Decorrenza del termine per l’irrogazione di sanzioni disciplinari a impiegati dello Stato – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3187/2011
Il termine perentorio di novanta giorni per l’irrogazione di sanzioni disciplinari a impiegati dello Stato comincia a decorrere non già dall’avvio del procedimento disciplinare, ma dalla «scadenza virtuale» del termine di centottanta giorni, fissato dall’art. 9 l. n. 19 del 1990, per l’inizio del procedimento stesso e decorrente «dalla data in cui l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna». In sostanza, il legislatore ha inteso sollecitare la definizione della posizione del dipendente prevedendo un complessivo termine di duecentosettanta giorni, decorrente dall’avvenuta «notizia della sentenza irrevocabile», ed entro il quale l’amministrazione può legittimamente attivare e concludere il procedimento disciplinare. Il lasso temporale che non può quindi essere superato a pena di violazione della perentorietà del termine è quello totale di duecentosettanta giorni.
(© Litis.it, 30 Maggio 2011 – Riproduzione riservata)
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 3187 del 27/05/2011
FATTO
Con ricorso al TAR Campania, il sig. [OMISSIS], all’epoca dei fatti agente del Corpo di Polizia penitenziaria, impugnava il decreto (n. 0390736-2006/32386/ds6 emesso in data 16.5.2007) con cui il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria infliggeva al ricorrente la sanzione della destituzione dal servizio (in applicazione del d.P.R. n. 449/92) a partire dal 20.01.06. Il ricorrente, a sostegno delle sue doglianze, premetteva:
– di essere stato condannato con sentenza della Corte d’Appello di Napoli in data 13.07.06 alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale, per i reati di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 635 c.p., 10 e 12 l. 497/74; nonché, con sentenza della Corte d’Appello di Napoli in data 21.06.06, alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione per il reato di cui all’art. 385 co. 3 c.p.;
– di essere stato destituito dal servizio in conseguenze delle predette sentenze di condanna, divenute irrevocabili. In particolare, in data 13.10.06 la Corte d’Appello di Napoli trasmetteva la sentenza di condanna alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione per il reato di cui all’art. 385 co. 3 c.p. ed in data 23.10.06 perveniva la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 13.07.06, di condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale, per i reati di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 635 c.p., 10 e 12 l. 497/74.
A seguito di ciò, in data 27.10.06, l’Amministrazione riteneva di avviare procedimento disciplinare con contestazione degli addebiti (2.11.06); e con delibera 28.03.07 il Consiglio di disciplina proponeva al Capo Dipartimento l’applicazione della sanzione della destituzione dal servizio.
A sostegno del ricorso l’esponente deduceva in sintesi:
1) con l’atto introduttivo del giudizio, la violazione dell’art. 6 d.P.R. 449/92, per superamento del termine perentorio di novanta giorni previsto per la conclusione del procedimento (iniziato il 27.10.06 e terminato il 16.05.07); in particolare, tra la conoscenza della condanna (20.06.06) e la conclusione del procedimento disciplinare (22.05.07) è decorso un termine ben superiore ai novanta giorni; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, atteso che l’Amministrazione ha adottato la sanzione più grave senza valutare le circostanze attenuanti ed i motivi per cui il ricorrente ha ceduto agli illeciti;
– con motivi aggiunti, che i termini di 180 e 90 giorni non possono essere sommati, atteso che si riferiscono a due diverse scansioni procedimentali.
Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso.
Il [OMISSIS] ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma alla stregua di motivi che sono riassunti nella sede della loro trattazione in diritto in seno alla presente decisione.
Si è costituita nel giudizio l’amministrazione della giustizia, resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive, che si hanno qui per riportate.
Alla pubblica udienza del 22 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- A sostegno della decisione gravata il TAR, nel respingere la censura fondamentale articolata dal [OMISSIS], ed incentrata sulla violazione del termine perentorio di 90 giorni per l’irrogazione della sanzione (e sulla impossibilità di sommare i termini di 180 e 90 giorni), ha richiamato la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi sulla disciplina di cui alla l. n. 19/1990, disciplina del tutto analoga a quella del d.P.R. n. 449/92. Secondo tale orientamento “Il termine perentorio di novanta giorni per l’irrogazione di sanzioni disciplinari a impiegati dello Stato comincia a decorrere non già dall’avvio del procedimento disciplinare, ma dalla «scadenza virtuale» del termine di centottanta giorni, fissato dall’art. 9 l. n. 19 del 1990, per l’inizio del procedimento stesso e decorrente «dalla data in cui l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna». In sostanza, il legislatore ha inteso sollecitare la definizione della posizione del dipendente prevedendo un complessivo termine di duecentosettanta giorni, decorrente dall’avvenuta «notizia della sentenza irrevocabile», ed entro il quale l’amministrazione può legittimamente attivare e concludere il procedimento disciplinare. Il lasso temporale che non può quindi essere superato a pena di violazione della perentorietà del termine è quello totale di duecentosettanta giorni” (CdS, VI, n. 869/2006). Il primo giudice ha ricordato che anche CdS, IV, n. 1213/2007 ha ribadito che il termine di 90 giorni, previsto dall’art. 9 l. 7 febbraio 1990 n. 19 per la conclusione del procedimento disciplinare, si cumula con quello di 180 giorni entro cui deve iniziare il procedimento stesso, con la conseguenza che all’Amministrazione è concesso un termine globale di 270 giorni, decorrente dalla data in cui ha avuto piena conoscenza della sentenza di condanna, per chiudere il procedimento.
2. La sentenza è contrastata dall’appellante con due ordini di censure.
2.1.- Il primo avversa la pronunzia ove afferma che le valutazioni disciplinari dell’amministrazione non sono sindacabili innanzi al giudice amministrativo e in contrario fa rilevare la sproporzione tra i fatti accertati e la sanzione irrogata, profilo che viene in rilievo nell’esercizio della discrezionalità di scelta tipologica della sanzione da infliggere. La tesi non può essere accolta. Anzitutto il giudice di prime cure non ha affermato l’insindacabilità delle valutazioni disciplinari, ma si è limitato a ritenere non illogica la sanzione prescelta (la massima) in rapporto ai fatti accertati; il TAR ha infatti affermato che questi ultimi sono di “considerevole gravità, denotano mancanza di equilibrio e non permettono che egli resti in servizio, per il discredito che altrimenti arrecherebbero al corpo di appartenenza” – e che “non sfugge all’ambito del sindacato giurisdizionale di legittimità non potendo essere considerata né illogica né priva di presupposti”. Il giudice di prima istanza conferma quindi, nel suo riferimento all’insindacabilità delle valutazioni, che questa emerge in tutti i casi in cui la misura adottata non risulti priva di logicità o degli indispensabili presupposti fattuali.
2.2. In merito al secondo ordine di motivi, il Collegio rileva che essi ripropongono la tesi, già svolta in primo grado (e contrastata da ampia giurisprudenza anche richiamata dal TAR) della non cumulabilità del termine di 90 giorni (art. 9, l. n.19/1990) per la conclusione del procedimento disciplinare, con quello di 180 giorni entro cui deve iniziare il procedimento stesso.
E’ infatti evidente che i due termini debbono essere applicati nel rispetto della sequenza procedimentale delineata dalla legge, poiché altrimenti non avrebbe senso lasciare all’amministrazione un termine di 180 giorni per iniziare un procedimento che invece deve essere già concluso entro il 90.mo giorno dalla notizia della sentenza penale.
Correttamente, pertanto, il TAR ha ribadito che il termine per la conclusione si innesta su quello per l’avvio del procedimento, sicché “il tempo che non può essere superato, a pena di violazione della perentorietà del termine, è quello totale di 270 giorni”.
3- Conclusivamente l’appello deve essere respinto.
Le spese seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore di controparte, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida, complessivamente, in Euro tremila, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
Guido Romano, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 27/05/2011