Sì alla revisione della patente se si dubita dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3140/2011
Il manto stradale bagnato dalla pioggia e la presenza di curve costituiscono circostanze ordinarie della circolazione stradale. Ne consegue che l’invasione della corsia opposta per il concorrere di elementi che in nulla presentano i caratteri dell’insidia non corrisponde ai canoni di normale perizia. Le modalità del sinistro, dunque, sono di per sé sufficienti ad indurre un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità e capacità di guida e, così, nel caso concreto, a legittimare la misura cautelare, in funzione di garanzia della sicurezza della circolazione stradale, della revisione della patente di guida
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Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 3140 del 25/05/2011
Rilevato che il provvedimento impugnato dal ricorrente avanti il Tar pugliese e passato indenne al relativo vaglio, dispone la revisione della patente di guida con riferimento alla comunicazione inviata dalla Stazione Carabinieri di Corigliano, a seguito di incidente stradale con feriti, dalla quale risultava che il ricorrente “nell’imboccare una curva a causa del manto stradale bagnato per pioggia, invadeva l’opposta corsia di marcia collidendo con altro veicolo” e valutando “che tale comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza … dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida”;
Rilevato che l’appellante denuncia che i primi giudici abbiano disatteso le sue tesi muovendo dall’erronea convinzione che il verbale redatto dai carabinieri contenga elementi o accertamenti tali da legittimare ex se il sorgere di dubbi sulla sua capacità di guida, mentre le riferite modalità del sinistro evidenziavano che l’incidente andava ricondotto alla presenza di un’insidia stradale non prevedibile né, data l’ora buia, visibile, che ha precluso al conducente di poter conformare la propria condotta di guida alle reali condizioni di transito; occorreva, quindi, a fronte di un verbale carente di elementi inequivocabilmente idonei ad attestare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 128 (tenuto anche conto dell’esito negativo dell’alcol-test e dell’assenza di contestazione di infrazioni) che la determinazione di disporre la revisione fosse accompagnata da un corredo motivazionale ben più consistente e tale da chiarire le specifiche considerazioni in base alle quali il dubbio in ordine alla sua perizia e capacità si era formato;
Ritenuto che il manto stradale bagnato dalla pioggia e la presenza di curve costituiscono circostanze ordinarie della circolazione stradale e che l’invasione della corsia opposta per il concorrere di elementi che in nulla presentano i caratteri dell’insidia non corrisponde ai canoni di normale perizia, onde risulta condivisibile l’avviso dei primi giudici che le modalità del sinistro sono di per sé sufficienti ad indurre un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità e capacità di guida e, così, nel caso concreto, a legittimare la misura cautelare, in funzione di garanzia della sicurezza della circolazione stradale, della revisione della patente di guida;
Ritenuto, pertanto, che l’appello debba essere respinto, liquidandosi le spese secondo il criterio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere al Ministero delle Infrastrutture le spese del giudizio, che liquida in € 1.500, oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 25/05/2011