Inosservanza delle norme anti infortunistiche nel contratto di appalto e responsabilità del direttore dei lavori – di Cassiodoro Vicinetti
L’appalto è definito dall’art. 1655 del Codice civile come il contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. Per quel che attiene il tema che ci occupa, va sottolineato che, secondo la conforme giurisprudenza di legittimità, è di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l’opera o il servizio cui si era obbligato.
Ed infatti, il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all’accertamento e alla verifica della corrispondenza dell’opera o del servizio affidato all’appaltatore con quanto costituisce l’oggetto del contratto.
In tale contesto, pertanto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso – tanto che l’appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell’autonomia che normalmente gli compete, ovvero quando si versi nell’ipotesi di culpa in eligendo, la quale ricorre qualora il compimento dell’opera o del servizio siano stati affidati ad un’impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto.(Cass. 19 aprile 2006 n. 9065).
In sostanza, in base al suddetto principio, perché possa configurarsi la responsabilità del committente – e dunque del Direttore dei lavori, essendo questi una figura professionale direttamente riconducibile a quei poteri di controllo di cui si è fatto cenno in precedenza, è necessario che lo stesso, esorbitando dalla mera sorveglianza sull’opera oggetto del contratto, abbia esercitato una concreta ingerenza sull’attività dell’appaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore.
In applicazione del richiamato principio, in una recente sentenza la Cassazione ha statuito che ai fini della affermazione della penale responsabilità del Direttore die Lavori a seguito del verificarsi di un infortunio sul lavoro, non è sufficiente l’omesso esercizio del controllo nei confronti del direttore del cantiere che, operando per conto della società appaltatrice, é il diretto destinatario delle norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro dei dipendenti della ditta stessa (Cassazione Penale, Sent. 11757/2011). In questo caso, il direttore di cantiere è stato riconosciuto colpevole del reato di omicidio colposo per non aver osservato e fatto osservare le misure anti infortunistiche di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, mentre il Direttore dei lavori è stato prosciolto dall’imputazione per lo stesso reato con la formula “per non aver commesso il fatto” sul rilievo che, quale direttore dei lavori per conto del committente, non aveva alcuna ingerenza nell’approntamento delle opere cautelari di prevenzione e non gli poteva essere pertanto addossata alcuna responsabilità per gli infortuni conseguenti al mancato rispetto della normativa anti infortunistica da parte dell’appaltatore.
Cassiodoro Vicinetti
(© Litis.it, 5 Giugno 2006 – Riproduzione riservata)
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