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Liquidazione del danno non patrimoniale. Onnicomprensività ed integralità del risarcimento – di Ugo Strappi

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, nel procedere alla sistemazione della figura del “danno non patrimoniale” hanno chiaramente affermato che, in tema di danno alla persona, il riconoscimento del carattere “omnicomprensivo” del risarcimento del danno non patrimoniale non può andare a scapito del principio della “integralità” del risarcimento medesimo. Secondo le Sezioni Unite, infatti, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre; il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie; il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno; é compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e procedendo alla loro integrale riparazione (affermazione contenuta nel punto 4.08 di Cass. S.U. n. 26972/08.

Ciò significa che la giurisprudenza del Supremo Collegio da un lato, ha ricondotto i danni risarcibili nell’ambito della classificazione bipolare stabilita dal legislatore, riassumendoli tutti nelle due categorie dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali, specificando che le distinzioni elaborate dalla dottrina e dalla prassi fra danno biologico, danno per morte, danno esistenziale, ecc, hanno funzione meramente descrittiva; dall’altro lato, ha precisato che, nel procedere alla quantificazione ed alla liquidazione dell’unica categoria “danno non patrimoniale”, il giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti di cui sopra; se, pertanto, debbono essere evitate duplicazioni risarcitorie, mediante l’attribuzione di somme separate e diverse in relazione alle diverse voci (sofferenza morale, danno alla salute, danno estetico, ecc) , i danni non patrimoniali debbono comunque essere integralmente risarciti, nei casi in cui la legge ne ammette la riparazione nel senso che il giudice, nel liquidare quanto spetta al danneggiato, deve tenere conto dei diversi aspetti in cui il danno si atteggia nel caso concreto (v. Cass. n. 8360/10).

In un recente caso, La Cassazione ha legittimato l’operato della Corte territoriale. Quest’ultima, procedendo al riconoscimento del danno morale soggettivo non ha dato un’ inammissibile duplicazione del danno, essendo tale componente dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene ad un diritto e inviolabile della persona ovvero all’integrità morale, quale massima espressione della dignità umana desumibile dall’art. 2 Cost. in relazione all’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E contenuta nel Trattato di Lisbona (ratificato dall’Italia con legge n. 190/08), tenendo conto delle condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto (Cass. n. 29091/08; 5770/10).

Parimenti, non sussistono violazioni di legge, laddove venga riconosciuto un’ulteriore componente del danno non patrimoniale, distinta dal danno morale ed integrativa di quello quantificato a titolo di danno biologico, in considerazione  della insorgenza, a seguito di incidente,  di  epilessia traumatica che ha impedito al danneggiato di coltivare gli esercizi di atletica pesante, in cui aveva ottenuto lusinghieri risultati, e non aveva potuto continuare la pratica di commercialista, né coltivare la vita di relazione e sociale, isolandosi socialmente, alterando le proprie abitudini di vita, ciò anche a causa delle crisi depressive conseguenti ai frequenti attacchi di epilessia (Cass. 11609/2011)

La decisione testè citata, sul piano giuridico, è in armonia con il richiamato principio della “integralità” del risarcimento del danno alla persona, il quale, per quanto concerne il “danno biologico”, comporta che tale figura . che ha avuto espresso riconoscimento a norma  del d.lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni private, – va individuata nella “lesione temporanea all’ integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico  relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito, con una definizione suscettiva di generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale (v., in tal senso, Cass. S.U. n. 26972/08). Riconoscendo, pertanto, detta componente – in considerazione dei gravi postumi permanenti incidenti negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato – si è in definitiva proceduto alla corretta “personalizzazione” del risarcimento del danno biologico (Cass. n. 3906/10; 25236/09).

Ugo Strappi

(© Litis.it, 31 Maggio 2011 – Riproduzione riservata)

 

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