Rideterminazione dei benefici economici ai familiari delle vittime del terrorismo – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3286/2011
Il conguaglio con le elargizioni già erogate – non diversamente dallo speciale assegno vitalizio – di cui all’art. 5 della legge n. 206 del 2004 – Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice – compete esclusivamente in favore delle vittime di atti di terrorismo o eversione o stragi, e non anche ai soggetti rientranti più ampio contesto delle vittime del dovere e dunque, non rappresenta un mero strumento di riliquidazione dei benefici comunque già concessi
(© Litis.it, 2 Giugno 2011 – Riproduzione riservata)
Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza n. 3286 DEL 31/05/2011
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 18 gennaio 2007 e depositato il 13 febbraio seguente il Ministero dell’interno ha appellato la sentenza 18 settembre 2006 n. 8716 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione 1 ter, notificata il 21 novembre 2006, con la quale è stato annullato il decreto 20 dicembre 2004 n. 559/C/18233/SG del Capo della Polizia, concernente diniego di rideterminazione ai sensi della legge n. 206 del 2004 dei già percepiti benefici economici in favore dei familiari superstiti di vittima del dovere, in accoglimento del ricorso proposto dalle signore [OMISSIS] ed [OMISSIS], vedova e figlia del M.llo di P.S. [OMISSIS], deceduto in attività di servizio e, precisamente, a seguito di incidente stradale occorso durante l’espletamento del servizio di scorta ad un parlamentare.
A sostegno dell’appello, l’Amministrazione ha esposto che la legge n. 206 del 2004, finalizzata all’attribuzione di particolari benefici economici in favore di chiunque abbia subito invalidità, o dei superstiti dei deceduti, esclusivamente a causa di atti terroristici, in nessuna parte richiama la fattispecie di prevenzione di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine costituito, nel quale rientra il caso in esame, sicché, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non è ravvisabile alcuna equivalenza tra le vittime dirette di atti terroristici e le vittime di operazioni di prevenzione o repressione degli stessi fatti; equivalenza, invece, inserita nella sola legge n. 302 del 2000 ed ulteriormente avvalorata per i casi dubbi dall’art. 82, co. 8, della legge n. 388 dello stesso anno.
Le appellate si sono costituite in giudizio ed hanno svolto controdeduzioni.
All’odierna udienza pubblica l’appello è stato introitato in decisione.
Ciò posto, la Sezione rammenta che la legge 3 agosto 2004 n. 206 prevede art. 5, co. 1, 2 e 3, l’aumento ad € 200.000 della misura massima dell’elargizione prevista dall’art. 1, co. 1, della legge 20 ottobre 1990 n. 302 e successive modificazioni, oltre ad uno speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica, in favore di chi abbia subito o subisca un’invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa per effetto di ferite o lesioni “causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice”, ovvero ai loro superstiti.
L’art. 1, co. 1, della citata legge n. 302 del 1990 e successive modifiche si riferisce testualmente alle vittime “di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”.
Peraltro, il co. 3 dello stesso art. 1 della legge n. 302 del 1990 prevede che l’elargizione del co. 1 sia corrisposta anche alla vittime “di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi” di cui ai co. 1 e 2, quest’ultimo riguardante le vittime di “fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni” di tipo mafioso; tanto è stato ribadito dall’art. 82 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, sia al sesto comma, il quale dispone che per la concessione di benefici alle vittime della criminalità organizzata si applichino le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora più favorevoli fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge medesima, sia all’ottavo, secondo cui la legge n. 302 del 1990 si applica anche in presenza di effetti causati da attività di tutela svolte dai Corpi dello Stato in relazione al rischio dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell’art. 1 della stessa legge.
Sta di fatto, però, che il co. 3 dell’art. 1 della legge n. 302 del 1990 non è oggetto di richiamo da parte dell’art. 5 della legge n. 206 del 2004. Ne consegue che l’equiparazione tra le c.d. “vittime del dovere” e le vittime di atti di terrorismo o eversione dell’ordine democratico o delle stragi di analoga matrice opera con riguardo ai benefici previsti direttamente dalla legge n. 302 del 1990 e non anche a quelli previsti dalla legge n. 206 del 2004.
In altri termini, il previsto conguaglio con le elargizioni già erogate – non diversamente dallo speciale assegno vitalizio – di cui all’art. 5 della legge n. 206 del 2004 compete esclusivamente in favore delle vittime di atti di terrorismo o eversione o stragi, e non anche ai soggetti rientranti più ampio contesto delle vittime del dovere e dunque, contrariamente alla tesi delle appellate, non rappresenta un mero strumento di riliquidazione dei benefici comunque già concessi.
D’altro canto, come bene osserva parte appellante, se è vero che l’art. 1, co. 563, della sopravvenuta legge 23 dicembre 2005 n. 266, nel chiarire quali soggetti devono intendersi come “vittime del dovere”, vi include, tra le altre ipotesi, le vittime per effetto di lesioni conseguenti ad eventi verificatisi nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, è altresì vero che il precedente co. 562 comprova che, anche in epoca successiva all’emissione del decreto di cui qui si discute, la pretesa equiparazione era solo tendenziale e non automatica, laddove viene definita “progressiva” l’estensione a tutte le vittime del dovere dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, distinguendo peraltro nell’ambito di tale ultima categoria.
Ne deriva che la ricostruzione della riportata normativa effettuata dal primo giudice non può essere condivisa. In particolare, è errata l’affermazione del medesimo secondo cui le disposizioni dell’art. 5 della legge n. 206 del 2004 costituiscano “un insieme organico con quelle previgenti in tema di benefici in favore delle ‘vittime del dovere’, intese queste senza una particolare distinzione in funzione degli specifici eventi che possano averle determinate”. Oltre a quanto esposto innanzi, è invece chiaro come la ripetuta legge riguardi solo ed esclusivamente i particolari soggetti in favore dei quali è testualmente diretta, ossia le “vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice” nonché i loro superstiti, avendone in tal modo differenziato, anche per gli eventi verificatisi in passato, il trattamento rispetto alle “vittime del dovere” ed ai loro superstiti, evidentemente in funzione dello specifico favor che il legislatore ha voluto attribuire alla prima categoria, senza rimettere in discussione, allo stato, il trattamento riservato alla seconda.
Infine, è parimenti chiaro che, avendo il provvedimento impugnato in primo grado escluso a monte l’equiparazione tra le due categorie, a valle nulla avrebbe potuto aggiungere in ordine alla richiesta dell’assegno vitalizio.
In conclusione, l’appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza appellata nel senso della reiezione del ricorso di primo grado.
Tuttavia, nella novità della questione sottoposta all’esame della Sezione, unitamente alla particolare materia trattata, si ravvisano giuste ragioni affinché possa essere disposta la compensazione delle spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Pier Luigi Lodi, Presidente
Marco Lipari, Consigliere
Angelica Dell’Utri, Consigliere, Estensore
Roberto Capuzzi, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 31/05/2011