Diffamazione a mezzo stampa e scritto anonimo. Al giornalista la prova della verità dei fatti – Cassazione Civile, Sentenza n. 11004/2011
In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l’articolo giornalistico riporti il contenuto di uno scritto anonimo offensivo dell’altrui reputazione, l’applicazione dell’esimente del diritto di cronaca (art. 51 cod. pen.) presuppone la prova, da parte dell’autore dell’articolo, della verità reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso (non della mera verità dell’esistenza della fonte anonima); con la conseguenza che, laddove siffatta prova non possa essere fornita, proprio in ragione del carattere anonimo dello scritto, la menzionata esimente non può essere applicata, anche per la carenza del requisito dell’interesse pubblico alla diffusione della notizia.
Allegato Pdf: Sentenza n. 11004 del 19 maggio 2011
(Sezione Terza Civile, Presidente F. Trifone, Relatore A. Spirito)