Norme & Prassi

LEGGE 21 aprile 2011, n.62. Modifiche al Codice di Procedura Penale e alla L. 354/1975. Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

(Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2011)

LEGGE 21 aprile 2011, n.62  – MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, E ALTRE DISPOSIZIONI A TUTELA DEL RAPPORTO TRA DETENUTE MADRI E FIGLI MINORI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga  la seguente legge:

Art. 1

Misure cautelari

1. Il comma 4 dell’articolo 275 del codice di procedura penale e’ sostituito dal seguente:

«4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di eta’ non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non puo’ essere disposta ne’ mantenuta la custodia  cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non puo’ essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l’eta’ di settanta anni».

2. Al comma 1 dell’articolo 284 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta».

3. Dopo l’articolo 285 del codice di procedura penale e’ inserito il seguente:

«Art. 285-bis. – (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri). – 1. Nelle ipotesi di cui all’articolo  275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di eta’ non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice puo’ disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano».

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilita’ di utilizzare i posti gia’ disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata.

Art. 2

Visite al minore infermo

1. Dopo l’articolo 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e’ inserito il seguente:

«Art. 21-ter. (Visite al minore infermo). – 1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell’istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l’infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalita’ della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.

2. La condannata, l’imputata o l’internata madre di un bambino di eta’ inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalita’ operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute».

Art. 3

Detenzione domiciliare

1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole:  «o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, nell’ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette».

2. All’articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo le modalita’ di cui al comma 1-bis»; 

b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:  «1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis, l’espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, puo’ avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli. In caso di impossibilita’ di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa puo’ essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite».

Art. 4

Individuazione delle case famiglia protette

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dall’articolo 284 del codice di procedura penale e  dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3 della presente legge.

2. Il Ministro della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, puo’ stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette.

Art. 5

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione di istituti di custodia attenuata di cui all’articolo 285-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 1, comma 3, della presente legge, pari a 11,7 milioni di euro, si provvede a valere sulle disponibilita’ di cui all’articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, compatibilmente con gli effetti stimati in termini di indebitamento netto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

NOTE

Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l’efficacia.

Nota al titolo

La legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della liberta’.» e’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1975 n. 212, S.O.

Note all’art. 1:

Si riporta il testo dell’articolo 275 del codice di procedura penale cosi’ come modificato dalla presente legge:

«Art. 275. Criteri di scelta delle misure. – 1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneita’ di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
 
1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l’esame delle esigenze cautelari e’ condotto tenendo conto anche dell’esito del procedimento, delle modalita’ del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell’articolo 274, comma 1, lettere b) e c).

2. Ogni misura deve essere proporzionata all’entita’ del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.

2-bis. Non puo’ essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all’esito dell’esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall’articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall’articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.

3. La custodia cautelare in carcere puo’ essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche’ in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale, e’ applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.

4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di eta’ non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non puo’ essere disposta ne’ mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non puo’ essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze  cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l’eta’ di settanta anni.

4-bis. Non puo’ essere disposta ne’ mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l’imputato e’ persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

4-ter. Nell’ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non e’ possibile senza pregiudizio per la salute dell’imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l’imputato e’ persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unita’ operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unita’ operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135. 

4-quater. Il giudice puo’ comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o  sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall’articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l’applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l’imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessarie.

4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non puo’ comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase cosi’ avanzata da non rispondere piu’, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

5. (abrogato)».

– Si riporta il testo dell’articolo 284 del codice di procedura penale come modificato dalla presente legge:

«Art. 284. Arresti domiciliari. – 1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.

2. Quando e’ necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facolta’ dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

3. Se l’imputato non puo’ altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice puo’ autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attivita’ lavorativa.
 
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato.

5. L’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.

5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme piu’ rapide le relative notizie.».

Note all’art. 2:

Per i riferimenti alla legge 26 luglio 1975, n. 354 si veda la nota al titolo.

 

Note all’art. 3:

– Si riporta il testo dell’articolo 47-ter della citata legge 26 luglio 1975, n. 354 cosi’ come modificato dalla presente legge:

«Art. 47-ter. Detenzione domiciliare. – 01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall’ articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall’articolo 4-bis della presente legge, puo’ essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell’inizio dell’esecuzione della pena, o dopo l’inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di eta’ purche’ non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ne’ sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all’ articolo 99 del codice penale.

1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonche’ la pena dell’arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell’ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di:

a) donna incinta o madre di prole di eta’ inferiore ad anni dieci con lei convivente;

b) padre, esercente la potesta’, di prole di eta’ inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

d) persona di eta’ superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1.1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’ articolo 99, quarto comma, del codice penale, puo’ essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni.

1-bis. La detenzione domiciliare puo’ essere applicata per l’espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all’articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale.

1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, puo’ disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che puo’ essere prorogato. L’esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.

1-quater. Se l’istanza di applicazione della detenzione domiciliare e’ proposta dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta puo’ disporre l’applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4. 

2. – 3. (abrogati) 

4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalita’ secondo quanto stabilito dall’articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresi’ le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.

4-bis. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilita’ da parte delle autorita’ preposte al controllo, puo’ prevedere modalita’ di verifica per l’osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 275-bis del codice di procedura penale. 

5. Il condannato nei confronti del quale e’ disposta la detenzione domiciliare non e’ sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.

6. La detenzione domiciliare e’ revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.
 
7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis.

8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, e’ punito ai sensi dell’articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell’ultimo comma dello stesso articolo. 

9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis e’ revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non puo’ essere sostituita con altra misura.».

– Si riporta il testo dell’articolo 47-quinquies della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge:

«Art. 47-quinquies. Detenzione domiciliare speciale. – 1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47-ter, le condannate madri di prole di eta’ non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi e’ la possibilita’ di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo, secondo le modalita’ di cui al comma 1-bis.

1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis, l’espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, puo’ avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli. In caso di impossibilita’ di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa puo’ essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite.

2. Per la condannata nei cui confronti e’ disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.

3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalita’ di attuazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona puo’ trascorrere all’esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l’articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.

4. All’atto della scarcerazione e’ redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.

5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficolta’ di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

6. La detenzione domiciliare speciale e’ revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

7. La detenzione domiciliare speciale puo’ essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre e’ deceduta o impossibilitata e non vi e’ modo di affidare la prole ad altri che al padre.

8. Al compimento del decimo anno di eta’ del figlio, su domanda del soggetto gia’ ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza puo’:

a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l’applicazione della semiliberta’ di cui all’articolo 50, commi 2, 3 e 5;

b) disporre l’ammissione all’assistenza all’esterno dei figli minori di cui all’articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell’interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonche’ della durata della misura e dell’entita’ della pena residua.».

Note all’art. 4:

– Per il testo dell’articolo 284 del codice di procedura penale si vedano le note all’articolo 1. 

– Per il testo degli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354 si vedano le note all’articolo 3.

Note all’art. 5:

– Il testo dell’articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), e’ il seguente :

«219. Per far fronte alla grave e urgente emergenza, dovuta al sovrappopolamento delle carceri, sono stanziati complessivi 500 milioni di euro, a valere sulle disponibilita’ del Fondo infrastrutture di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinati all’attuazione, anche per stralci, del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l’aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti, ai sensi dell’articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.»

 

   

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *