Avanzamento in carriera per gli ufficiali delle Forze Armate – Consiglio di Stato, Sentenza 25/05/2011
Ai sensi dell’art. 26 della L. 12 novembre 1955 n. 1137 la valutazione per l’avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze Armate deve essere effettuata sulla base dei seguenti elementi: a) qualità morali e fisiche; b) benemerenze di guerra, comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla legge ai fini dell’avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti.
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Consiglio di Stato Sentenza del 25/05/2011
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