Avanzamento in carriera per ufficiali di complemento della marina molitare – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3291/2011
L’art. 114, l. 12 novembre 1955 n. 1137 che, lungi dall’introdurre una norma di maggior favore per gli ufficiali di complemento prevede, a tutela degli ufficiali dei ruoli normali e speciali in s.p.e., che “l’ufficiale di complemento, che sia giudicato idoneo all’avanzamento e iscritto in quadro, è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado di maggiore o di eguale anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo”.
Come questa Sezione ha già chiarito (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 2097/2005; id., sent. 148/1995), tale disposizione, prevedendo la posposizione dell’ufficiale di complemento a quello di pari grado e anzianità appartenente al corrispondente ruolo normale o speciale ha la funzione non solo di evitare un’anteposizione degli ufficiali di complemento a quelli in s.p.e., imponendo ai primi di attendere (anche se già iscritti in quadro d’avanzamento) le promozioni dei secondi, ma anche è idonea ad impedire che i primi, se promossi in epoca successiva ai secondi, maturino decorrenza con retrodatazione al giorno immediatamente successivo a quello della promozione dei secondi (cfr. negli esatti termini Cons. Stato, sez. IV, 6 marzo 1995, n. 148).
L’art. 45, primo comma, cit. con l’espressione “ferme restando le condizioni più favorevoli che possono determinarsi con le leggi precedenti,…”, ha quindi voluto fare riferimento soltanto alle condizioni di cui al capo terzo del titolo IV della legge 12 novembre 1955 n. 1137, che prevedeva quali condizioni per l’avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo ad esaurimento lo svolgimento di determinati corsi e periodi di comando e l’avvenuta promozione di tutti i pari grado in servizio permanente effettivo; e non anche al verificarsi di quel presupposto di cui all’art. 104 della legge n. 1137 consistente nella necessità, per gli aspiranti all’avanzamento, di essere ricompresi nelle aliquote degli ufficiali da promuovere, determinate dal Ministro, in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 2 del 24 gennaio1989).
(© Litis.it, 2 Giugno 2011 – Riproduzione risevata)
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 3291 del 31/05/2011
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 11501 del 2004, il Ministero della difesa propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, n. 1037 del 24 giugno 2004 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da [OMISSIS] e [OMISSIS] per l’annullamento dei provvedimenti della Direzione Generale per il personale militare II rep. – 4^ div. Ministero della Difesa prot.n. DGPM/II/4/6/1939 in data 23.06.03 e prot. n. DGPM/II/4/6/2605 in data 22.9.03 e per la declaratoria alla ricostruzione della carriera.
Dinanzi al giudice di prime cure, i ricorrenti [OMISSIS] e [OMISSIS], ufficiali pilota di complemento della Marina Militare presso il V Gruppo Elicotteri di Luni, impugnavano, chiedendone l’annullamento, il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Ministero della Difesa aveva respinto la loro istanza di retrodatazione a tenente di vascello ai sensi dell’art.114 L. 1137/55.
Deducevano in diritto i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt.114 della L. 1137/955, 3 e 97 Cost.. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Difetto di motivazione. In forza del combinato disposto degli artt. 114 della legge 1137/55, 45 della legge 574/80 e 15 della legge 224/86, i ricorrenti avrebbero diritto alla promozione al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo alla promozione del pari grado di maggiore o uguale anzianità.
2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per sviamento della causa tipica. Violazione del principio del buon andamento dell’azione amministrativa. I provvedimenti impugnati sarebbero stati assunti dall’amministrazione resistente in carenza dei sopra indicati presupposti di legge.
I ricorrenti concludevano pertanto chiedendo l’accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di causa e con la condanna dell’Amministrazione al pagamento degli arretrati gravati di interessi e rivalutazione monetaria.
Costituitosi il Ministero della difesa, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le doglianze, ritenendo che l’amministrazione non avesse fatto corretta applicazione delle norme vigenti in materia di progressione di carriera degli ufficiali del ruolo a cui appartengono i ricorrenti.
Contestando le statuizioni del primo giudice, il Ministero appellante evidenzia la correttezza del proprio comportamento, sottolineando come l’avanzamento degli ufficiali sia sottoposto ad una pluralità di condizioni che, nel caso particolare, non si erano verificate.
All’udienza del 25 febbraio 2005, l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 1004/2005.
Alla pubblica udienza del 15 marzo 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
DIRITTO
1. – L’appello è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.
2. – La disamina della normativa vigente in materia consente di evidenziare la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla mancata concessione del beneficio di carriera richiesto dai ricorrenti in primo grado.
L’art. 15 della legge n. 224 del 1986 prevede, al comma 2, che “Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, reclutati in base alla presente legge, che, per ciascun esercizio finanziario, può essere mantenuto in servizio, è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato”. Il comma 3 dello stesso articolo aggiunge che “Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all’articolo 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574”.
A sua volta l’art. 45 della legge n. 574 del 1980 nella parte che qui interessa dispone che “ferme restando le condizioni più favorevoli che possono determinarsi con le leggi precedenti, per gli anni 1981, 1982 e 1983 sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento, che maturino entro il 31 dicembre di ciascuno dei detti anni:
…
c) se tenenti, otto anni di anzianità nel grado. Tale periodo è ridotto a:
cinque anni, per i tenenti del ruolo naviganti dell’Arma aeronautica;
sei anni, per i tenenti dei ruoli delle tre forze armate nei quali l’immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea”.
Per completare il quadro normativo, occorre infine esaminare l’art. 114, l. 12 novembre 1955 n. 1137 che, lungi dall’introdurre una norma di maggior favore per gli ufficiali di complemento prevede, a tutela degli ufficiali dei ruoli normali e speciali in s.p.e., che “l’ufficiale di complemento, che sia giudicato idoneo all’avanzamento e iscritto in quadro, è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado di maggiore o di eguale anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo”.
Come questa Sezione ha già chiarito (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 2097/2005; id., sent. 148/1995), tale disposizione, prevedendo la posposizione dell’ufficiale di complemento a quello di pari grado e anzianità appartenente al corrispondente ruolo normale o speciale ha la funzione non solo di evitare un’anteposizione degli ufficiali di complemento a quelli in s.p.e., imponendo ai primi di attendere (anche se già iscritti in quadro d’avanzamento) le promozioni dei secondi, ma anche è idonea ad impedire che i primi, se promossi in epoca successiva ai secondi, maturino decorrenza con retrodatazione al giorno immediatamente successivo a quello della promozione dei secondi (cfr. negli esatti termini Cons. Stato, sez. IV, 6 marzo 1995, n. 148).
L’art. 45, primo comma, cit. con l’espressione “ferme restando le condizioni più favorevoli che possono determinarsi con le leggi precedenti,…”, ha quindi voluto fare riferimento soltanto alle condizioni di cui al capo terzo del titolo IV della legge 12 novembre 1955 n. 1137, che prevedeva quali condizioni per l’avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo ad esaurimento lo svolgimento di determinati corsi e periodi di comando e l’avvenuta promozione di tutti i pari grado in servizio permanente effettivo; e non anche al verificarsi di quel presupposto di cui all’art. 104 della legge n. 1137 consistente nella necessità, per gli aspiranti all’avanzamento, di essere ricompresi nelle aliquote degli ufficiali da promuovere, determinate dal Ministro, in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 2 del 24 gennaio1989).
Le considerazioni chiaramente svolte dal massimo consesso della giustizia amministrativa non significano affatto che dalla norma sancita dall’art. 114 cit. si desuma che gli ufficiali di complemento maturino il diritto alla promozione al grado superiore non appena promosso il parigrado con pari anzianità del ruolo normale o speciale; questa situazione, infatti, è solo una delle precondizioni di promovibilità al grado superiore; ed è perfettamente compatibile con la norma speciale – enucleabile dal combinato disposto degli artt. 45, l. n. 574 del 1980 e 15, l. n. 224 del 1986 – in forza della quale è richiesta la permanenza nel grado di tenente (equiparato a quello di sottotenente di vascello) per un minimo di otto anni, prima di procedere alla valutazione dell’idoneità dell’ufficiale pilota in vista della promozione al grado superiore.
3. – L’appello va quindi accolto. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie l’appello n. 11501 del 2004 e per l’effetto in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, n. 1037 del 24 giugno 2004, respinge il ricorso di primo grado;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – con la partecipazione dei signori:
Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 31/05/2011