivisibilmente affermato, in proposito, che “l’esercizio “ex post” della funzione consultiva, a sanatoria, è inammissibile, dovendo il parere necessariamente precedere la pronuncia dell’organo deliberante (che esso concorre a formare). “(Cons. St., sez. IV, 12 giugno 1998, n. 941).

Nel caso di specie, invece, a tutto concedere, il parere è pervenuto ben prima dell’adozione del vincolo.

6.1. Quanto alle lamentate divergenze tra il citato parere ed il decreto appositivo del vincolo si evidenzia che l’art. 21 del d.P.R. 10 giugno 2004 n.173, applicabile ratione temporis alla controversia stabiliva che “il Comitato esprime pareri obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta.”

L’organo deliberante non era vincolato al contenuto del predetto parere, potendo dallo stesso discostarsi, come testimoniato dalla circostanza che esso non rivestiva natura vincolante.

E ciò tanto più laddove nel caso di specie non si rientrava nella fattispecie della omessa imposizione di misure ritenute necessarie dal Comitato predetto, ma della fattispecie specularmente contraria in cui, semmai, v’era stato un incremento di tutela.

In più può rilevarsi che –come condivisibilmente sostenuto dal primo giudice- non hanno ragion d’essere le enfatiche affermazioni secondo cui vi sarebbe stata una “frattura” tra parere e decreto impositivo: quest’ultimo si è discostato dal primo soltanto per modeste misure di dettaglio (ciò appare pienamente legittimo tanto più laddove si tenga presente l’ampiezza dell’area vincolata e la molteplicità delle prescrizioni imposte).

Anche con riferimento alle censure in ultimo esaminate, è agevole riscontrare che sotto il profilo sostanziale non è stato arrecato alcun vulnus alla posizione delle appellanti ed al loro diritto di difesa: essa hanno conosciuto – o avrebbero potuto conoscere- il contenuto del parere tempestivamente; non avrebbero potuto interloquire con l’organo collegiale nella fase prodromica all’emissione del parere medesimo; il parere predetto, in quanto privo di efficacia vincolante non imponeva che l’organo di amministrazione attiva vi si conformasse integralmente.

7. In ultimo, deve affermarsi la infondatezza delle critiche contenute nei riunititi gravami e volte a sostenere lo sviamento di potere determinato dalla asserita avversione dell’ appellata amministrazione comunale di Corciano al progetto imprenditoriale in corso di realizzazione da parte della Fassa s.p.a. cui sarebbe stata strumentale la censurata imposizione del vincolo indiretto (che avrebbe finito per coinvolgere anche la posizione della Marinelli). Ciò nel convincimento (del Comune) che se l’impianto della Fassa s.p.a. fosse stato realizzato quest’ultima si sarebbe approvvigionata con materiale proveniente dalla cava di pertinenza della Marinelli ubicata in Monte Petroso (così, da ultimo, ancora pag. 9 della memoria conclusionale della Marinelli A. Calce Inerti s.r.l. datata 18 aprile 2011 e versata in atti).

Osserva in proposito il Collegio che di tutti gli elementi congetturali rappresentati in proposito dalle appellanti (spintesi sino ad individuare anche la “causale” di siffatto sviamento) nessuno trova conferma, neppure in via indiziaria, agli atti del procedimento.

Tale “costruzione”, peraltro, è espressa in termini assolutamente apodittici, e non si cura di rilevare che tale intento malevolo è stato attribuito ad un Ente (il Comune di Corciano) che non aveva nessuna concreta possibilità di influire positivamente ed in maniera determinante nel procedimento di apposizione del vincolo al di là del generico potere di segnalazione e denuncia (peraltro non condizionante l’avvio e l’ esercizio del potere vincolistico come si è prima chiarito).

Né ci si è curati di precisare come tale “intento ostile ” sia riuscito a condizionare le determinazioni della Soprintendenza, né tampoco si è tenuto conto della circostanza che i singoli vincoli sui complessi immobiliari “interessati” fossero ben antecedenti alle odierne iniziative vincolistiche e riguardassero beni sul pregio artistico dei quali nessuno ha sollevato obiezioni. D’altro canto, che la scaturigine causale della istanza comunale riposi nella iniziativa imprenditoriale della appellante Fassa è circostanza di cui nessuno dubita, ed espressamente menzionata financo nel primo “considerando” del decreto impositivo: che ciò non comporti ex se alcuna illegittimità è altrettanto evidente, risolvendosi semmai il problema nella verifica della sussistenza – o meno- degli estremi per sottoporre a vincolo indiretto l’area.

La doglianza è palesemente infondata ed il Collegio non ritiene sia necessario ulteriormente soffermarvisi.

8. Anche nel merito, le censure proposte dalle appellanti non appaiono persuasive.

Con gli ulteriori motivi dei riuniti ricorsi in appello, che per la loro intima connessione possono essere esaminati congiuntamente, si è censurato infatti lo sviamento di potere in cui sarebbe incorsa l’appellata amministrazione, che avrebbe imposto il vincolo a presidio di interessi lato sensu paesaggistici (intendendo raccordare preesistenti vincoli paesaggistici ed agire in funzione urgente e cautelare in vista di un futuro vincolo paesaggistico di sistema) e non già al fine di tutelare indirettamente beni rientranti nel patrimonio storico-artistico nazionale.

Prova di ciò riposerebbe – per fermarsi agli aspetti più pregnanti delle critiche appellatorie, che di seguito verranno esaminate con grado di maggior dettaglio:

a)nella abnorme estensione dell’area, interessante il territorio di ben quattro comuni per più di Ha. 50 ca.

b) nella circostanza che il complesso immobiliare direttamente tutelato con il vincolo diretto (Castello di Pieve del Vescovo in Corciano ) sia rimasto sullo sfondo di tale procedimento, e che l’area sottoposta a vincolo indiretto si estenda in modo non compatibile – quanto a direzione e cono visuale- con la effettiva tutela dei prefati complessi immobiliari;

c)nelle espressioni “confessorie” dell’intento di proteggere valori di natura paesaggistica contenute nel decreto impositivo del vincolo indiretto avversato e negli atti ad esso prodromici e nella pacifica circostanza di un più ampio progetto di vincolo paesaggistico in itinere, di guisa che l’impugnato decreto rivestirebbe una inammissibile funzione cautelare strumentale;

d) nella circostanza relativa all’”orientamento” del vincolo, che viene diretto verso l’area che si estende (unicamente) a nord del baricentro portante della determinazione vincolistica (il Castello di Pieve del Vescovo) anziché verso l’intero perimetro del monumento.

8.1. Nessuno di tali profili persuade il Collegio che, in via preliminare, ribadisce la propria convinta adesione al tradizionale orientamento della pacifica giurisprudenza e della dottrina (ben tenuto presente dal primo giudice) secondo cui la determinazione vincolistica “indiretta” costituisce espressione della discrezionalità tecnica della p.a., sindacabile in sede giurisdizionale quando l’istruttoria si riveli insufficiente o errata o la motivazione risulti inadeguata o presenti manifeste incongruenze o illogicità, e si basa sull’esigenza che il bene sottoposto al vincolo diretto sia valorizzato nella sua complessiva e prospettica cornice ambientale.

Deve in proposito rammentarsi che l’appellata amministrazione ha applicato l’art. 45 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che così dispone:“Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.”.

Non è superfluo rammentare che tale forma di determinazione vincolistica, che coinvolge l’ambito costituente la “fascia di rispetto” ( che non coincide con l’ambito materiale dei confini perimetrali dei singoli immobili, ma va stabilita in rapporto alla consistenza della c.d. “cornice ambientale”) è sempre stata valutata in termini restrittivi dalla giurisprudenza che, preoccupata di un possibile ampliamento eccessivo del perimetro applicativo di tale strumento di tutela ha escluso che esso possa essere utilizzato per proteggere interessi paesaggistici ed ha preteso che esso si rapporti, secondo un criterio felicemente definito di “contiguità spaziale” con il bene protetto (ex multis

Cons. St., sez. VI, 29 aprile 2008, n. 1939): ciò comporta che il vincolo indiretto può essere imposto sull’area che si trova in vista od in prossimità del bene culturale e che comunque debba trattarsi di un’area circoscritta.

Già sotto tale profilo, deve evidenziarsi che le appellanti – che pure hanno stigmatizzato l’estensione del vincolo predetto- non si sono spinte sino a censurare con decisione che sia carente la caratteristica della “prossimità” (considerando questo concetto il relazione alla dichiarata esigenza di proteggere la visuale).

Sotto altro profilo, va rammentato che la condivisibile recente giurisprudenza della Sezione (in fattispecie relativa a vincolo archeologico, ma traslabile agevolmente alla presente vicenda processuale) ha ritenuto che “ai fini dell’imposizione del vincolo indiretto la continuità dell’area non deve essere intesa in senso solo fisico, né richiedere necessariamente una continuità stilistica o estetica fra le aree, ma può essere invocata anche a tutela della continuità storica fra i monumenti e gli insediamenti circostanti; pertanto, nel caso di una vasta porzione di territorio, di interesse paesistico, archeologico o culturale, riconducibile alla più ampia accezione di parco archeologico, non rileva il mero rapporto di continuità fisica dei terreni ai fini della loro inclusione nell’area vincolata e il potere discrezionale di cui l’Amministrazione dispone nel fissare l’ampiezza del vincolo indiretto finalizzato a costituire una fascia di rispetto attorno al bene archeologico oggetto di tutela diretta è sindacabile in sede di legittimità solo per macroscopica incongruenza ed illogicità.” (Cons. St., sez. VI, 01 luglio 2009 n. 4270).

Si è peraltro affermato, nella predetta decisione, il principio di diritto per cui “anche esigenze ambientali possono essere perseguite con il provvedimento impositivo del vincolo indiretto, purché tali esigenze siano finalizzate comunque ad una migliore fruizione collettiva del bene e non siano esclusive (sicché il provvedimento impositivo di tale vincolo è da ritenere illegittimo solo ove persegua in via esclusiva finalità di tutela paesaggistica).

Sotto un primo profilo, pertanto, merita senz’altro condivisione l’attenta disamina del primo giudice che ha valutato la sostanza della determinazione vincolistica avversata attribuendo il giusto rilievo ad alcune espressioni utilizzate del decreto impositivo e nella relazione sottesa (“complesso”, “sistema territoriale”, “paesaggio culturale” “cautelare” ) omettendo dal farne discendere – come inesattamente preteso dalle appellanti- una connotazione viziante.

Per altro verso, se non era possibile ignorare la pregressa sussistenza di vincoli paesaggistici sull’area (è evidente che, ove ne avesse obliato l’esistenza, o non li avesse considerati e ponderati, la determinazione sarebbe potuta incorrere nel vizio di difetto di istruttoria) di guisa che non può certo da ciò desumersi che l’interesse paesaggistico fosse stato unica ragione della imposizione del vincolo, deve rammentarsi che in tutte le relazioni sottese al decreto ed in seno a quest’ultimo si da contezza del fatto che il Castello di Pieve era cardine baricentrico e portante del sistema territoriale individuato in premessa, e che soprattutto esso era ben visibile dalla sottostante vallata.

Alla stregua di tale emergenze – sotto il profilo fattuale non contestabili- ritiene il Collegio che la determinazione avversata sia immune dalle proposte censure rammentandosi che “prospettiva” e ”luce” costruiscono due tra i significativi parametri cui la legge espressamente ricollega la legittima apposizione della prescrizione indiretta.

Anche l’elemento fondato sulla (esclusiva) ricomprensione dell’ area a nord del Castello, posto che non si nega la sussistenza del cono visuale, semmai potrebbe indurre a dubitare sulla sufficienza del vincolo imposto a presidio di tali valori, ma non già sulla insussistenza dei presupposti per disporlo.

Delle due, l’una, infatti: o si nega che l’esigenza sussista, ovvero l’affermazione che essa sussisteva anche con riguardo ad altri versanti territoriali non inficia di illegittimità l’operato dell’amministrazione.

Le appellanti hanno peraltro insistito sulla inesattezza del riferimento “geografico” al Castello di Pieve del Vescovo il quale non si collocherebbe in posizione “baricentrica” nell’area, ignorando però che, come evincibile dal decreto di vincolo ( e come ribadito dal primo giudice con affermazione della quale le appellanti non hanno sostanzialmente tenuto conto) essa era intesa come maggiore emergenza visiva e culturale, e non come centro mediano, e che il punto di vista non si trovava al centro, ma sullo sfondo dell’area tutelata, onde preservarne la visuale.

Sotto altro profilo, e quanto alle critiche investenti (non già l’an ma) la concreta perimetrazione del vincolo e le prescrizioni in cui esso si sostanzia con riguardo ai futuri edifici (motivo V e VI dell’appello proposto dalla Fassa, III e IV motivo dell’appello proposto dalla Marinelli) esattamente il primo giudice ha rilevato che, in disparte la loro infondatezza, esse si spingevano a censurare vere e proprie determinazioni di merito dell’amministrazione, muovendo dall’apodittica affermazione per cui, visto che le aree di loro pertinenza si trovavano a distanza di poco meno di un chilometro dall’immobile culturale la prescrizione aveva natura abnorme e sollecitando addirittura un giudizio negativo in relazione alla circostanza che preesistevano immobili che ostruivano la visuale, ovvero che le vie percorribili e i “punti di scatto” non erano ricompresi nel regime vincolistico di guisa che gli scopi del predetto sarebbero stati comunque frustrati.

Tale penetrante sindacato di merito, da ritenersi inammissibile in sede di giudizio di legittimità, non appare comunque fondato, in quanto, lo si ripete, in carenza di prova della premessa maggiore fondata sulla insussistenza di ragioni sottese al vincolo, i profili di (asserita) insufficienza dello stesso non valgono ad inficiare la determinazione, nella parte essa efficacemente persegue l’obiettivo prefissosi.

Al contempo, contrariamente a quanto sostenutosi dall’appellante Fassa, il provvedimento appare ben bilanciare gli interessi di tutela culturale con quelli astrattamente configgenti dei privati proprietari delle aree allorché, lungi dall’imporre la inedificabilità assoluta dell’area interessata, si è limitata a prescrivere fabbricabili, il rispetto delle volumetrie ed altezze dei manufatti esistenti (peraltro come già esattamente osservato dal primo giudice per i nuovi insediamenti industriali non è stata richiesta una conformazione edilizia, ma è stata soltanto espressa una preferenza in favore dell’edilizia agricola rurale locale).

9. Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso dalla reiezione dei riuniti appelli.

10. La condanna al pagamento delle spese degli onorari del giudizio segue la soccombenza e le appellanti società devono essere pertanto condannate al pagamento, in favore dell’ appellato Comune di Corcione di euro millecinquecento ciascuna (€ 1500/00), oltre accessori di legge, se dovuti, mentre possono essere compensate le spese relativamente alla posizione dell’appellato Ministero.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)definitivamente pronunciando sui riuniti ricorsi in appello n.1177/2010 e n. 1457/2010 come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna le appellanti società al pagamento delle spese e degli onorari del secondo grado del giudizio, nella misura di euro millecinquecento ciascuna(€ 1500/00), oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dell’ appellato Comune di Corcione e le compensa nei confronti dell’appellato Ministero.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente FF
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 06/06/2011

 

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