Se i candidati all’incarico direttivo sono alla pari, la scelta di opportunità non è censurabile – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3313/2011
La controversia concerne l’espressione, da parte del C.S.M., di un giudizio di prevalenza, ai fini dell’attribuzione di incarico direttivo, in esito al vaglio di due candidati entrambi con profili professionali ottimi, tanto che la quinta Commissione deliberava di procedere all’audizione dei due magistrati, indi una pausa di riflessione proprio in considerazione del livello culturale degli stessi, infine, non pervenendo ad una scelta unitaria, presentava due proposte alternative (su entrambe le quali interveniva il concerto del Ministero), l’una in favore del dott. [OMISSIS], con tre voti, l’altra in favore dell’appellante dott. [OMISSIS], con due voti.
In tale contesto di competizione tra candidati altamente qualificati, i cui profili non si caratterizzano, rispettivamente, in termini di manifesta preminenza e recessività, la scelta, che pur deve essere compiuta, può ricollegarsi ad aspetti di preferibilità non particolarmente eclatanti, privilegiando alcuni elementi di valutazione rispetto ad altri, nel contesto di un giudizio complessivo e unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti degli aspiranti, quali delineati dalle fonti primarie e dai criteri definiti dal Consiglio superiore.
Detta scelta esprime una valutazione di opportunità, in ordine alla individuazione della figura più funzionale alle esigenze dell’ufficio direttivo da ricoprire, che esula, ove sia resa trasparente mediante congrua motivazione, risulti osservante della normativa primaria e dei limiti autoimposti dalle scelte programmatiche compiute dall’organo di autogoverno, e non evidenzi aspetti di illogicità o travisamento, dall’ambito del sindacato del giudice amministrativo.
(© Litis.it, 2 Giugno 2011 – Riproduzione riservata)
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 3313 del 31/05/2011
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n.3097 del 2010 il dott. [OMISSIS] ha proposto appello avverso la sentenza n. 7329/09 con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione prima, ha respinto il suo ricorso, integrato da motivi aggiunti, teso all’annullamento, con gli atti presupposti e susseguenti, della deliberazione del C.S.M. di data 14.01.2009, relativa alla copertura del posto di Presidente del Tribunale per i Minorenni di Napoli, con la quale è stata recepita la proposta di maggioranza rassegnata dalla V Commissione e deliberata la nomina del dott. [OMISSIS] a detto ufficio direttivo.
L’appellante ripercorre analiticamente le fasi dello scrutinio operato dal C.S.M. e ripropone le censure prospettate in primo grado di violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 5-4-2006 n. 160, come modificati dalla L. 30-7-2007 n. 111, nonché delle circolari, deliberazioni e risoluzioni del C.S.M. n. P13000 dell’8.7.1999, del 7-3-2001, n. P14306 del 22.6-2005 n. P1457 del 27-6-2005, n. P20691 dell’8-10-2007, del 21-11-2007 e del 10-4-2008, violazione dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, carenza di motivazione, illogicità, manifesta ingiustizia, illegittimità derivata.
Egli sostiene l’erroneità della sentenza gravata, laddove il TAR ha ritenuto che “dagli atti impugnati risultano evidenziati, con oggettiva e dirimente concludenza, gli elementi che, a seguito della valutazione comparativa tra i due candidati parti del presente giudizio, hanno condotto ad una conclusiva valutazione di preferibilità per la posizione vantata dal dott. [OMISSIS]”, lamentando che, viceversa, tali elementi, alla luce delle doglianze prospettate e non concretamente analizzate nella sentenza, non sarebbero affatto concludenti, onde non risulterebbero esplicitate congruamente le motivazioni della valutazione, del resto illogica e frutto di travisamento, di preferibilità del controinteressato.
In particolare, sarebbe assolutamente errata l’argomentazione utilizzata dall’Organo di autogoverno, riferita alla valutazione dell’esperienza (commisurata ad un complessivo arco temporale quasi doppio rispetto a quello del dott. [OMISSIS]) acquisita dal dott. [OMISSIS] nell’esercizio di funzioni direttive, per circa tredici anni, presso la Procura minorile di Venezia; anche l’appellante avrebbe per circa tredici anni esercitato funzioni direttive, dapprima di Presidente vicario del Tribunale per i Minorenni di Napoli, indi quelle di Presidente del Tribunale dei Minori di Salerno. Inoltre l’asserita maggiore capacità organizzativa del dott. [OMISSIS] sarebbe stata affermata in modo del tutto apodittico. Viceversa trascurata, denotando l’applicazione di un diverso metro di giudizio, sarebbe rimasta la circostanza, invero risolutiva nella comparazione delle posizioni dei due aspiranti, dello svolgimento da parte dell’appellante delle medesime funzioni da assegnare, proprio presso il medesimo Ufficio da ricoprire o in sede confinante, con acquisizione, quindi, di una vasta ed approfondita conoscenza del territorio e delle problematiche afferenti gli uffici giudiziari minorili della zona.
Resiste l’Amministrazione intimata, che, dopo aver ricordato i passaggi salienti della procedura, con ampi richiami alle parti descrittiva e valutativa della deliberazione del C.S.M., sostiene che ben emerga l’approfondita valutazione operata nel soppesare i profili professionali dei due candidati, compiuta tenendo conto di tutti i profili normativi primari e secondari che disciplinano la scelta.
Si è costituito anche il controinteressato, il quale rileva che le argomentazioni avversarie, ripropositive delle censure dedotte in primo grado e solo marginalmente critiche dei passaggi della sentenza, tendono ad introdurre un inammissibile sindacato di merito o si appuntano su pretese ma insussistenti omissioni o inesattezze compiute dal C.S.M..
Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 15.02.2011.
La controversia concerne l’espressione, da parte del C.S.M., di un giudizio di prevalenza, ai fini dell’attribuzione di incarico direttivo, in esito al vaglio di due candidati entrambi con profili professionali ottimi, tanto che la quinta Commissione deliberava di procedere all’audizione dei due magistrati, indi una pausa di riflessione proprio in considerazione del livello culturale degli stessi, infine, non pervenendo ad una scelta unitaria, presentava due proposte alternative (su entrambe le quali interveniva il concerto del Ministero), l’una in favore del dott. [OMISSIS], con tre voti, l’altra in favore dell’appellante dott. [OMISSIS], con due voti.
In tale contesto di competizione tra candidati altamente qualificati, i cui profili non si caratterizzano, rispettivamente, in termini di manifesta preminenza e recessività, la scelta, che pur deve essere compiuta, può ricollegarsi ad aspetti di preferibilità non particolarmente eclatanti, privilegiando alcuni elementi di valutazione rispetto ad altri, nel contesto di un giudizio complessivo e unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti degli aspiranti, quali delineati dalle fonti primarie e dai criteri definiti dal Consiglio superiore.
Detta scelta esprime una valutazione di opportunità, in ordine alla individuazione della figura più funzionale alle esigenze dell’ufficio direttivo da ricoprire, che esula, ove sia resa trasparente mediante congrua motivazione, risulti osservante della normativa primaria e dei limiti autoimposti dalle scelte programmatiche compiute dall’organo di autogoverno, e non evidenzi aspetti di illogicità o travisamento, dall’ambito del sindacato del giudice amministrativo.
Come ben evidenzia il giudice di prime cure, secondo consolidata giurisprudenza la motivazione delle delibere del C.S.M. deve essere tale da consentire di seguire la valutazione comparativa dei candidati rispetto ai vari elementi isolati in sede di emanazione delle norme di autodisciplina per riscontrare se siano non solo immuni da travisamento dei fatti ma anche compatibili logicamente con la conclusione finale.
La circolare del C.S.M. 8 luglio 1999 n. 13000 e successive modifiche indica espressamente i criteri cui si deve far riferimento in sede di conferimento di uffici direttivi, riguardanti le attitudini, il merito e l’anzianità, opportunamente intergrati fra loro.
Il criterio attitudinale, indicato come l’idoneità ad esercitare degnamente le funzioni direttive da conferire, per requisiti di indipendenza, prestigio, capacità, quest’ultimo valutato in relazione ai vari elementi e parametri individuati per una pluralità di voci.
Il criterio meritocratico riflette l’impegno valutato in relazione alla qualità e quantità del lavoro svolto, alla concreta capacità organizzativa di cui il candidato abbia dato prova nell’esercizio di funzioni dirigenziali, alla puntualità e diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell’osservanza dei propri doveri, alla disponibilità dimostrata a far fronte alle esigenze dell’ufficio.
Il criterio dell’anzianità è invece declassato, nell’attuale assetto normativo, da parametro di valutazione a mero indice della maggiore esperienza professionale acquisita, dove il fattore tempo assume la funzione di strumento di conferma dei parametri del merito e delle attitudini, attestandone la costanza nel percorso professionale del magistrato.
Nel riferito contesto fattuale e normativo si collocano le censure proposte dall’appellante in primo grado e qui reiterate.
L’appellante, in primo luogo, rimarca che, se dai curricula dei due candidati emerge che per entrambi sono stati espressi pareri attitudinali estremamente lusinghieri, un elemento differenziante la posizione degli stessi, non adeguatamente considerato dal C.S.M. e che avrebbe, invece, dovuto assumere valenza risolutiva nella comparazione è costituito dall’attività di servizio svolta, che, nel suo caso è stata, per circa tredici anni, della stessa natura di quelle dell’ufficio da ricoprire, e svolta proprio nella medesima sede da assegnare o in ambito confinante, con conseguente acquisizione di un’approfondita conoscenza del territorio e delle problematiche afferenti gli uffici giudiziari minorili della zona, esperienza della quale non sarebbe certo in possesso il controinteressato, che negli ultimi tredici anni ha svolto solo funzioni requirenti, affrontando problematiche organizzative ben diverse.
La censura non persuade. E’ vero che la circolare dell’8.07.1999, con riferimento alle attitudini, attribuisce rilievo “al positivo esercizio, specie se in epoca non remota e per un tempo adeguato, di funzioni: di identica o analoga natura di quelle dell’ufficio da ricoprire” ma tanto va considerato nel contesto complessivo dei criteri per il conferimento di incarichi direttivi ed, in particolare, alla previsione che attribuisce rilievo “per gli uffici direttivi di Presidente del Tribunale per i minorenni, di Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale e di Presidente del Tribunale di Sorveglianza, alla professionalità e all’esperienza specifiche acquisite rispettivamente nel settore minorile e della sorveglianza, desunte concretamente dalla qualità e durata, per almeno quattro anni negli ultimi quindici, della pregressa attività giudiziaria e dall’impegno culturale esplicati nei medesimi settori”. Ne deriva che la circolare considera in modo unitario gli incarichi direttivi minorili, dando risalto all’esperienza e all’impegno culturale settoriali, senza alcuna distinzione per tipo di funzioni; ne rimane esclusa qualunque sub valenza dell’attività requirente svolta in relazione a incarichi di Presidente di Tribunale per i minorenni o dell’attività giudicante in relazione a incarichi di Procuratore presso lo stesso Tribunale; solo per completezza, quindi, si soggiunge che dal curriculum del dott. [OMISSIS] risulta come egli abbia svolto anche funzioni giudicanti, come giudice minorile, per circa dodici anni.
Va, dunque, esente dalla considerata critica il rilievo del C.S.M. che l’appellante “pur avendo positivamente svolto funzioni identiche a quelle dell’ufficio da ricoprire, presenta un profilo attitudinale recessivo rispetto a quello del dott. [OMISSIS], il quale ha dato prova di possedere specifiche attitudini organizzative, avendo positivamente svolto, per circa tredici anni, funzioni direttive quale Procuratore minorile di Venezia, mentre il dott. [OMISSIS] ha svolto funzioni direttive quale Presidente del Tribunale Minorile di Salerno per un arco di tempo di gran lunga inferiore (sette anni)”.
L’appellante, al riguardo, obietta, peraltro, che il C.S.M. sarebbe incorso in errore sui presupposti, non avendo considerato che anch’egli aveva svolto funzioni direttive per circa tredici anni, dovendosi sommare al considerato periodo di presidenza salernitana il precedente periodo nel quale egli aveva svolto funzioni di presidente vicario e di Presidente facente funzioni del Tribunale minorile di Napoli.
Non può concordarsi con tale impostazione, risultando le funzioni direttive formalmente attribuite all’odierno appellante solo con la nomina a presidente del Tribunale dei minori di Salerno nell’agosto 2001, mentre anteriormente aveva svolto mere funzioni vicarie.
Tendono ad introdurre un inammissibile sindacato di merito le ulteriori contestazioni relative alla valutazione del profilo del merito, in riferimento alle pubblicazioni, ed al profilo attitudinale, in riferimento alle iniziative assunte, affermando che le une e le altre nel caso del controinteressato sarebbero state valorizzate oltre misura, riduttivamente, invece, considerando le proprie. La proposta ricostruzione dell’appellante tende, del resto, a far risaltare elementi favorevoli, che peraltro il C.S.M. non ha mancato di rammentare in termini elogiativi.
Gli elementi di prevalenza riconosciuti al contro interessato attengono all’esperienza acquisita, consolidata da una maggior durata, nonché alla pluralità di esperienze sia giudicanti che requirenti negli uffici monorili, che gli hanno consentito di acquisire piena consapevolezza del funzionamento e delle problematiche degli uffici specializzati nel settore, nonché alle specifiche capacità organizzative.
In conclusione, il provvedimento impugnato si sottrae alle censure dedotte, come convincentemente rilevato anche dai primi giudici, onde l’appello va respinto.
Si ravvisano, in considerazione della natura della controversia, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore
Umberto Realfonzo, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 31/05/2011