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Rapporto di specialità tra dichiarazioni o documenti falsi (art. 316 ter c.p.) e truffa (art. 640 c.p.) – Di Armando Penne

In ordine al rapporto fra gli artt. 640 bis – 640, comma 2, n. 1 – 316 ter c.p., la Corte di Cassazione ha più volte confermato un suo pacifico orientamento giurisprudenziale ed ha affermato che la fattispecie criminosa di cui all’art. 316 ter c.p. ha carattere residuale rispetto alla fattispecie della truffa aggravata e non è con essa in rapporto di specialità, sicché ciascuna delle condotte ivi descritte (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, e omissioni di informazioni dovute) può concorrere ed integrare gli artifici ed i raggiri previsti dalla fattispecie di truffa, ove di questa fattispecie criminosa siano integrati gli altri presupposti ((ex plurimis Cass. 21609/2009 – Cass. 8613/2009 riv 243313 – Cass. 1162/2008 riv 242717 – Cass. 32849/2007 riv 236966 – Cass. 45422/2008 riv 242302 – Cass. 10231/2006 riv 233449 – Cass. 23623/2006 riv 234996).

Al riguardo si è infatti posto in evidenza come la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla tematica de qua, nella ordinanza n. 95 del 2004, dopo aver rammentato la coincidenza della questione con quella in passato sollevata per la previsione punitiva di cui alla L. 23 dicembre 1986, n. 898, art. 2, ha rilevato che “il carattere sussidiario e residuale dell’art. 316 ter c.p., rispetto all’art. 640 bis c.p., – a fronte del quale la prima norma è destinata a colpire fatti che non rientrino nel campo di operatività della seconda – costituisce dato normativo assolutamente inequivoco”. Ha in tal modo escluso la automatica sovrapponibilità delle condotte individuate nell’art. 316 ter c.p. (dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) con quelle di cui all’art. 640 c.p., cioè con gli artifici e raggiri.

Tuttavia, la Corte Costituzionale ha espressamente riservato all’”ordinario compito interpretativo del giudice accertare, in concreto, se una determinata condotta formalmente rispondente alla fattispecie delineata dall’art. 316 ter c.p., integri anche la figura descritta dall’art. 640 bis c.p., facendo applicazione in tal caso solo di quest’ultima previsione punitiva”. E ciò perché la stessa Corte ha ritenuto evidente, anche in ragione delle preoccupazioni espresse dal legislatore nel corso dei lavori parlamentari, che l’art. 316 ter c.p. sia volto ad assicurare agli interessi da esso considerati una tutela aggiuntiva e “complementare” rispetto a quella già offerta dall’art. 640 bis c.p., “coprendo”, in specie, gli eventuali margini di scostamento, – per difetto – dal paradigma punitivo della truffa rispetto alla fattispecie della frode “in materia di spese”.

Ciò sta dunque a significare che nella valutazione della fattispecie concreta è rimesso al giudice stabilire se la condotta che si è risolta in una falsa dichiarazione, per il contesto in cui è stata formulata, ed avuto riguardo allo specifico quadro normativo di riferimento nella cui cornice il fatto si è realizzato, integri l’artificio di cui all’art. 640 c.p. e se da esso sia poi derivata l’induzione in errore di chi è chiamato a provvedere sulla richiesta di erogazione.

La condotta descritta dal richiamato art. 316 ter c.p. si distingue, dunque, dalla figura delineata dall’art. 640 bis c.p. per le modalità, giacché la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve essere “fatto” strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e si distingue altresì per l’assenza di induzione in errore.

La sussistenza, dunque, della induzione in errore, da un lato, e la natura fraudolenta della condotta, dall’altro, non possono che formare oggetto di una disamina da condurre caso per caso, alla stregua di tutte le circostanze che caratterizzano la vicenda in concreto: in termini SS.UU le quali con la sentenza n. 16568/2007 riv 235962, hanno proprio affermato che ” l’ambito di applicabilità dell’art. 316 ter c.p. si riduce così a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimoniale”.

Armando Penne

(© Litis.it, 4 Giugno 2011 – Riproduzione riservata)

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