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Attenuanti generiche nel procedimento disciplinare a carico del notaio – Cassazione Civile, Sentenza n. 11791/2011

11. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 bis c. 7 l. not., per non avere la Commissione di disciplina assunto d’ufficio tutte le prove necessarie.

12. Il motivo è inammissibile per genericità, anche sotto il profilo dell’autosufficienza.

Infatti il ricorrente non indica quali fossero le prove che la COREDI avrebbe dovuto raccogliere e quale era l’oggetto di tali prove.

13.Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 144 l. not. ed il difetto di motivazione in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

14.1. Il motivo è infondato.
 Osserva questa Corte che, pur risultando la legge notarile anteriore all’introduzione nel nostro ordinamento della norma di cui all’art. 62 bis c.p., la disposizione di cui all’art. 144 l. n. 89/1913, può del tutto legittimamente interpretarsi alla luce di tale ricordata disposizione penale, con riferimento a circostanze “innominate” tale da attenuare la gravità dell’addebito in relazione alla sanzione da applicare, integrando la disposizione di cui al cit. art. 144 una fattispecie normativa cosiddetta “in bonam partem”, dotata di propria autonomia concettuale e giuridica, ed idonea ad integrarsi con la sussunzione di circostanze socialmente rilevanti e tali corrispondere, di fatto, alle circostanze attenuanti generiche del diritto penale, senza che tale procedimento penale realizzi gli estremi della c.d. integrazione analogica.

14.2. Anche nel procedimento disciplinare a carico del notaio, la concessione delle attenuanti è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della sua scelta con adeguata motivazione (Cass. 18.5.1994, n. 4866; Cass. 25/02/2000, n. 2138; Cass. 06/07/2006, n. 15351). Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’incolpato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo.

Vale anche in questa sede, quanto ritenuto da questa Corte in sede penale, per cui il riconoscimento/diniego delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. E ciò vale anche per il giudice d’appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto a un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (Cass. pen., Sez. IV, 26/06/2007, n. 35671; Cass. pen., sez. IV, 10 dicembre 2004, n. 5821).

14.3.Nella fattispecie la corte di merito ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, adottando congrua motivazione nei termini di sufficienza sopra indicati.

La Corte territoriale ha, infatti, rilevato che nell’ambito della valutazione della meritevolezza delle attenuanti generiche non potesse tenersi conto della restituzione dei titoli, poiché essa non era stata spontanea, ma necessitata da un provvedimento cautelare dell’AGO ex art. 700 c.p. Trattasi di valutazione di merito immune da vizi di legittimità rilevabili in questa sede di sindacato di legittimità.

15. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
 
Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2011

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