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Giusta la sospensione dal lavoro se ci si addormenta durante il servizio di vigilanza – Consiglio di Stato, Sentenza n. 4774/2011

Nel caso in esame il capo equipaggio di pattuglia automontata destinata alla vigilanza ad obiettivo fisso, nel corso di un controllo effettuato da un funzionario veniva trovato, unitamente agli altri componenti dell’equipaggio, in atteggiamento dormiente e con il sedile parzialmente reclinato, nella circostanza poneva in essere comportamento che produceva turbamento nella regolarità e continuità del servizio d’istituto. Giusta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di un mese.

Consiglio di Stato, Sentenza n. 4774 del 23/05/2011

FATTO e DIRITTO

1). Con il ricorso n. 3053 del 2000, proposto al TAR per il Piemonte, l’agente scelto della Polizia di Stato [OMISSIS] impugnava il provvedimento del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza – n. 333-D/74112 del 26 maggio 2000, di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione del servizio per la durata di mesi uno per la seguente mancanza: “capo equipaggio di pattuglia automontata destinata alla vigilanza ad obiettivo fisso, nel corso di un controllo effettuato da un funzionario veniva trovato, unitamente agli altri componenti dell’equipaggio, in atteggiamento dormiente e con il sedile parzialmente reclinato, nella circostanza poneva in essere comportamento che produceva turbamento nella regolarità e continuità del servizio d’istituto”.

Con la sentenza n. 181 del 2006, il T.A.R. adito accoglieva il ricorso, riconoscendo fondato il secondo motivo di impugnativa, inerente alla violazione dell’art. 12 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, che pone a carico del superiore gerarchico che rileva l’infrazione l’obbligo – dopo essersi qualificato – di identificare il responsabile e di far constatare allo stesso la mancanza.

Ha proposto appello il Ministero dell’interno, che ha contraddetto le conclusioni del primo giudice ed ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, che il ricorso di primo grado sia respinto.

L’appellato non si è costituito in giudizio.

All’udienza del 5 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). L’appello merita accoglimento.

2.1). Il T.A.R. ha annullato il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare, sul rilievo che l’atto iniziale con il quale è stata addebitata la violazione del regolamento di disciplina non era assistito dagli elementi essenziali indicati all’art. 12 d.P.R. n. 737 del 1981 e, segnatamente, risultava carente dell’“identificazione del responsabile”.

La relazione del 2 settembre 1999, sottoscritta dal commissario Elena Pontrelli in esito ad una ispezione in ordine all’espletamento di servizi di vigilanza fissa – sulla base della quale è stato poi attivato il procedimento disciplinare – dà atto che in località “viaRossellini – Parco della Cave” erano comandate due pattuglie, delle quali la n. 11 con capo pattuglia l’appellato.

Con un accesso in luogo, era constatato che “tutti e sei i membri delle due pattuglie, anziché effettuare (il servizio di vigilanza) dominavano profondamente all’interno delle autovetture di servizio con i sedili reclinati”.

E’ agevole rilevare che – diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice – l’atto di constatazione della mancanza disciplinare soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 12 del d.P.R. n. 737 del 1981, in quanto:

– identifica il comportamento suscettibile di sanzione, perché inadempiente degli ordinari compiti di istituto e della consegna ricevuta;

– indica le generalità dell’appellato nella sua qualità di capo pattuglia, al quale, congiuntamente agli altri agenti incaricati del servizio di vigilanza, è stato ascritto l’irregolare svolgimento dei compiti di istituto.

L’iniziale atto di constatazione della mancanza – cui ha fatto poi seguito la contestazione degli addebiti – individua esaustivamente, sul piano oggettivo, il comportamento qualificato contrario al codice di disciplina e lo riconduce a soggetto determinato.

Non sussistono incertezze in ordine all’autore dell’illecito ed alla sua incidenza sulla regolarità del servizio, così che possano risultare menomati di diritti di difesa nelle successive fasi del procedimento disciplinare.

Non sussistendo il vizio rilevato dal TAR, l’appello va, quindi, accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso si primo grado.

Spese ed onorari possono essere compensati fra le parti per i due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 4774 del 2006, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado n. 3053 del 2000.

Compensa fra le parti spese ed onorari per i due gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Manfredo Atzeni, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23/05/2011

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