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Occupazione appropriativa. Requisiti per l’indennizzo e risarcimento dei danni – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3137/2011

Il danno spettante al proprietario ai sensi dell’art. 2043 c.c., per illegittima occupazione di un fondo implica l’azione restitutoria del bene o in alternativa, l’azione risarcitoria per equivalente conseguente alla perdita definitiva del terreno, in modo da ristorare integralmente il bene perduto. Questa è la fattispecie disciplinata dal comma 1 dell’art. 55 del Testo unico delle espropriazioni – n. 327/2001 e s.m.i. – nella quale in base ai principi esattamente ricordati dall’appellante il ristoro va commisurato al valore venale per la perdita dei proprietari del diritto sul bene dominicale quale che ne sia la natura (agricola o edificatoria);

Implica altresì Un’azione risarcitoria per il mancato utilizzo del bene per tutto il periodo dell’illegittima occupazione, la quale è in sostanza diretta ad indennizzare i proprietari della perdita dei frutti del loro terreno, naturali e civili, conseguenti, ai sensi dell’art. 1148 c.c. a causa dell’illegittima occupazione.

Entrambe le azioni costituiscono la restaurazione sotto due profili, dell’ordine giuridico violato, la prima in sostanza concerne il capitale perduto e, quindi, al valore di mercato del suolo illegittimamente acquisito alla mano pubblica, mentre la seconda concerne i proventi dello stesso o comunque il pagamento di un’indennità equitativamente fissata per il periodo di occupazione illegittima.

(© Litis.it, 30 Maggio 2011 – Riproduzione riservata)

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 3137 del 25/05/2011

FATTO e DIRITTO

___1. §. La società ricorrente chiede l’annullamento della sentenza con la quale il Tar Puglia:

__ 1.1. ha condannato l’Amministrazione resistente a risarcire il danno per l’illegittima occupazione di un terreno di sua proprietà, nella misura da determinarsi, ai sensi dell’art. 35/2° comma, decreto legislativo n. 80/1998, e di conseguenza ha ordinato al Comune di Modugno di formulare un’offerta alla parte ricorrente concernente rispettivamente:

a) il risarcimento dei danni causati dall’illegittima occupazione di un importo pari, per ogni annualità, agli interessi legali sul valore di mercato dell’immobile al momento della scadenza dell’occupazione illegittima, senza che trovi al riguardo applicazione il comma 7 bis dell’art.5 bis d.l. 11 luglio 1992 n. 333, conv. in l. 8 agosto 1992, introdotto dall’art. 3 comma 65, l. 23 dicembre 1996 n. 662 (in base al quale, in caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, la liquidazione del compenso spettante ai proprietari che hanno subito l’occupazione acquisitiva a titolo di risarcimento danni va effettuata secondo i criteri definiti nel comma 1 del citato art.5 bis), perché l’occupazione é diventata illegittima per effetto della scadenza del periodo di occupazione legittima in una data (7.2.2000) successiva al 30.9.1996;

b) la rivalutazione fino alla data di definitività del titolo giudiziario, determinata secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita, e gli interessi legali sulla sorte capitale annualmente rivalutata fino all’effettiva corresponsione.

__ 1.2. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine alla domanda del pagamento dell’indennità di occupazione legittima, e, per l’effetto, ha rimesso le parti innanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria competente per territorio, previa riassunzione del giudizio nel termine di legge (in evidente applicazione dell’art. 53, II° co. del d.P.R. n. 327/2001).

L’amministrazione comunale di Modugno non si è costituita in giudizio.

Con memoria per la discussione il ricorrente ha sottolineato le proprie argomentazioni.

Chiamata all’udienza pubblica, udito il patrocinatore della parte ricorrente, la causa è stata ritenuta in decisione.

2.§ L’appello è infondato.

La società appellante assume che il giudice di primo grado sarebbe incorso in un equivoco in quanto avrebbe commisurato l’indennizzo spettante per “l’illegittima occupazione” al criterio invalso in giurisprudenza ai fini della quantificazione dell’indennità da occupazione temporanea che, nella costante giurisprudenza, era ancorata al saggio di interessi legali anni sulla somma costituente l’indennità di espropriazione dalla data di occupazione fino a quella dell’intervenuto esproprio.

Per l’appellante, la presente fattispecie sarebbe differente in quanto qui si discuterebbe del diritto del privato ad ottenere l’indennizzo per effetto dell’ablazione subita del proprio diritto dominicale, in dipendenza della realizzazione dell’opera pubblica senza che sia stato emesso il provvedimento ablatorio.

Tale indennizzo sarebbe distinto da quello dell’occupazione illegittima per cui non potrebbe essere rapportato al saggio degli interessi sul valore venale, ma piuttosto dovrebbe essere costituito proprio da quel valore venale del bene espropriato, senza decrementi, ai sensi dell’articolo 1 del protocollo addizionale della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 4 novembre 1950, così come interpretato dalla sentenza del 29 marzo 2006 della Corte Europea dei Diritti Umani. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 3409/2007, in tale scia, ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 7-bis dell’art. 5 bis della legge n. 359/1992 nella parte in cui, non prevedendo ristoro integrale del danno subito per effetto dell’occupazione acquisitiva corrispondente al mercato il valore del bene occupato si porrebbe in contrasto con i predetti obblighi internazionali e violerebbe l’articolo 117 comma primo della Costituzione. Il danno da occupazione “acquisitiva” doveva quindi essere risarcito in base al valore venale reale del bene occupato così come chiarito da ultimo nella legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008) che ha sostituito integralmente l’articolo 55, comma primo del T.U. sugli espropri n. 380/2001 per cui nel caso di utilizzazione di un suo edificabile per scopi di pubblica utilità in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996 il risarcimento del danno ai liquidate in misura pari al valore venale del bene.

Nel caso di specie nessun valido provvedimento era stato adottato alla data del 30 settembre 1996 e l’occupazione acquisitiva si è verificata il 7 febbraio 2000 per effetto della realizzazione dell’opera pubblica, per cui il danno doveva essere commisurato al valore venale del fondo, nel valore determinato dal C.T.U., nominato nel parallelo giudizio civile in € 528.157,63, o comunque con il valore venale del suolo da determinarsi in corso di causa con apposita C.T.U. .

Il motivo è infondato.

In linea generale, il danno spettante al proprietario ai sensi dell’art. 2043 c.c., per illegittima occupazione di un fondo implica:

a. l’azione restitutoria del bene o in alternativa, l’azione risarcitoria per equivalente conseguente alla perdita definitiva del terreno, in modo da ristorare integralmente il bene perduto. Questa è la fattispecie disciplinata dal comma 1 dell’art. 55 del Testo unico delle espropriazioni – n. 327/2001 e s.m.i. – nella quale in base ai principi esattamente ricordati dall’appellante il ristoro va commisurato al valore venale per la perdita dei proprietari del diritto sul bene dominicale quale che ne sia la natura (agricola o edificatoria);

b. un’azione risarcitoria per il mancato utilizzo del bene per tutto il periodo dell’illegittima occupazione, la quale è in sostanza diretta ad indennizzare i proprietari della perdita dei frutti del loro terreno, naturali e civili, conseguenti, ai sensi dell’art. 1148 c.c. a causa dell’illegittima occupazione.

Entrambe costituiscono la restaurazione sotto due profili, dell’ordine giuridico violato, la prima in sostanza concerne il capitale perduto e, quindi, al valore di mercato del suolo illegittimamente acquisito alla mano pubblica, mentre la seconda concerne i proventi dello stesso o comunque il pagamento di un’indennità equitativamente fissata per il periodo di occupazione illegittima.

Nel caso di specie, posto che nel caso la Società ricorrente ha implicitamente rinunciato alla restituzione, l’azione sub a. è stata azionata innanzi alla competente Corte di Appello di Bari, che ha disposto CTU al fine di determinare il valore venale del bene ai sensi dell’art. 55.1. co. del T.U. n.327/2001.

In tale ambito dunque è evidente che la pretesa di applicarlo anche alla restaurazione dei danni derivanti dalla perdita del bene in conseguenza dell’occupazione illegittima si risolverebbe, sotto il profilo processuale in un “bis in idem” del medesimo giudizio azionato in sede ordinaria, e sotto quello sostanziale in un indebito arricchimento, perché la perdita di un unico cespite capitale sarebbe sostanzialmente indennizzato due volte.

In tale scia per la determinazione del risarcimento dei restanti danni da occupazione illegittima, si deve fare riferimento ai canoni comuni operanti in tema di risarcimento del danno (arg. ex Cassazione civile, sez. I, 11 febbraio 2008, n. 3189) ed avendo come riferimento il valore venale dell’immobile.

Al proprietario, per il risarcimento del danno per l’utilizzazione illegittima del suolo per tutto il periodo, il risarcimento ex art. 2043 ben può essere determinato, in via equitativa, in misura pari agli interessi legali annualmente calcolati in relazione al valore venale del bene.

Nel caso in esame, restando salva la reintegrazione in favore della proprietà del valore per la perdita definitiva del bene azionata in sede ordinaria, appare del tutto coerente la statuizione del primo Giudice anche in assenza di altri elementi forniti dalla società appellante.

In tali termini l’appello è infondato e va respinto.

In relazione alla mancata costituzione del Comune di Modugno non v’è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando:

___1. respinge l’appello, come in epigrafe proposto.

___ 2.Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 25/05/2011

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