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Idoneità agli accertamentti attitudinali e psicofisici in un consorso pubblico – Consilgio di Stato, Sentenza n. 3117/2011

Fermo restando la distinzione tra accertamenti attitudinali ed accertamenti psico-fisici, con la conseguente possibilità, per l’Amministrazione, di proseguire l’esame del candidato riammesso alla procedure a seguito di una pronuncia giurisdizionale afferente ad una fase precedente del concorso, la sovrapponibilità o meno di due accertamenti effettuati relativamente ad un fatto (nella specie lo stato psichico del candidato), che può essere riguardato in ottica diversa ed assumere rilievo per fini differenti – ossia per individuare, nel caso degli accertamenti attitudinali, fattori predittivi del rendimento lavorativo, e per accertare lo stato di salute, nel caso degli accertamenti psico-fisici -, va valutata in concreto, tenendo conto dell’effettivo contenuto delle valutazioni espresse in sede di esame.

(© Litis.it, 30 Maggio 2011 – Riproduzione riservata)

Consilgio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 3117 del 24/05/2011

FATTO e DIRITTO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze impugna la sentenza in epigrafe di accoglimento del ricorso proposto da Vincenzo [OMISSIS] avverso il giudizio negativo del 15.04.2003 espresso dalla commissione medica per l’accertamento dei requisiti prescritti dal bando di concorso per l’immissione nelle carriere iniziali del Corpo della Guardia di Finanza di 600 allievi finanzieri per l’anno 2001, riservato al personale di ferma prolungata.

Riferisce che, dopo aver superato la prova di preselezione culturale, il [OMISSIS] veniva sottoposto agli accertamenti definitivi, consistenti in prove psico-attitudinali, visita medica generale ed esami specialistici; che avverso il giudizio di non idoneità emesso dalla competente sottocommissione, in sede di accertamenti psico-attitudinali, il predetto proponeva ricorso al TAR per il Lazio, il quale, con sentenza n. 8955 del 9.10.2002, lo accoglieva, attese le risultanze dell’accertamento istruttorio disposto con ordinanza n. 462/02 e svoltosi il 7.08.02, in contraddittorio tra le parti, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; che l’Amministrazione, in ottemperanza alla pronuncia, procedeva a sottoporre l’aspirante ai successivi accertamenti sanitari previsti dalla procedura concorsuale.

Espone, inoltre, che in data 15.04.2003 il [OMISSIS] è stato giudicato ancora una volta non idoneo dalla sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità fisica, per “Tratti di personalità non perfettamente armonici e sintonici” e che l’interessato ha proposto ulteriore ricorso al TAR del Lazio, che è stato accolto con la sentenza appellata.

Il Ministero contesta l’avviso dei primi giudici secondo il quale la fattispecie è stata “caratterizzata dalla piena sovrapposizione fra il primo ed il secondo giudizio dell’Amministrazione, entrambi afferenti, ai sensi del regolamento adottato con D.M. in data 17.5.2000, alla “caratteristica PS – psiche”, ovvero al profilo psichiatrico e psicologico del candidato”; sostiene che i due giudizi non possano ritenersi sovrapponibili, in quanto, pur volendole considerare come corrispondenti, le note del carattere concernenti l’introversione e l’insicurezza, in un giudizio – quello psichiatrico – esprimono uno stato di disagio/sofferenza individuale, nell’altro – quello attitudinale – fattori predittivi del rendimento lavorativo. Alla affermata sostanziale diversità dei giudizi, conseguirebbe che l’esito dell’accertamento istruttorio disposto nel corso del precedente giudizio non inficerebbe la validità del giudizio psichiatrico successivamente emesso nei confronti del candidato.

Si è costituito in giudizio il sig. [OMISSIS], che replica in memoria, concludendo per la reiezione dell’appello.

Con ordinanza n. 3918 del 26.7.2006 è stata respinta l’istanza cautelare.

Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del giorno 1.2.2011.

L’appello si rivela infondato.

Se pure va condivisa – ma sul punto concorda anche il Tribunale – la distinzione, rimarcata dal Ministero, tra accertamenti attitudinali ed accertamenti psico-fisici, con la conseguente possibilità, per l’Amministrazione, di proseguire l’esame del candidato riammesso alla procedure a seguito di una pronuncia giurisdizionale afferente ad una fase precedente del concorso, non può convenirsi sulla conclusione, che la difesa erariale ne ritrae, della non sovrapponibilità, nella specie, dei due giudizi, concretamente espressi nei confronti del [OMISSIS] e da questi impugnati, cui si riferiscono, rispettivamente, le sentenze del TAR del Lazio n. 8955/2002 e quella impugnata.

La sovrapponibilità o meno di due accertamenti effettuati relativamente ad un fatto (nella specie lo stato psichico del candidato), che può essere riguardato in ottica diversa ed assumere rilievo per fini differenti – ossia per individuare, nel caso degli accertamenti attitudinali, fattori predittivi del rendimento lavorativo, e per accertare lo stato di salute, nel caso degli accertamenti psico-fisici -, va valutata in concreto, tenendo conto dell’effettivo contenuto delle valutazioni espresse in sede di esame.

Il Tribunale ha articolatamente motivato la propria opinione osservando che “con il secondo giudizio, oggetto del ricorso in epigrafe, il candidato viene dichiarato non idoneo per “tratti di personalità non perfettamente sintonici ed armonici”, con coefficiente PS 2, vale a dire, ai sensi della determinazione del Comandante generale in data 20 luglio 2001, adottata con foglio d’ordini n. 39, art 1, per “note di introversione, di insicurezza, di iperemotività di carattere”, con motivazione del tutto sovrapponibile, secondo un criterio di ordinaria ragionevolezza, a quella del primo giudizio di inidoneità, annullato con la più volte citata sentenza, che si riferisce ad un candidato “ancora poco maturo, insicuro, superficiale, chiuso, timido, poco controllato emotivamente”.

Non può che concordarsi con tale avviso, considerato che la sovrapponibilità tra i due giudizi riguarda tutte le delineate note del carattere, ossia la “introversione”, corrispondente alla descrizione del carattere “chiuso, timido” del primo giudizio, la “insicurezza”, che si ritrova nel primo giudizio come indicazione di carattere “ancora poco maturo, insicuro, superficiale”, infine la “iperemotività”, riferita nel precedente giudizio segnalando il carattere “poco maturo” e “poco controllato emotivamente”.

Il precedente giudizio è stato annullato, sulla base degli esiti di verificazione appositamente disposta dal T.A.R., incaricandone collegio medico legale presso l’Istituto di medicina legale e delle assicurazioni dell’Università la Sapienza di Roma, che ha esperito gli accertamenti consentiti allo stato della scienza, ivi inclusi i test MMPI e sigma 3 (considerati ragionevolmente esenti da errore dalla letteratura medica), con sentenza del T.A.R. del Lazio n. 8955 del 2002, resa tra le parti e passata in giudicato.

Il nuovo giudizio si atteggia come elusione di tale giudicato. L’effetto preclusivo derivantene si estende, infatti, alle parti della motivazione necessariamente integranti il dispositivo di annullamento, ossia alla parte della motivazione della sentenza n. 8955/2002 che, al fine di accogliere il precedente ricorso, annullando l’esclusione del [OMISSIS], citava le risultanza dei disposti accertamenti medico legali, dai quali risultava l’idoneità del candidato predetto dal punto di vista “psico-fisico”, e, dunque, non solo dal punto di vista attitudinale, come sostenuto dalla difesa dell’amministrazione, ma proprio sotto il medesimo profilo nuovamente valutato dall’amministrazione per escludere una seconda volta il [OMISSIS].

Va, conseguentemente, confermata la sentenza di primo grado, che tale vizio di violazione del giudicato ha riscontrato, con reiezione dell’appello.

Si ravvisano, in considerazione delle specificità della fattispecie, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Anna Leoni, Presidente FF
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 24/05/2011

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